DECRETO LEGISLATIVO
24 gennaio 2006
,
n. 36
Attuazione della
direttiva 2003/98/CE
relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
Vigente al:
25-7-2015
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione
;
Visto l'
articolo 117 della Costituzione
;
Vista la
legge 18 aprile 2005, n. 62
, ed in particolare l'
articolo 1
e l'allegato A;
Vista la
direttiva 2003/98/CE
del
Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
Vista la
legge 22 aprile 1941, n. 633
;
Vista la
legge 24 ottobre 1977, n. 801
;
Vista la
legge 7 agosto 1990, n. 241
;
Visto il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
;
Vista la
legge 7 giugno 2000, n. 150
;
Visto il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
;
Visto il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
;
Visto il
decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333
;
Vista la
legge 30 dicembre 2004, n. 311
;
Visto il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
;
Acquisito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali
;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie
e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie
, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto ed ambito di applicazione
1.
Il presente decreto legislativo disciplina le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.
((2.
Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di dirittopubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprieta' intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformita' alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
, nonche' a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;)).
3.
Il presente decreto si applica altresi' quando i documenti di cui al
comma 1
sono gia' stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni caso assicurata la parita' di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'
articolo 11
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102)).
Art. 2.
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici non economici;
b)
organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese pubbliche, come definite all'
articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333
;
((b-bis) universita': qualsiasi organismo pubblico che fornisce
istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;))
c)
documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilita' della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;
((c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di file
strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;
c-ter) formato aperto: il formato di cui all'
articolo 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
, e successive modificazioni;
c-quater) standard formale aperto: uno standard definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilita' del software;))
d)
dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
e)
riutilizzo: l'uso del dato di cui e' titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
f)
scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle
lettere a) e b)
;
g)
dati personali: i dati definiti tali dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
;
h)
licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalita' di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;
i)
titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita'.
Art. 3.
Documenti esclusi dall'applicazione del decreto
1.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:
a)
quelli detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico ((, a condizione che la portata di detti compiti
sia trasparente e soggetta a revisione));
b)
quelli nella disponibilita' delle emittenti di servizio pubblico e delle societa' da esse controllate e da altri organismi o loro societa' controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
((c)
quelli nella disponibilita' di istituti di istruzione e di
ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e universita', escluse le biblioteche universitarie;))
((d)
quelli nella disponibilita' di enti culturali diversi dalle
biblioteche, dai musei e dagli archivi;))
e)
quelli comunque nella disponibilita' degli organismi di cui agli
articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801
;
f)
LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96;
g)
quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'
articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241
, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'
articolo 9 del decreto legislativo
6 settembre 1989. n. 322;
h)
quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della
legge 22 aprile 1941, n. 633
, ovvero diritti di proprieta' industriale ai sensi del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
((h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso e'
disciplinato dal Capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241
;
h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;
h-quater) documenti, o parti di documenti, che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilita' e' subordinata al rispetto di determinati limiti o modalita', in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea, nonche' quelli che contengono dati personali il cui riuso e' incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell'
articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
, e delle altre disposizioni rilevanti in materia.))
Art. 4.
Norma di salvaguardia
1.
Sono fatte salve:
a)
la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
;
b)
la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla
legge 22 aprile 1941, n. 633.
Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata con
legge 20 giugno 1978, n. 399
, e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratificato con
legge 29 dicembre 1994, n. 747
;
c)
la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241
;
d)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96));
e)
le disposizioni in materia di proprieta' industriale di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
;
f)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96)).
Art. 5.
Richiesta di riutilizzo di documenti
((1.
Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze apertestandard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche standard.))
2.
((Con riferimento a dati pubblici non ancora resi disponibili, isoggetti)) che intendono riutilizzare dati delle pubblicheamministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano apposita richiesta secondo le modalita' stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento ((, fermo restando quanto previstodall'
articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
, e successive modificazioni)).
3.
Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. In caso di decisione negativa, il titolare del dato comunica al richiedente ((imotivi del rifiuto sulla base delle disposizioni del presente decreto. Quando e' adottata una decisione negativa ai sensi dell'
articolo 3, comma 1, lettera h)
, per la parte relativa ai diritti di proprieta' intellettuale, il titolare del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se e' nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica, altresi', al richiedente i mezzi di ricorso a sua
disposizione per impugnare la decisione ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
)) Il titolaredel dato non ha l'obbligo ((di continuare a produrre e diconservare)) documenti al solo fine di permetterne il riutilizzo daparte di un soggetto privato o pubblico.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102)).
