All'
articolo 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
, di seguito denominato: 'decreto legislativo n. 36 del 2006', sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il
comma 2
e' sostituito dal seguente: «
»;
2.
Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprieta' intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformita' alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
, nonche' a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
;
b)
il
comma 4
e' abrogato.