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- Testo Unico circolazione stradale
Testo Unico
circolazione stradale
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Sfera di applicazione delle norme)
La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade è regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse.
Salvo diversa disposizione, le presenti norme non si applicano ai veicoli con guida di rotaie; i conducenti di detti veicoli sono tuttavia tenuti alla osservanza delle disposizioni dei titoli i, II e vIIi in quanto applicabili.
Art. 2.
(Denominazioni topografiche stradali)
Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati:
Centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale;
Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli;
Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata;
Sede stradale: piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste;
Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali;
Corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli;
Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi;
Marciapiede: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni;
Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata ai pedoni;
Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie;
Salvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus;
Spartitraffico o isola: parte della carreggiata dalla quale è escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni;
Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia;
Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni;
Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilità;
Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilità;
Passo carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali;
Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla circolazione nel senso di marcia.
Art. 3.
(Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati)
Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.
Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
L'ente proprietario della strada può con ordinanza:
a)
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
b)
riservare corsie a determinate categorie di veicoli;
c)
vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;
d)
disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;
e)
stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi anti sdrucciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve.
Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera a), possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.
L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richieda, può con ordinanza prescrivere ai conducenti lo obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza.
Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, può essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici.
Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.
Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal direttore generale dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali o dal competente capo del compartimento della viabilità; per le strade militari dal comandante della zona militare territoriale, al quale spettano altresì i poteri indicati nei commi primo e secondo.
Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, contro quelle del comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa.
Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso.
Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.
Art. 4.
(Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati)
Nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco:
a)
adottare i provvedimenti indicati nell'
art. 3, commi primo, secondo e terzo
;
b)
riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse;
c)
prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose;
d)
quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima.
I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'
art. 3, commi primo e secondo
, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera d) sono di competenza dell'ente proprietario della strada.
Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.
I comuni possono:
a)
stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
b)
assumere con deliberazione del consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli, su aree destinate a tale scopo;
c)
concedere con deliberazione del consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni.
Le concessioni sono accordate di preferenza, a parità di ogni altra condizione, agli automobile clubs e per gli autocarri all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).
Le aree indicate nel quinto comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico.
Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia ovvero lo dia in concessione su parte della stessa area o su altra area posta nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio senza custodia.
Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'
art. 3, settimo e nono comma
.
Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.
Art. 5.
(Veicoli esclusi dalle autostrade)
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici da pubblicare nella gazzetta ufficiale, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, anche in via permanente, determinate categorie di veicoli, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove trattisi di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro per i trasporti.
Art. 6.
(Tregge e slitte)
Alla circolazione delle tregge è ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli.
La circolazione delle slitte è ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 7.
(Occupazione di suolo stradale)
L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.
Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.
Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, semprechè rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.
Art. 8.
(Lavori e depositi sulle strade)
Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve:
a)
eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito;
b)
delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi;
c)
collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse;
d)
mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in casi di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza;
e)
porre, fuori dei centri abitati, il segnale "lavori" da entrambe le parti in prossimità dei lavori o dei depositi.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Art. 9.
(Competizioni sportive su strada)
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocità con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal questore. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate.
Per le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie, sono competenti ad accordare la autorizzazione i prefetti delle province nel cui territorio le gare medesime debbono aver luogo.
Per le gare di velocità l'autorizzazione è subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali assistito da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, se si tratti di gara automobilistica, o della federazione motociclistica italiana, se si tratti di gara motociclistica ed al nulla osta del Ministro per i lavori pubblici.
Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante dell'ispettorato della motorizzazione civile.
L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara.
Può essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i cinquanta chilometri all'ora.
Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al questore, il quale può modificare a suo giudizio gli itinerari per motivi di incolumità pubblica.
Chiunque organizza su strada una competizione sportiva senza l'autorizzazione, ovvero non osserva le condizioni per essa stabilite, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Se si tratta di gare di velocità con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena è dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Chiunque viola il divieto di transito è punito con la ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 10.
(Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali)
Gli enti proprietari delle strade possono autorizzare:
a)
il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per il peso, determinano un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli
articoli 32 e 33
, salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'art. 37;
b)
in casi eccezionali e per giustificati motivi, il trasporto di cose che, per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'art. 33;
c)
la circolazione di veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni o i pesi stabiliti negli
articoli 32 e 33
.
Per le autostrade in concessione l'autorizzazione è data dal concessionario previo consenso dell'ente concedente.
L'autorizzazione è data volta per volta o per più trasporti o per determinati periodi di tempo, ma sempre su percorsi prestabiliti.
L'autorizzazione può essere data quando sia compatibile con la conservazione del manto stradale e con la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione, e viene fissato l'indennizzo eventualmente dovuto per l'eccezionale usura della strada, entro i limiti stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto della presumibile usura della strada in relazione alle cose da trasportare, al tipo di veicolo e al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione.
In ogni caso l'autorizzazione non può essere accordata per gli autoveicoli o rimorchi, qualora venga superato il limite potenziale di carico indicato nella carta di circolazione, e per i motoveicoli.
Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno dettate disposizioni per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali con autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di carri ferroviari ed ai veicoli eccezionali adibiti allo stesso scopo.
Chiunque esegue trasporti eccezionali o circola con un veicolo eccezionale senza autorizzazione, ovvero non osserva le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Chiunque circola senza avere con se l'autorizzazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 11.
(Insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose)
Sono vietati le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.
Sui veicoli è vietata qualsiasi pubblicità luminosa o a luce riflessa che possa generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di segnalazione.
Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati e degli agglomerati costituiti da non meno di venticinque fabbricati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Per le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione è data dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente. Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente autorità.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente comma non devono superare la superficie di sei metri quadrati; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine della carreggiata; non devono essere collocati a distanza minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi. La distanza fra i cartelli sarà stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Inoltre non possono essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce e pareti rocciose.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi alle disposizioni del presente articolo debbono essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine, che comunque non può superare quindici giorni, stabilito nella diffida dell'ente proprietario della strada o, per le autostrade in concessione, dell'ente concedente.
Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'ente a spese del titolare dell'autorizzazione. Il prefetto, riconosciutane la legalità, rende esecutoria la nota delle spese, da riscuotersi con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato stabilita dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.
Le disposizioni dei commi quinto e sesto si applicano anche alle insegne e alle sorgenti luminose, sostituito al titolare della autorizzazione il proprietario delle medesime.
Nulla è innovato, per quanto riguarda il collocamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari, alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico, protezione delle bellezze naturali e tutela del paesaggio.
Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Art. 12.
(Strade vicinali)
Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente titolo sono esercitati dal comune.
TITOLO II
SEGNALAZIONE STRADALE
Art. 13.
(Segnali stradali)
I segnali stradali sono di pericolo, di prescrizione e di indicazione.
Gli enti proprietari delle strade:
a)
sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo.
L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale "strada con diritto di precedenza" fa carico agli enti proprietari delle strade con precedenza.
Il segnale "passaggio a livello" deve essere posto anche sulle strade che conducono a quella nella quale si trova il passaggio qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il relativo segnale. Su un pannello rettangolare deve essere posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che denoti la direzione nella quale si trova il passaggio a livello.
In prossimità dei passaggi a livello situati su strade statali, ovvero provinciali o comunali a traffico intenso, debbono essere posti anche i segnali intermedi supplementari;
b)
nei centri abitati curano l'apposizione dei segnali di pericolo ritenuti necessari;
c)
sono obbligati a porre i segnali di prescrizione. L'obbligo di porre, all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio e fine di limitazione di velocità a carico ai comuni; quello di porre il segnale "arrestarsi al crocevia" fa carico agli enti proprietari delle strade a favore delle quali è prescritta la fermata;
d)
curano l'apposizione dei segnali di indicazione quando li ritengono opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i crocevia di strade entrambe con precedenza i segnali "termine della precedenza" e "strada con precedenza", a meno che su una delle due strade non sia Stato posto il segnale "arrestarsi al crocevia".
I comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato il relativo segnale;
e)
autorizzano l'impiego dei segnali che indicano posti ausiliari, escluso il segnale "posto di soccorso"; l'apposizione di tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari.
I segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza e, fuori dei centri abitati, debbono essere integrati da dispositivi a luce riflessa.
Per le autostrade in concessione gli obblighi previsti dal presente articolo fanno carico al concessionario.
Art. 14.
(Segni sulla carreggiata)
La segnalazione stradale mediante segni sulla carreggiata, da porre a cura e spese degli enti proprietari delle strade, comprende segni longitudinali, segni trasversali ed altri segni.
I segni longitudinali sono costituiti da strisce continue e discontinue.
Le strisce continue longitudinali delimitano le corsie o il senso di marcia e non debbono essere oltrepassate.
Le strisce discontinue longitudinali delimitano anche esse le corsie o il senso di marcia ma possono anche essere oltrepassate.
Una striscia continua longitudinale può affiancarne altra discontinua. Il conducente può oltrepassare i segni quando la striscia discontinua si trova immediatamente alla sua sinistra; non può oltrepassarli quando si trova immediatamente alla sua sinistra la striscia continua.
I veicoli non possono marciare a cavallo delle strisce.
La delimitazione dei sensi di marcia, qualora esigenze della circolazione lo richiedano, può essere tracciata in posizione differente dalla mezzeria della carreggiata. Inoltre sulle strade a più di quattro corsie la delimitazione dei sensi di marcia può essere temporaneamente spostata, purchè la nuova delimitazione sia adeguatamente indicata.
Strisce longitudinali poste sul margine della carreggiata ne indicano il limite.
Gli enti proprietari delle strade sono obbligati a porre, in prossimità dei passaggi a livello muniti di barriere che sbarrano soltanto la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia, una striscia continua longitudinale che delimita detta parte della carreggiata.
I segni trasversali sono costituiti da strisce continue e discontinue.
Le strisce continue trasversali indicano il punto in cui i conducenti si debbono fermare per effetto di una segnalazione di arresto.
Le strisce discontinue trasversali delimitano gli attraversamenti pedonali o indicano gli attraversamenti zebrati per pedoni o per ciclisti.
Le strisce che delimitano attraversamenti pedonali possono essere continue quando una di esse delimita anche il punto in cui i conducenti si debbono fermare per effetto di una segnalazione di arresto.
Sono considerate strisce continue le file di chiodi o di altri elementi sia longitudinali che trasversali.
Gli altri segni sono impiegati per indicare le direzioni, zone escluse dal traffico, ostacoli sulla carreggiata, fermate di autobus e filobus o per iscrizioni o per delimitare zone di parcheggio o per simili scopi.
I segni sulla carreggiata possono essere integrati con dispositivi a luce riflessa.
Chiunque non osserva il comportamento indicato dai segni sulla carreggiata, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 15.
(Segnalazione dei passaggi a livello)
Le barriere dei passaggi a livello debbono essere dipinte esternamente a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Alle barriere possono essere aggiunte una o più luci rosse, una delle quali in corrispondenza dell'estremità libera se trattisi di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia.
Qualora le barriere dei passaggi a livello siano manovrate a distanza e non siano visibili per la loro ubicazione dal posto di manovra, i passaggi stessi debbono essere provvisti di un dispositivo di segnalazione acustica, eventualmente integrato con altro ottico, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere.
In caso di guasti di meccanismi di chiusura dei passaggi a livello le barriere sono sostituibili con uno più cavalletti che possono anche non chiudere tutta la carreggiata. I cavalletti debbono essere dipinti a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Le barriere sono altresì sostituibili con una bandiera rossa di giorno o con una luce rossa, manovrate dall'addetto alla custodia del passaggio a livello.
I passaggi a livello senza barriere debbono essere segnalati nella immediata vicinanza dalla strada ferrata con la croce di Sant'Andrea, installata a cura e spese dell'esercente la ferrovia. Tale croce deve essere doppia se la linea ha due o più binari. Gli enti proprietari delle strade non hanno diritto a compenso per la eventuale occupazione del suolo.
Nei passaggi a livello senza barriere provvisti di segnalazione luminosa, questa indica l'avvicinarsi dei treni mediante due luci rosse lampeggianti alternativamente, accompagnate da un segnale acustico, poste sulla destra della strada, possibilmente sullo stante della croce di Sant'Andrea. Un'altra luce rossa lampeggiante o altre due luci rosse lampeggianti alternativamente possono essere poste sulla sinistra della strada quando le circostanze lo richiedano. Le luci possono essere rese visibili dalla parte posteriore.
I passaggi a livello provvisti di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia debbono essere muniti della segnalazione luminosa indicata nel precedente comma.
Da entrambi i lati dei passaggi a livello senza barriere, esclusi quelli provvisti di segnalazione luminosa, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata, tenendo conto in particolare della velocità massima dei treni.
Le opere necessarie per assicurare detta visibilità hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza, ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. In caso di contestazione decide in via amministrativa il Ministro per i trasporti.
I conducenti, approssimandosi a un passaggio a livello, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere gli utenti della strada debbono essere in grado di fermarsi senza impegnare i binari, e, assicuratisi che nessun treno sia in vista, attraversare rapidamente i binari.
Gli utenti della strada non debbono attraversare un passaggio a livello quando siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere ovvero funzioni il dispositivo di segnalazione acustica o ottica che avverta della imminente chiusura delle medesime o siano in funzione i mezzi che eventualmente le sostituiscono, né quando siano accese le luci rosse lampeggianti.
Chiunque viola le disposizioni dei commi nono e decimo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni del comma undicesimo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Art. 16.
(Segnali manuali degli agenti preposti al traffico)
I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti:
a)
braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passaggio;
b)
braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia, per consentire il passaggio;
c)
un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti ha il valore della luce gialla di cui all'art. 17, lettera c).
Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione.
Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la pena è dell'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 17.
(Segnali luminosi di circolazione)
Le luci dei semafori installati per regolare il traffico sono di colore rosso, verde e giallo, ovvero soltanto di colore giallo, ed hanno il seguente significato:
a)
la luce rossa vieta il passaggio;
b)
la luce verde consente il passaggio;
c)
la luce gialla dopo la verde vieta di oltrepassare il segnale a meno che i veicoli vi si trovino così prossimi, al momento della accensione, che non possano più arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima di avere oltrepassato il segnale stesso;
d)
la luce gialla lampeggiante prescrive di usare prudenza e diminuire la velocità.
Qualora la luce rossa sia integrata da frecce verdi i conducenti di veicoli che si trovano in una determinata fila debbono seguire la direzione indicata dalla freccia.
La luce rossa può inoltre essere integrata da speciali segnali luminosi per consentire determinati passaggi di trams anche la luce verde può essere integrata da speciali segnali luminosi per vietare determinati passaggi di trams.
Speciali segnali luminosi possono essere riservati ai pedoni.
I limiti dei salvagente, coppe giratorie e simili, posti sulla carreggiata, possono essere segnalati con luci gialle o dispositivi a luce riflessa gialla; debbono essere segnalati quando l'illuminazione pubblica non li renda visibili.
I margini della carreggiata possono essere segnalati con dispositivi a luce riflessa: rossa quella di destra e bianca quella di sinistra.
Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 18.
(Divieto di segnali diversi)
Sono vietati sia l'impiego di segnali diversi da quelli prescritti, sia l'applicazione di segnali in modo diverso da quello prescritto.
Art. 19.
(Norme di attuazione in materia di segnalazione stradale)
Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i segnali stradali, i segni sulla carreggiata e i tipi dei semafori; le caratteristiche e le modalità di applicazione della segnalazione stradale.
TITOLO III
VEICOLI IN GENERALE
CAPO I
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI
Art. 20.
(Definizione dei veicoli)
Ai fini delle presenti norme si intendono per veicoli le macchine guidate dall'uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motore per uso di bambini o invalidi.
Art. 21.
(Classificazione dei veicoli)
I veicoli si distinguono in:
a)
veicoli a braccia;
b)
veicoli a trazione animale;
c)
velocipedi;
d)
ciclomotori;
e)
motoveicoli;
f)
autoveicoli;
g)
filoveicoli;
h)
rimorchi;
i)
macchine agricole;
l)
carrelli;
m)
macchine operatrici.
Art. 22.
(Veicoli a braccia e a trazione animale)
I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo.
I veicoli a trazione animale, a ruote o pattini, si distinguono in:
a)
veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b)
veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c)
carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agrarie.
Art. 23.
(Velocipedi)
Velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione muscolare per mezzo di pedali o analoghi dispositivi.
Art. 24.
(Ciclomotori)
Ciclomotori sono i veicoli a motore con due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a)
cilindrata fino a 50 cmc;
b)
potenza fino a cv 1,50;
c)
peso del motore fino a kg 16;
d)
capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 km all'ora.
Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel precedente comma, sono considerati motoveicoli.
Art. 25.
(Motoveicoli)
I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si dividono in:
a)
motocicli e motocarrozzette: veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;
b)
motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
c)
motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
d)
motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.
I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il peso complessivo a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 25 quintali.
Art. 26.
(Autoveicoli)
Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, si dividono in:
a)
autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
b)
autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;
c)
autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d)
autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
e)
trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;
f)
autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;
g)
autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice;
h)
autoarticolati complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio, destinati ai trasporti indicati nelle
lettere d) e f)
;
i)
autosnodati: veicoli costituiti da più elementi, dei quali uno motore, tutti atti al carico permanentemente e non rigidamente collegati.
Art. 27.
(Filoveicoli)
I filoveicoli, consistenti in veicoli a motore elettrico alimentato per contatto con una linea aerea esterna e non vincolati da rotaie, si dividono in:
a)
filobus: veicoli destinati al trasporto di persone;
b)
filocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
c)
filoveicoli per trasporto di persone e di cose;
d)
filoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.
Art. 28.
(Rimorchi)
I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in:
a)
rimorchi per trasporto di persone;
b)
rimorchi per trasporto di cose;
c)
rimorchi per trasporto di persone e di cose;
d)
rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.
I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da autoveicoli, si considerano parti integranti di questi.
Il rimorchio costruito in modo tale che da parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, è denominato semirimorchio.
Art. 29.
(Macchine agricole)
Le macchine agricole si dividono in:
1)
semoventi:
a)
trattrici agricole;
b)
macchine operatrici agricole;
c)
carrelli portatrattrici azionati dal motore della trattrice;
d)
generatori di energia per uso agricolo;
e)
motoagricole: veicoli destinati oltre che alla esecuzione di lavori agricoli, al trasporto, per conto delle aziende agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di macchine, attrezzature agricole e accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie; ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso di cui all'ultimo comma dell'art. 25;
2)
trainate:
a)
macchine operatrici agricole;
b)
generatori di energia per uso agricolo;
c)
rimorchi agricoli: veicoli trainati da trattrici agricole e destinati ai trasporti indicati nella lettera e);
d)
carrelli attrezzi: veicoli accodati alle macchine operatrici agricole per le necessità funzionali delle stesse.
Il rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali si considera parte integrante della trattrice dalla quale è trainato.
Art. 30.
(Carrelli)
I carrelli sono veicoli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di uno stabilimento industriale e si dividono in:
a)
carrelli: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 40 quintali;
b)
carrelli-trattori: veicoli di peso fino a 15 quintali;
c)
carrelli rimorchiati: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali.
Detti veicoli, qualora superino i pesi indicati nel precedente comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali o rimorchi.
Art. 31.
(Macchine operatrici)
Macchine operatrici sono: le macchine semoventi o trainate e i locomobili impiegati per la costruzione e la manutenzione di opere stradali, per il ripristino del traffico o per l'esecuzione di altri lavori, compreso lo sgombero della neve.
I mezzi sgombraneve comprendono gli spazzaneve, gli spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio.
CAPO II
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I VEICOLI
Art. 32.
(Sagoma limite)
Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri quattro di altezza dal piano stradale.
La lunghezza totale, compresi gli organi di attacco, non deve eccedere 6 metri per i veicoli ad un asse, 10 metri per i veicoli a due assi e 11 metri per quelli a tre o più assi. Per gli autobus a due assi è consentita la lunghezza di 11 metri.
La lunghezza dei rimorchi non deve eccedere metri 6 se ad un asse, metri 7,50 se a due assi, metri 8 se a tre o più assi; la lunghezza totale dell'autotreno non deve comunque eccedere metri 18.
Gli autoarticolati e gli autosnodati possono raggiungere la lunghezza massima di 14 metri.
Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo.
Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine operatrici, le macchine agricole, i carrelli e i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare i 25 centimetri.
Chiunque circola con un veicolo che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 33.
(Pesi massimi)
Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, costituito dal peso del veicolo in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o più assi.
Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali.
Il peso complessivo a pieno carico di un autoveicolo, filoveicolo o rimorchio a due assi non può eccedere 100 quintali e se a tre o più assi 120 quintali.
Quando uno dei veicoli menzionati nel precedente comma sia munito di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattisi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico del veicolo può raggiungere 140 quintali se a due assi, 180 quintali se a tre assi e 220 quintali se a quattro o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani il peso complessivo a pieno carico può raggiungere 150 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre assi.
Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato può raggiungere 145 quintali e, quando concorrano le condizioni indicate nel comma quarto, può raggiungere 180 quintali se a tre assi, 280 quintali se a quattro assi e 320 quintali se a cinque o più assi.
Qualunque sia il tipo di autoveicolo, filoveicolo o rimorchio il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non può superare i 100 quintali ed in corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di due metri fra loro non può superare 145 quintali complessivamente.
Chiunque circola con un veicolo che supera, salvo quanto disposto dall'art. 121, i limiti di peso stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 34.
(Traino di veicoli)
Nessun veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 70 può trainare più di un veicolo.
Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio soltanto se questo non è più atto a circolare per avarie o per mancanza di organi essenziali.
La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida debbono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
TITOLO IV
VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE SLITTE E VELOCIPEDI
Art. 35.
(Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato. Il regolamento può contenere disposizioni speciali per talune categorie di veicoli a trazione animale.
Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 36.
(Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
Nei casi previsti dall'art. 109, primo comma, i veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere munite di una o due luci bianche, dirette davanti, e rosse, dirette all'indietro; posteriormente debbono essere munite di uno o due dispositivi a luce riflessa rossa. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta, non provvisto dei dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 37.
(Cerchioni alle ruote)
I veicoli a trazione animale, di peso complessivo a pieno carico sino a 60 quintali, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempreché tale peso, espresso in chilogrammi, non superi centocinquanta volte la somma delle larghezze dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli debbono essere muniti di ruote gommate.
La larghezza di ciascun cerchione non può mai essere inferiore a 50 millimetri; deve essere misurata sul piano tangente secondo la sezione retta parallela all'asse della ruota, escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi 5 millimetri per parte.
La superficie di rotolamento dei cerchioni deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
È vietato l'uso di cerchioni ai quarti o gavelli delle ruote con chiodi a testa sporgenti dalla superficie del cerchio.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Art. 38.
(Accertamento dei requisiti dei veicoli a trazione animale e revisioni periodiche)
I comuni:
a)
accertano la larghezza dei cerchioni e determinano il peso complessivo a pieno carico consentito per ogni veicolo a trazione animale e destinato a trasporto di cose;
b)
accertano le condizioni di sicurezza dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone;
c)
possono effettuare, previa deliberazione del consiglio, revisioni annuali dei veicoli previsti nella lettera b), e, ad intervalli non minori a cinque anni, revisioni degli altri veicoli a trazione animale o di singole categorie di essi.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale che non sia Stato sottoposto a revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 39.
(Targhe di veicoli a trazione animale)
I veicoli a trazione animale debbono essere muniti di una targa contenente la indicazione del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno carico consentito, nonché della larghezza dei cerchioni.
La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.
La fornitura delle targhe è riservata al Ministero dei lavori pubblici che le distribuisce tramite i comuni, i quali le consegnano agli interessati completate delle indicazioni stabilite dal comma primo. Per tale servizio l'interessato corrisponderà al comune la somma di lire cento.
I veicoli a trazione animale sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.
I comuni possono stabilire, con deliberazione del consiglio comunale, speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito della targa prescritta è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 40.
(Dispositivi di frenatura e dispositivi di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi)
I velocipedi debbono essere muniti di pneumatici nonché:
a)
per la frenatura: di due dispositivi indipendenti ad azione pronta ed efficace che agiscano l'uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore;
b)
per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c)
per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa gialla.
Le disposizioni previste nelle
lettere b) e c)
non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 41.
(Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi e caratteristiche delle targhe dei veicoli a trazione animale; approvazione dei tipi)
Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi; le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi; le caratteristiche delle targhe dei veicoli a trazione animale.
Il Ministero dei lavori pubblici approva i tipi dei dispositivi di segnalazione visiva a luce riflessa per i velocipedi e per i veicoli a trazione animale.
TITOLO V
VEICOLI A MOTORE
CAPO I
EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI A MOTORE
Art. 42.
(Dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei filoveicoli)
Gli autoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti:
a)
di un dispositivo di frenatura di servizio che, agendo su tutte le ruote, permetta di regolarne la marcia e di arrestarli in modo rapido ed efficace, quali che siano le condizioni del carico e la pendenza della strada;
b)
di un dispositivo di frenatura di soccorso che consenta l'arresto in uno spazio ragionevole nel caso di insufficienza del dispositivo di frenatura di servizio;
c)
di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza.
Negli autotreni il cui rimorchio sia destinato al trasporto di persone, negli autotreni e negli autoarticolati il cui rimorchio o semirimorchio sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e negli autosnodati il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico.
Chiunque circola con un autoveicolo o un filoveicolo nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Art. 43.
(Dispositivi di frenatura dei rimorchi)
I rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 750 chilogrammi e quelli che, pur non eccedendo detto peso, superino la metà del peso a vuoto del veicolo trattore, debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio che agisca su tutte le ruote.
I rimorchi trainati da autovetture o da autoveicoli per trasporto promiscuo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio.
I rimorchi debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche su strada in pendenza.
Nei rimorchi destinati al trasporto di persone e nei rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico tale da assicurarne l'arresto in caso di rottura dell'attacco.
Chiunque circola con un rimorchio nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 44.
(Dispositivi di frenatura dei motoveicoli e dei ciclomotori)
I motoveicoli e i ciclomotori con due ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti che agiscano uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore.
Nei motoveicoli con tre ruote, ottenuti aggiungendo un elemento laterale ad un motociclo, sono sufficienti i dispositivi di frenatura di quest'ultimo.
Tutti gli altri motoveicoli e i ciclomotori con tre ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti tali da consentire nel complesso la frenatura di tutte le ruote.
I dispositivi di frenatura debbono permettere di arrestare il veicolo in modo rapido ed efficace.
I veicoli indicati nel comma terzo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza.
Chiunque circola con un motoveicolo o un ciclomotore nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 45.
(Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione)
Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori e i filoveicoli debbono essere muniti anteriormente di luci di posizione bianche o gialle; posteriormente di luci di posizione rosse; i rimorchi debbono essere muniti anteriormente di dispositivi a luce riflessa bianca e posteriormente di luci di posizione rosse.
Detti veicoli debbono altresì essere muniti posteriormente di dispositivi a luce riflessa rossa.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti di proiettori emittenti fasci di luce bianca o gialla oppure bianca e gialla idonei ad assicurare la illuminazione a grande portata della strada con eliminazione dell'abbagliamento in fase di incrocio. È consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante e di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante.
I ciclomotori debbono essere muniti soltanto di proiettori a luce anabbagliante.
Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere muniti di luci di arresto rosse, visibili da tergo che si accendono quando il conducente azioni il comando del dispositivo di frenatura di servizio.
Gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi e le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.
Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su rotaie che circolano in sede promiscua e i motoveicoli, esclusi quelli asimmetrici e i motocicli debbono essere muniti di indicatori di direzione; tali indicatori debbono emettere luce lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro.
Gli autoveicoli che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti anteriormente di luci di ingombro bianche e posteriormente di luci di ingombro rosse; i rimorchi che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti posteriormente di luci di ingombro rosse.
I rimorchi debbono essere muniti di dispositivi laterali a luce riflessa arancione.
La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca.
Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo è munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 46.
(Dispositivi di segnalazione acustica)
Gli autoveicoli, i filoveicoli, motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica.
Gli autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici di linea che percorrono le strade indicate nel primo comma dell'art. 108 debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica speciale.
Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di allarme.
Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione acustica o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo è munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 47.
(Dispositivi silenziatori, per la retromarcia e per il fermo)
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo idoneo a ridurre il rumore emesso dal motore.
Gli autoveicoli e i motoveicoli di peso a vuoto superiore a 350 chilogrammi, nonché i filoveicoli debbono essere muniti di un dispositivo per la retromarcia.
Gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali debbono avere in dotazione cunei che impediscano il movimento del veicolo quando venga meno l'azione dei dispositivi di frenatura.
Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo silenziatore manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque circola con uno dei veicoli indicati nei commi secondo e terzo, mancante del dispositivo per la retromarcia o non dotato di cunei è punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 48.
(Visibilità)
Gli autoveicoli, i filoveicoli, nonché i motoveicoli, esclusi i motocicli, debbono essere costruiti in modo che il campo di visibilità del conducente sia tale che questi possa guidare con sicurezza. Inoltre debbono essere muniti di un dispositivo retrovisivo che consenta la visibilità della strada a tergo.
Tutti i vetri montati sugli autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli, debbono essere costituiti di sostanze inalterabili, perfettamente trasparenti, tali da non deformare gli oggetti visti in trasparenza e non suscettibili di produrre schegge taglienti in caso di rottura. I vetri impiegati per i parabrezza debbono inoltre essere in grado di assicurare la visibilità, sia pure limitata, in caso di incrinatura.
Gli autoveicoli, i filoveicoli e i motoveicoli con cabina chiusa debbono essere muniti di un dispositivo tergicristallo che assicuri la trasparenza del parabrezza in caso di pioggia o neve.
Chiunque circola con un veicolo non avente il campo di visibilità indicato nel primo comma ovvero non munito di dispositivo tergicristallo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
La stessa pena si applica al conducente che circola con un veicolo nel quale i vetri o il dispositivo retrovisivo manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento.
Art. 49.
(Dispositivi per la percezione di segnalazioni)
I filoveicoli e gli autoveicoli che da soli o con rimorchio superino la lunghezza di dieci metri debbono essere muniti di un dispositivo atto ad agevolare la percezione delle segnalazioni fatte dai conducenti dei veicoli che intendono sorpassarli.
Sono esenti dall'obbligo di detto dispositivo gli autobus e i filobus che effettuano servizio di linea solo nei centri abitati.
Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo per la percezione di segnalazioni manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 50.
(Pneumatici e sospensioni)
Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti.
Detti veicoli debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilità di sospensioni rigide.
Chiunque circola con un veicolo nel quale i pneumatici o sistemi equivalenti manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero circola con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 51.
(Posto di guida)
Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono avere il posto di guida a destra.
Chiunque circola con uno degli autoveicoli indicati nel precedente comma non avente il posto di guida a destra è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 52
(Dati di identificazione)
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono portare impressi, in punti facilmente visibili, la marca della casa costruttrice, il tipo del veicolo ed il numero di identificazione del telaio.
I veicoli di tipo omologato in conformità dell'articolo 53 debbono portare anche il numero d'ordine della serie del tipo omologato.
Nei casi in cui il numero di identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere impresso a cura dell'ispettorato della motorizzazione civile un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ispettorato stesso.
Chiunque contraffà, altera, cancella o rende comunque illeggibile il numero di identificazione del telaio di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio è punito con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
CAPO II
ACCERTAMENTI TECNICI
Art. 53.
(Omologazione del tipo)
Gli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi prodotti in serie in Italia sono soggetti ad omologazione del tipo. Questa ha luogo in seguito all'esame del medesimo da parte del Ministero dei trasporti, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un certificato che contiene la sommaria descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc, l'omologazione è limitata al solo motore.
La fabbrica costruttrice dei veicoli o motori di tipo omologato rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, attestante che il veicolo o il motore è conforme al tipo omologato in tutte le sue parti e redatta su modello fornito dal Ministero dei trasporti. Di tale dichiarazione la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.
Il Ministero dei trasporti ha facoltà di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo i veicoli di tipo omologato in circolazione non soggetti allo accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54.
Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalità di esecuzione dell'esame del tipo degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori e dei rimorchi.
Art. 54.
(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione)
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di tipo non omologato sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e a quello dei dati di identificazione. Questo ha luogo a seguito di visita e prova da parte di un ingegnere dell'ispettorato della motorizzazione civile.
All'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione sono altresì soggetti i veicoli di tipo omologato da adibire ad uso pubblico o al traino di rimorchi o a locazione o a noleggio.
Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato che, a termini del precedente comma, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità prevista nell'art. 53.
Qualora gli accertamenti siano chiesti per veicoli costruiti con parti staccate, l'ispettorato può esigere la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.
Accertato che il veicolo risponde ai requisiti prescritti, viene redatto il certificato di approvazione e viene apposto un visto sul certificato di origine o sulla dichiarazione di conformità.
Quando emergano elementi per ritenere che il veicolo o parti di esso siano stati oggetto di reato, l'ispettorato sospende l'approvazione.
Art. 55.
(Revisioni)
Il Ministro per i trasporti, con decreto da pubblicare nella gazzetta ufficiale, può disporre, a periodi non minori di cinque anni, la revisione generale o parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonché dei motocicli, al fine di accertare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità del veicolo.
Gli autoveicoli e i motoveicoli non compresi nel precedente comma, quelli per il trasporto di persone da locare o da noleggiare e i rimorchi debbono essere sottoposti ogni anno a visita e prova di revisione.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti.
Gli ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
Chiunque circola con un veicolo che non sia Stato presentato alla revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.
Art. 56.
(Aggiornamento della carta di circolazione)
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono essere sottoposti a visita e prova presso un ispettorato della motorizzazione civile qualora siano state modificate le caratteristiche indicate nella carta di circolazione o sia Stato sostituito il telaio.
In caso di sostituzione del telaio, l'ispettorato deve esigere la documentazione relativa alla provenienza.
Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche indicate nel documento di circolazione che importano, in seguito alla loro modifica, l'obbligo dell'aggiornamento del documento medesimo.
Chiunque circola con un veicolo che non sia Stato presentato per l'aggiornamento della carta di circolazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata allo ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare l'aggiornamento; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.
CAPO III
AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE
Art. 57.
(Uso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi:
1)
uso privato:
a)
per trasporto di persone;
b)
per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente;
c)
per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozzette da noleggiare con conducente;
d)
per trasporto di cose;
e)
per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
f)
per trasporto promiscuo di persone e di cose;
g)
per traino;
h)
per uso speciale o per trasporti specifici;
2)
per uso pubblico:
a)
per trasporto di persone o di cose in servizio da piazza;
b)
per trasporto di persone o di cose in servizio di linea.
Previa autorizzazione dell'ispettorato della motorizzazione civile gli autobus destinati a noleggio con conducente possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di linea e viceversa,
Previa autorizzazione dell'ispettorato, gli autocarri possono essere impiegati, in via eccezionale, per il trasporto di persone; l'autorizzazione è rilasciata in base a nulla osta del prefetto.
Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso, o a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso, a meno che si tratti di veicoli destinati al trasporto di cose, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma secondo, adibisce a noleggio con conducente un autobus destinato a servizio di linea, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque adibisce a trasporto promiscuo un veicolo destinato a trasporto non contemporaneo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito abusivamente a noleggio con conducente quando il noleggiante, senza il titolo prescritto, compie uno o più viaggi ordinati dal noleggiatore; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio da piazza quando l'esercente, senza il titolo prescritto, offrendo i suoi servizi a chicchessia, compie uno o più percorsi ordinati dal richiedente il servizio; si intende adibito abusivamente ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio di linea quando l'esercente, senza il titolo prescritto, compie una o più corse per destinazione fissa e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone, ed anche se l'offerta sia fatta a mezzo di dipendenti o incaricati dal vettore.
Art. 58.
(Carta di circolazione e immatricolazione)
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per provincia.
L'ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede alla immatricolazione.
Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi, l'uso al quale il veicolo è destinato e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore.
Nella carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio sono individuati anche i tipi delle motrici in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di capacità di trazione, qualora si tratti di rimorchio o di semirimorchio, munito dei dispositivi necessari per il funzionamento del freno continuo e automatico di tipo non unificato, la motrice è individuata con gli estremi della targa di riconoscimento.
Per gli autoveicoli e rimorchi indicati nell'art. 10, comma primo, lettera c), è rilasciata una carta di circolazione che è valida se accompagnata dall'autorizzazione prevista dall'articolo stesso.
Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non può essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non può essere rilasciata se non ad imprenditori, collettività e simili, per le loro necessità.
La carta di circolazione viene trasmessa all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza.
Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Chiunque circola con un rimorchio o un semirimorchio agganciato ad una motrice, il cui tipo o la cui targa non sia indicato nella carta di circolazione, è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Art. 59.
(Trasferimento di proprietà e di residenza)
Il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati, unitamente alla prescritta documentazione, dagli interessati, entro dieci giorni, all'ufficio del pubblico registro automobilistico, il quale, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, annota i mutamenti sulla carta di circolazione e ne dà immediatamente notizia all'ispettorato della motorizzazione civile.
Qualora la proprietà del veicolo sia trasferita a chi risieda in un comune di altra provincia ovvero il proprietario trasferisca la residenza in un comune di altra provincia, si deve rinnovare la immatricolazione.
Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Qualora ometta di comunicare il trasferimento di residenza è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviata all'ufficio del pubblico registro automobilistico ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
Art. 60.
(Estratto del documento di circolazione)
Gli uffici pubblici, quando il documento di circolazione venga ad essi consegnato per esigenze inerenti alle loro attribuzioni, rilasciano all'interessato un estratto, che lo sostituisce a tutti gli effetti per la durata massima di trenta giorni.
Art. 61.
(Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)
L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di circolazione e la targa.
Detto ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne dà immediatamente notizia all'ispettorato della motorizzazione civile.
Chiunque viola la disposizione del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 62.
(Certificato per ciclomotori)
I ciclomotori per circolare debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un ispettorato della motorizzazione civile e contenente i dati di identificazione e costruttivi.
Il certificato è rilasciato sulla base della dichiarazione di conformità al tipo omologato prevista dall'articolo 53 e, qualora si tratti di tipo non omologato, a seguito di visita e prova.
Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è Stato rilasciato il certificato è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 63.
(Circolazione di prova)
Le fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi, nonché le fabbriche costruttrici di carrozzerie, i loro rappresentanti, commissionari o agenti di vendita e gli esercenti officine di riparazione anche per proprio conto non sono soggetti all'obbligo di munire di carta di circolazione o di certificato per ciclomotore i veicoli che facciano circolare a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita. I veicoli, però, debbono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, che rilascia l'ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente, qualora ritenga che questi abbia necessità di far circolare veicoli a tale scopo. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente.
Le autorizzazioni hanno validità per l'anno in corso.
Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
La stessa pena si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente.
Art. 64.
(Foglio di via)
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di approvazione e immatricolazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione e quelli che si recano a riviste prescritte dalla autorità militare od a fiere autorizzate di veicoli usati e per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, debbono essere muniti di un foglio di via rilasciato da un ispettorato della motorizzazione civile.
Il foglio di via ha la validità massima di dieci giorni e vale per i percorsi in esso indicati. Detta validità, quando ricorrano giustificati motivi, può essere prorogata per il periodo di tempo strettamente necessario e non superiore, in ogni caso, ad altri dieci giorni.
I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione e di immatricolazione consentono la circolazione senza limitazione di percorso e non possono essere prorogati.
Chiunque circola senza essere munito del foglio di via o fuori dei percorsi indicati nel foglio stesso è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 65.
(Sospensione e revoca del documento di circolazione)
L'efficacia del documento di circolazione è sospesa quando si debba ottemperare alle prescrizioni imposte a seguito delle revisioni previste dall'art. 55.
Il documento di circolazione è revocato:
a)
quando non sussistano più le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione;
b)
quando vengono meno le condizioni per il rilascio previste dagli articoli 58, comma sesto, e 63.
La sospensione e la revoca sono disposte dagli ispettorati della motorizzazione civile.
CAPO IV
TARGHE DI RICONOSCIMENTO
Art. 66.
(Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)
Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione.
I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi.
I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati.
I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione.
I veicoli in circolazione di prova debbono essere muniti di una targa, che è trasferibile da veicolo a veicolo.
I veicoli che circolano muniti di foglio di via debbono essere provvisti di una targa provvisoria.
I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano più leggibili.
Chiunque viola le disposizioni dei
commi primo, terzo, quinto e sesto
, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Chiunque circola con un veicolo munito di targa di riconoscimento non propria del veicolo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Chiunque viola le disposizioni dei , è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 67.
(Smarrimento di targhe)
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello -appendice, l'intestatario del documento di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ne rilascia ricevuta.
La ricevuta permette la circolazione del veicolo con una targa provvisoria a fondo bianco, delle dimensioni prescritte per la targa di riconoscimento, con le indicazioni contenute nella targa originaria.
Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa di riconoscimento o il suo duplicato non siano stati ritrovati, si fa luogo a nuova immatricolazione.
Il comma primo si applica anche in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa per veicoli in circolazione di prova.
Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa per veicoli in circolazione di prova non sia stata ritrovata, si fa luogo al rilascio di una nuova targa.
L'intestatario del documento di circolazione, che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di riconoscimento o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice o della targa per veicoli in circolazione di prova omette di farne denuncia nel termine stabilito, è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 68.
(Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe)
La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato.
La distribuzione è effettuata dagli uffici del pubblico registro automobilistico.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe indicate negli articoli 66, comma sesto, e 67, comma secondo.
Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per autoveicoli o motoveicoli, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila salvo che il fatto costituisca più grave reato.
CAPO V
CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE
Art. 69
.
(Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole)
Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 32 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
Il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 6 quintali se a un asse, 100 quintali se a due assi e 120 quintali se a tre assi.
Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non può eccedere 150 quintali.
Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno limiti di sagoma o di peso eccedenti quelli stabiliti debbono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione prevista dall'art. 10.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma stabiliti è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di peso stabiliti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le cautele o le condizioni stabilite nella autorizzazione è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sè l'autorizzazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 70.
(Traino di macchine agricole)
Le trattrici agricole possono trainare su strada più macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siano provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m 14. Su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Art. 71.
(Equipaggiamento delle macchine agricole)
Le macchine agricole munite di ruote non gommate o di cingoli, quando circolano su strada, debbono essere equipaggiate in modo da evitare insudiciamento, danneggiamento o eccessivo logorio del manto stradale.
Le macchine agricole semoventi e i complessi costituiti dalle stesse e dalle macchine agricole trainate debbono essere muniti di efficaci dispositivi di frenatura.
Le macchine agricole semoventi debbono essere munite di un dispositivo silenziatore del rumore emesso dallo scarico del motore.
Le macchine agricole semoventi, i rimorchi agricoli e le altre macchine agricole trainate debbono essere muniti dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione appresso indicati, quando l'uso dei medesimi è prescritto a termini dell'art. 110:
1.
Macchine agricole semoventi:
a)
luci di posizione anteriori bianche e posteriori rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente;
b)
proiettori anabbaglianti a luce bianca o gialla oppure bianca e gialla;
c)
luci d'ingombro anteriori bianche e posteriori rosse, quando le macchine siano di dimensioni eccezionali.
2.
Rimorchi agricoli:
a)
dispositivi a luce riflessa bianca anteriormente, luci di posizione rosse e dispositivi a luce riflessa rossa posteriormente;
b)
luci di ingombro posteriori rosse, quando i rimorchi siano di dimensioni eccezionali.
3.
Altre macchine agricole trainate:
Dispositivi indicati al numero 2, quando occultino con la loro sagoma le luci posteriori di posizione della macchina agricola trainante.
È consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante, di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante e di speciali proiettori da usare esclusivamente per le lavorazioni meccanico-agrarie.
La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca.
Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola nella quale il dispositivo silenziatore ovvero alcuno dei dispositivi di frenatura o dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso di questi ultimi è prescritto, manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo o dal regolamento è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 72.
(Certificato per macchine agricole e immatricolazioni)
Le macchine agricole semoventi, di cui all'
art. 29, primo comma, lettere a), c), e)
, le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato dall'ispettorato della motorizzazione civile.
L'ispettorato, nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola alla quale è destinata la macchina agricola o l'impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, provvede all'immatricolazione e rilascia il certificato a colui che dichiari di essere proprietario del veicolo e sia titolare di detta azienda o impresa.
I veicoli indicati nel primo comma sono soggetti ad omologazione del tipo a norma dell'art. 53, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il certificato viene rilasciato quando sussistano i requisiti per la circolazione su strada, che risultano dalla dichiarazione di conformità al tipo omologato, oppure del certificato di approvazione emesso da un ispettorato della motorizzazione civile.
Nel certificato sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi del veicolo.
Per le macchine agricole indicate nell'art. 69, comma quarto, soggette alla disciplina del presente articolo, il certificato è valido solo se accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 10.
Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalità di esecuzione dell'esame del tipo delle macchine agricole semoventi e dei rimorchi agricoli.
Sulle macchine agricole può essere consentito il trasporto, per motivi di lavoro, dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché degli addetti a lavori agricoli.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è Stato rilasciato il certificato è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Art. 73.
(Trasferimento di proprietà delle macchine agricole e di residenza del proprietario)
Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, e il trasferimento di residenza del proprietario debbono essere comunicati dagli interessati, entro dieci giorni, all'ispettorato della
Motorizzazione civile, il quale annota i mutamenti del certificato.
Qualora la macchina agricola sia trasferita ad una azienda agricola o ad una impresa di lavorazioni meccanico-agrarie o di locazione di macchine agricole che si trova in altra provincia, l'immatricolazione deve essere rinnovata.
Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà di una macchina agricola nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Il certificato è ritirato immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviato all'ispettorato della motorizzazione civile ed è restituito dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
Art. 74.
(Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei capi I e II)
Le macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, sono soggette a revisione ai sensi
dell'art. 55, commi primo, terzo e quarto
.
Il certificato per macchina agricola è soggetto ad aggiornamento ai sensi dell'art. 56, comma primo.
All'intestatario di un certificato per macchina agricola può essere rilasciato l'estratto previsto dall'art. 60.
L'intestatario di un certificato per macchina agricola è tenuto a fare la comunicazione di cessazione dalla circolazione prevista dall'art. 61 all'ispettorato della motorizzazione civile.
Per le macchine agricole possono essere rilasciati, ai sensi degli
articoli 63 e 64
, autorizzazioni per la circolazione di prova e fogli di via che sono disciplinati dalle disposizioni contenute in detti articoli.
Il certificato per macchine agricole è soggetto a sospensione e revoca ai sensi dell'art. 65, in quanto applicabile, o qualora siano venute meno le condizioni per il rilascio previste dall'art. 72, comma secondo.
A chiunque viola le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano i due ultimi commi degli
articoli 55 e 56
.
Chiunque viola le disposizioni dei commi quarto e quinto è punito con le pene stabilite dagli
articoli 61, 63 e 64
.
Art. 75.
(Targhe delle macchine agricole)
Le targhe delle macchine agricole sono disciplinate dalle disposizioni degli
articoli 66, 67 e 68, commi primo e terzo
. Tuttavia i dati di immatricolazione delle macchine agricole semoventi non debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di esse.
Le targhe delle macchine agricole sono distribuite dall'ispettorato della motorizzazione civile.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con le pene stabilite dagli
articoli 66, 67 e 68
.
CAPO VI
CIRCOLAZIONE SU STRADA DEI CARRELLI E DELLE MACCHINE O PERatrici
Art. 76.
(Certificato per carrelli o per macchine operatrici)
I carrelli, nonché le macchine operatrici, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un ispettorato della motorizzazione civile contenente i dati di identificazione e costruttivi e le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo è subordinato.
Il certificato è rilasciato a seguito di visita e prova ed è soggetto alle disposizioni dell'art. 65, in quanto applicabili.
Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione è prescritto a termini dell'art. 110, detti veicoli debbono essere muniti dei dispositivi indicati nell'art. 71. Le macchine operatrici sgombraneve devono essere munite di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla.
Chiunque circola su strada con un carrello o con una macchina operatrice senza aver ottenuto il certificato, ovvero non ottempera alle prescrizioni in esso contenute, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque circola su strada con un carrello od una macchina operatrice nel quale alcuno dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, sia mancante o non conforme alle disposizioni stabilite dal comma terzo del presente articolo, in relazione all'art. 71, e dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
CAPO VII
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 77.
(Possesso dei documenti necessari per la circolazione)
Il conducente deve avere con sè il documento di circolazione del veicolo prescritto dal presente titolo e qualora faccia di un autoveicolo uso diverso da quello risultante dal detto documento, deve avere con sè anche la relativa autorizzazione.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 78.
(Caratteristiche dei veicoli a motore: approvazione dei tipi)
Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti nei riguardi dei veicoli a motore e dei veicoli da essi trainati le caratteristiche dei dispositivi di frenatura; il numero, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione e di illuminazione; i dispositivi di segnalazione visiva e dei carrelli -appendice; gli autoveicoli e i filoveicoli che debbono essere muniti dei dispositivi laterali a luce riflessa arancione; le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi silenziatori, nonché la posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con motore diesel; le caratteristiche dei vetri, nonché le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi retrovisivi; le caratteristiche e le modalità di applicazione di dispositivi per la percezione di segnalazioni; le caratteristiche dei pneumatici e sistemi equivalenti, nonche ' le caratteristiche dei dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine agricole cingolate; il peso massimo rimorchiabile e le caratteristiche degli organi di traino; le caratteristiche dei carrelli-appendice e quelle dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali; le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi; le caratteristiche e le modalità di applicazione delle targhe; le caratteristiche degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose.
Il Ministero dei trasporti approva i tipi dei dispositivi di frenatura continui e automatici; dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi supplementari di allarme; dei dispositivi silenziatori; dei vetri; dei dispositivi per la percezione di segnalazioni; dei pneumatici per neve; degli organi di traino; dei dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi.
Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulla posizione del tubo di scarico dei prodotti della combustione dei veicoli con motore diesel, ovvero alle caratteristiche dei carrelli-appendice e dei rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche degli organi di traino, ovvero alle prescrizioni sui dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi, è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Chiunque circola con un veicolo non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento sulle caratteristiche degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
TITOLO VI
GUIDA DEI VEICOLI E CONDOTTA DEGLI ANIMALI
Art. 79.
(Requisiti per la guida dei veicoli e la condotta degli animali)
Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e avere compiuto:
a)
anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;
b)
anni quattordici per guidare ciclomotori;
c)
anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc;
d)
anni diciotto per guidare veicoli a motore diversi da quelli indicati nella lettera c) o motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente;
e)
anni ventuno per guidare autoveicoli o motoveicoli ad uso pubblico.
Per guidare autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti a termini dell'art. 124 ovvero autocarri, autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone o autobus, occorre avere compiuto gli anni ventuno e non aver superato gli anni sessanta.
Chiunque affida la guida di veicoli o la condotta di animali a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo o non siano munite della patente di guida, se prescritta, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Il minore degli anni diciotto, munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria a, prevista dall'art. 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc, ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque munito di patente per autoveicoli della categoria d), guida autobus avendo superato gli anni sessanta, ovvero, munito di patente per autoveicoli della categoria e, guida autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti o autotreni o autosnodati adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno o avendo superato gli anni sessanta, è punito con l'arresto fino ad un mese o con la ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La stessa pena si applica al conducente che, munito di patente per autoveicoli della categoria b o c, guida autocarri adibiti al trasporto di persone senza aver compiuto gli anni ventuno o avendo superato gli anni sessanta.
Art. 80.
(Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli)
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere ottenuto la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.
La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:
a)
motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg;
b)
autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg; autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 kg;
c)
autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno circo superiore a 3500 kg, e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;
d)
autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;
e)
autoveicoli appartenenti alle categorie b) c o d, per le quali il conducente è abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie c o d;
f)
motocicli, motocarrozzette ed autovetture per mutilati o minorati fisici adattati in relazione alla loro infermità.
I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 750 kg.
I mutilati o minorati fisici, per i quali è necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria f; qualora però non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente ad uso privato, per autoveicoli e motoveicoli delle categorie a e b, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture o a determinati tipi di essi.
Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie c e d soltanto coloro che già lo siano per autoveicoli e per motoveicoli della categoria b.
La patente è ad uso privato o ad uso pubblico; la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria f è soltanto ad uso privato.
La validità della patente può essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ad esame integrativo, a categorie di veicoli diverse o ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata.
Il titolare di patente di guida deve, nel termine di 20 giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza perché venga annotato sulla patente.
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Le pene sono ridotte di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria a ad uso privato.
Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La patente è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviata alla prefettura presso la quale l'interessato dichiara di voler chiedere la annotazione del trasferimento di residenza ed è restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.
Art. 81.
(Requisiti fisici e psichici per la patente di guida)
Non può essere ammesso all'esame per ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza autoveicoli e motoveicoli. Il relativo accertamento deve essere effettuato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene o da un ispettore sanitario delle ferrovie dello Stato o da un ispettore medico del lavoro, o da un medico militare o da un medico condotto e deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.
Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria a si fa luogo all'accertamento qualora vi siano elementi per ritenere che non esistano i requisiti fisici e psichici.
Nei riguardi dei mutilati e minorati fisici indicati nell'art. 80, quarto comma, l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche è effettuato da commissioni mediche provinciali.
Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti fisici e psichici necessari per conseguire le patenti di guida e la conferma di validità delle medesime sia in relazione alle diverse patenti, sia in relazione alle diverse categorie di veicoli, sia in relazione agli usi, nonché le mutilazioni o minorazioni anatomiche o funzionali che non impediscono il rilascio ai mutilati o minorati fisici della patente per autoveicoli o motoveicoli della categoria f o delle categorie a e b ad uso privato, nonché la composizione delle commissioni provinciali previste dal precedente comma.
Art. 82.
(Requisiti morali per la patente di guida)
Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
La patente può essere negata dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 di detta legge.
Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria a, i requisiti morali potranno essere accertati dopo il rilascio della patente.
Avverso il mancato rilascio della patente è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno.
Art. 83.
(Esercitazioni di guida)
A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida - esclusa quella ad uso privato per motoveicoli della categoria a - ovvero l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti viene rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida.