Art. 6.
Formati disponibili
((1.
Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ovepossibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati e secondo le modalita' e i formati previsti dagli
articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'
articolo 12
. Il titolare del dato non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, ne' l'obbligo di fornire estratti di documenti se cio' comporta difficolta' sproporzionate, che implicano attivita' eccedenti la semplice manipolazione.))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102)).
Art. 7.
(( (Tariffazione). ))
((1.
I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora peril riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo e' limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.
2.
L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi previsti nel
comma 1
e provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale.
3.
Il principio di cui al
comma 1
non si applica nei seguenti casi:
a)
alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi;
b)
alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;
c)
ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione.
4.
Per i casi di cui al
comma 3, lettera a)
, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di cui agli
articoli 5, 6 e 9
. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle universita', individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente.
5.
Per i casi di cui al
comma 3, lettere b) e c)
, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di cui agli
articoli 5, 6 e 9
. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli
articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
, e 5,
comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106.
L'importo delle predette tariffe, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare, con i decreti di cui al presente comma, in relazione alle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente.
6.
Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali e' prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalita' di cui ai
commi 4 e 5
, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.
7.
I decreti di cui ai
commi 4 e 5
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Amministrazione competente.
8.
Gli introiti delle tariffe di cui ai
commi 4, 5 e 6
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469
, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
9.
Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di versamento, sulla base dei criteri indicati ai
commi 4 e 5
.))
Art. 8.
Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo
1.
Gli schemi di licenze standard ((di cui all'articolo 5, comma1,)) contengono eventuali limitazioni o condizioni all'utilizzo deidocumenti, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonche' l'indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal titolare medesimo con proprio provvedimento.
2.
Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalita' e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono costituire ostacolo alla concorrenza.
Art. 9.
(( (Strumenti di ricerca di documenti disponibili).
1.
Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottano modalita' pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, e' utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.))
Art. 10.
Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte
di pubbliche amministrazioni
1.
Lo scambio di documenti, come definito dalla
lettera f)
del
comma 1
dell'
articolo 2
, non costituisce riutilizzo.
((2.
Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, perfini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalita' di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto.))
Art. 11.
Divieto di accordi di esclusiva
1.
I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o piu' soggetti stiano gia' procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi, salvo che cio' non risulti necessario per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico. ((1-bis. Il diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorseculturali e' definito con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha durata non superiore a dieci anni, fatta salva la possibilita' di prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Tali accordi di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito istituzionale del titolare del dato. Nei predetti accordi e' previsto che al titolare del dato deve essere fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia e' resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.)) ((2))
2.
La fondatezza del motivo per l'attribuzione del diritto di esclusiva e' soggetta a riesame periodico da parte dell'Amministrazione interessata, con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali. ((2-bis. Le disposizioni di cui al
comma 2
non si applicano alladigitalizzazione di risorse culturali.))
3.
Gli accordi di esclusiva esistenti ((al 1° luglio 2005)), chenon rientrano nell'eccezione di cui al
comma 2
, terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. ((3-bis. Fermo restando quanto previsto dal
comma 3
, gli accordi diesclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai
commi 1-bis e 2
terminano alla scadenza del contratto o comunque non oltre il 18 luglio 2043.)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102 ha disposto (con l'
art. 3, comma 1)
che "
Gli accordi di esclusiva di cui all'
articolo 1, comma 9, lettera a)
, del presente decreto legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013 sono adeguati alle disposizioni del predetto
comma 9
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Decorso tale termine, la durata dei predetti accordi e' ridotta, ove superiore, a dieci anni, fermo restando la possibilita' di riesame ai sensi del secondo periodo della medesima
lettera a)
del
comma 9
".
Art. 12.
Regole tecniche
1.
La fornitura di documenti ai sensi dell'
articolo 5, comma 3
, avviene nel rispetto delle regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' di cui all'
articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
, delle regole di cui al disciplinare tecnico previsto dall'allegato B al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
, e con quanto previsto dall'
articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2.
Eventuali ulteriori regole tecniche sono adottate, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427
, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Art. 13.
Disposizione finanziaria
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma
, addi'
24 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi
,
Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa
,
Ministro per le politiche comunitarie
Stanca,
Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Fini
,
Ministro degli affari esteri
Castelli
,
Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Baccini,
Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli