Inserimento parziale all'
Art. 1, comma 2, del presente atto
effettuato da:
Art. 44, comma 1, lettera a), L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
Inserimento parziale all'
Art. 2, comma 1, lettera i), del presente atto
effettuato da:
Art. 44, comma 1, lettera b), L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
Abrogazione dell'
Art. 3, comma 1, lettera f), del presente atto
effettuato da:
Art. 44, comma 1, lettera c), numero 1), L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
Inserimento parziale all'
Art. 3, comma 1, lettera g), del presente atto
effettuato da:
Art. 44, comma 1, lettera c) numero 2), L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
Abrogazione dell'
Art. 4, comma 1, lettera d), del presente atto
effettuato da:
Art. 44, comma 1, lettera d), numero 1), L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
Abrogazione dell'
Art. 4, comma 1, del presente atto
effettuato da:
Art. 44, comma 1, lettera d), numero 2), L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
Inserimento parziale all'
Art. 5, comma 1, lettera i), del presente atto
effettuato da:
Art. 44, comma 1, lettera e), L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
Inserimento parziale all'
Art. 6, comma 1, del presente atto
effettuato da:
Art. 44, comma 1, lettera f), L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
Inserimento parziale all'
Art. 7, comma 1, del presente atto
effettuato da:
Art. 44, comma 1, lettera g), numero 1), L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
Inserimento parziale all'
Art. 7, comma 2, del presente atto
effettuato da:
Art. 44, comma 1, lettera g), numero 2), L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
Inserimento parziale all'
Art. 10, comma 2, del presente atto
effettuato da:
Art. 44, comma 1, lettera h), L. 4 GIUGNO 2010, N. 96
DECRETO LEGISLATIVO
24 gennaio 2006
,
n. 36
Attuazione della
direttiva 2003/98/CE
relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
Vigente al:
10-07-2010
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione
;
Visto l'
articolo 117 della Costituzione
;
Vista la
legge 18 aprile 2005, n. 62
, ed in particolare l'
articolo 1
e l'allegato A;
Vista la
direttiva 2003/98/CE
del
Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
Vista la
legge 22 aprile 1941, n. 633
;
Vista la
legge 24 ottobre 1977, n. 801
;
Vista la
legge 7 agosto 1990, n. 241
;
Visto il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
;
Vista la
legge 7 giugno 2000, n. 150
;
Visto il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
;
Visto il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
;
Visto il
decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333
;
Vista la
legge 30 dicembre 2004, n. 311
;
Visto il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
;
Acquisito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali
;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie
e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie
, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto ed ambito di applicazione
1.
Il presente decreto legislativo disciplina le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.
2.
Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al
comma 1
. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.
Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'
articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.
Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalita' previste dal presente decreto.
3.
Il presente decreto si applica altresi' quando i documenti di cui al
comma 1
sono gia' stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni caso assicurata la parita' di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'
articolo 11
.
4.
Nell'esercizio del potere di cui al
comma 2
le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la finalita' di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalita' che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.
Art. 2.
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici;
b)
organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'
articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333
;
c)
documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilita' della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;
d)
dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
e)
riutilizzo: l'uso del dato di cui e' titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
f)
scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle
lettere a) e b)
;
g)
dati personali: i dati definiti tali dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
;
h)
licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalita' di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;
i)
titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato
, o che ne ha la disponibilita'
.
Art. 3.
Documenti esclusi dall'applicazione del decreto
1.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:
a)
quelli detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico;
b)
quelli nella disponibilita' delle emittenti di servizio pubblico e delle societa' da esse controllate e da altri organismi o loro societa' controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
c)
quelli nella disponibilita' di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, universita', archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca;
d)
quelli nella disponibilita' di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri;
e)
quelli comunque nella disponibilita' degli organismi di cui agli
articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801
;
f)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96));
g)
quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'
articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241
, o per motivi di tutela del segreto
statistico, quali disciplinati dall'
articolo 9 del decreto legislativo
6 settembre 1989. n. 322;
h)
quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della
legge 22 aprile 1941, n. 633
, ovvero diritti di proprieta' industriale ai sensi del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 4.
Norma di salvaguardia
1.
Sono fatte salve:
a)
la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
;
b)
la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla
legge 22 aprile 1941, n. 633.
Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata con
legge 20 giugno 1978, n. 399
, e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratificato con
legge 29 dicembre 1994, n. 747
;
c)
la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241
;
d)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96));
e)
le disposizioni in materia di proprieta' industriale di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
;
f)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96)).
Art. 5.
Richiesta di riutilizzo di documenti
1.
Il titolare del dato predispone le licenze standard per il riutilizzo e le rende disponibili, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.
2.
I soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secondo le modalita' stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento.
3.
Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse.
In caso didecisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione.
Il titolare del dato non ha l'obbligo di produrre o di continuare a produrre documenti al solo fine di permetterne il riutilizzo da parte di un soggetto privato o pubblico.
4.
I poteri e le facolta' connessi al riutilizzo spettano unicamente al titolare del dato.
Art. 6.
Formati disponibili
1.
Il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti nella forma in cui sono stati prodotti
o in qualsiasi altra formain cui gli stessi siano comunque disponibili
.
2.
Il titolare del dato fornisce i documenti, ove possibile in formato elettronico, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'
articolo 11
, e non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, ne' l'obbligo di fornire estratti di documenti se cio' comporta attivita' eccedenti la semplice manipolazione.
Art. 7.
Tariffe
1.
Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate, sulla base dei criteri di cui ai
commi 2 e 3
, le tariffe e le relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di cui agli
articoli 5, 6 e 9
.
Sono fatte salve ledisposizioni di cui all'
articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2.
L'importo delle tariffe di cui al
comma 1
, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un
congruo
utile da determinare, con i decreti dicui al
comma 1
, sulle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente.
3.
Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali e' prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2
, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.
4.
I decreti di cui al
comma 1
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile secondo modalita' informatiche, sul proprio sito istituzionale.
5.
Gli introiti delle tariffe di cui al
comma 1
, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62
, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
6.
Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi gli importi delle tariffe e le relative modalita' di versamento, sulla base dei criteri indicati ai
commi 2 e 3
.
Art. 8.
Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo
1.
Gli schemi di licenze standard per il riutilizzo sono predisposti dal titolare del dato, ove possibile in formato elettronico e resi disponibili sul proprio sito istituzionale. Gli schemi possono essere compilati elettronicamente e contengono eventuali limitazioni o condizioni all'utilizzo dei documenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonche' l'indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento.
2.
Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalita' e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza.
Art. 9.
Strumenti di ricerca di documenti disponibili
1.
Le pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico promuovono forme di adeguata informazione e comunicazione istituzionale relativamente ai documenti oggetto di riutilizzo, anche attraverso i propri siti istituzionali e prevedono modalita' pratiche per facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo quali elenchi, portali e repertori collegati ad elenchi decentralizzati.
Art. 10.
Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte
di pubbliche amministrazioni
1.
Lo scambio di documenti, come definito dalla
lettera f)
del
comma 1
dell'
articolo 2
, non costituisce riutilizzo.
2.
Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, perfini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalita' di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto.
Art. 11.
Divieto di accordi di esclusiva
1.
I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o piu' soggetti stiano gia' procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi, salvo che cio' non risulti necessario per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico.
2.
La fondatezza del motivo per l'attribuzione del diritto di esclusiva e' soggetta a riesame periodico da parte dell'Amministrazione interessata, con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.
3.
Gli accordi di esclusiva esistenti, che non rientrano nell'eccezione di cui al
comma 2
, terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
Art. 12.
Regole tecniche
1.
La fornitura di documenti ai sensi dell'
articolo 5, comma 3
, avviene nel rispetto delle regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di cui all'
articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
, delle regole di cui al disciplinare tecnico previsto dall'allegato B al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
, e con quanto previsto dall'
articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2.
Eventuali ulteriori regole tecniche sono adottate, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427
, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Art. 13.
Disposizione finanziaria
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma
, addi'
24 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi
,
Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa
,
Ministro per le politiche comunitarie
Stanca,
Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Fini
,
Ministro degli affari esteri
Castelli
,
Ministro della giustizia
Tremonti
,
Ministro del-l'economia e delle finanze
Baccini,
Ministro per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli
:
Castelli