L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi sui veicoli della categoria per la quale è stata chiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purchè a suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona munita di patente valida per la stessa categoria, la quale deve, a tutti gli effetti, vigilare la marcia del veicolo.
Le esercitazioni sui veicoli nei quali non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona munita di patente sono consentite in luoghi poco frequentati.
L'autorizzazione è valida per tre mesi; per giustificati motivi può essere prorogata per un periodo massimo di altri tre mesi.
Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono.
Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida per la stessa categoria di veicoli, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.
Art. 84.
(Scuole per conducenti di veicoli a motore)
Le scuole per conducenti di veicoli a motore sono soggette ad autorizzazione del Ministero dei trasporti e sono sottoposte alla sua vigilanza.
L'autorizzazione può essere rilasciata a chi possiede adeguata capacità finanziaria.
L'autorizzazione non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dallo art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
L'autorizzazione può essere negata alle persone indicate nell'art. 1 di detta legge.
La scuola deve possedere una adeguata attrezzatura tecnica e deve disporre di un direttore, di insegnanti e di istruttori, riconosciuti idonei dall'amministrazione.
I veicoli adibiti a scuola guida debbono essere assicurati per la responsabilità civile dei danni derivanti dalla loro circolazione, per somme non inferiori a quelle stabilite dal Ministero dei trasporti.
L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a)
l'attività della scuola non si svolga regolarmente;
b)
il titolare non provveda alla sostituzione del direttore o degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dall'amministrazione;
c)
il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'amministrazione ai fini del regolare funzionamento della scuola.
L'autorizzazione è revocata quando:
a)
siano venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti morali del titolare;
b)
venga meno l'attrezzatura tecnica della scuola;
c)
sia Stato adottato più di un provvedimento di sospensione.
Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti di idoneità del direttore, degli insegnanti e degli istruttori delle scuole per conducenti; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico nonché la durata dei corsi.
Chiunque gestisce una scuola senza autorizzazione è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Art. 85.
(Esame di idoneità)
Per ottenere la patente di guida occorre sostenere un esame nel quale il candidato deve dimostrare di possedere:
a)
per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria a:
Conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;
b)
per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie b, c, d ed f;
1)
conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;
2)
conoscenza generica del funzionamento del veicolo, specialmente in relazione agli organi di manovra;
3)
abilità alla guida;
c)
per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli della categoria e e per la patente di guida ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli di ogni categoria:
1)
conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;
2)
conoscenza della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo e dei principali modi per prevenire o riparare avarie;
3)
abilità alla guida.
L'esame previsto dalla lettera a) è sostenuto davanti a un tecnico dell'ispettorato della motorizzazione civile; quello previsto dalle
lettere b) e c)
è sostenuto davanti ad un ingegnere dell'ispettorato medesimo; all'esame previsto dalla
lettera b) i numeri 1) e 2)
, per il conseguimento della patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie b e c, interviene un rappresentante dell'automobile club d'italia.
L'esame di coloro che hanno frequentato una scuola per conducenti si svolge presso la stessa scuola; a quello previsto dalla lettera a) e dalle
lettere b) e c), numeri 1) e 2)
, assiste il direttore o un insegnante della medesima.
L'esame previsto dalle
lettere b) e c)
non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida e prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'art. 82, comma primo.
Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame deve trascorrere almeno un mese, e non meno di quindici giorni qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria a.
Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione, e, qualora si tratti dell'esame per ottenere la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria a, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Nel regolamento saranno stabiliti i programmi di esame.
Art. 86.
(Patente di guida per macchine agricole,
Carrelli e macchine operatrici)
Per guidare macchine agricole, carrelli, nonché macchine operatrici escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre aver ottenuto la patente di guida con le norme stabilite per la patente per autoveicoli e motoveicoli e previo esame di idoneità previsto dall'art. 85, comma primo, lettera b).
La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:
a)
macchine agricole;
b)
carrelli;
c)
macchine operatrici.
Al titolare della patente di guida prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 80, commi ottavo ed ultimo.
Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, senza essere munito della patente, è punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono.
Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono.
Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall'art. 83, ultimo comma. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.
Art. 87.
(Validità della patente di guida)
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli ad uso pubblico è valida anche per la guida ad uso privato delle stesse categorie di veicoli.
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie b, c e d è valida anche per le categorie che rispettivamente le precedono nell'elencazione di cui all'art. 80.
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli della categoria f è valida soltanto per la guida del veicolo ivi indicato e specialmente adattato in relazione alla mutilazione o alla minorazione del titolare di essa.
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie a e b rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei motoveicoli ivi indicati.
La patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici è valida anche per la guida di motoveicoli della categoria a ad uso privato.
Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali la patente è valida, ovvero pur guidando veicolo della stessa categoria in servizio pubblico è munito di patente ad uso privato, a meno che, in questa ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della categoria e, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila; qualora sia munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria a è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria f, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie a e b quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque, munito di patente per macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, guida un veicolo di categoria diversa da quella per la quale la patente è valida, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Art. 88.
(Durata e conferma della validità della patente di guida)
La patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie a e b e la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni.
La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie a, b ed f, rilasciata a mutilati o minorati fisici, quella ad uso privato per autoveicoli della categoria c e quella ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli delle categorie a, b e c sono valide per cinque anni.
La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della categoria d è valida per cinque anni.
La validità della patente può essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 81, comma primo, dal quale risulti che il titolare in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso di cui all'art. 80, quarto comma, la visita viene effettuata dalla commissione di cui all'art. 81, terzo comma.
Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
La patente è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata alla prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validità.
Art. 89.
(Revisione della patente di guida)
I prefetti e gli ispettorati della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneità.
Art. 90.
(Possesso del documento necessario per la guida)
Il conducente di ciclomotori deve avere con sè un documento dal quale possa rilevarsi l'età.
Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con se la patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 91.
(Sospensione e revoca della patente di guida)
La patente di guida è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'art. 89.
La patente può essere sospesa dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
La patente è sospesa dal prefetto per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in più violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati:
a)
obbligo di osservare i limiti massimi di velocità, salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103;
b)
obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;
c)
obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo;
d)
divieto di sorpasso a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità;
e)
divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati;
f)
obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;
g)
obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;
h)
divieto di guidare in stato di ebbrezza;
i)
divieto di circolare contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o di ogni altro caso di scarsa visibilità.
Qualora più violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione della patente è disposta da due a sei mesi.
La patente sospesa dal prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente è comunicato dal prefetto, entro otto giorni, all'autorità giudiziaria inquirente. Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al prefetto, il quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempreché essa non sia stata disposta per altra causa.
Nel caso di condanna l'autorità giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravità, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.
Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza dal prefetto, il quale revoca la sospensione, sempreché essa non sia stata disposta per altra causa.
I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai commi terzo, quarto e quinto, sono adottati sentito l'ispettorato della motorizzazione civile.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al prefetto e all'ispettorato gli elementi di fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita.
La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti può essere subordinata a revisione a termini dell'art. 89.
La sospensione è annotata sulla patente.
La patente è revocata dal prefetto:
1)
quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;
2)
quando il titolare non sia in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo e secondo, qualora, trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria a, gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;
3)
quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'art. 89, risulti non più idoneo.
Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso l'autorità giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne dà notizia al prefetto.
Avverso i provvedimenti del prefetto è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale, se la sospensione sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno.
Art. 92.
(Schedario dei titolari di patenti di guida)
Presso ogni ispettorato della motorizzazione civile è istituito uno schedario dei titolari delle patenti di guida.
Nello schedario sono annotati:
a)
le violazioni delle norme di comportamenti indicate nell'art. 91, comma terzo;
b)
gli investimenti indicati nell'art. 91, comma quinto;
c)
i provvedimenti relativi alla sospensione e alla revoca delle patenti.
Dei provvedimenti adottati sarà data notizia al Ministero dei lavori pubblici.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 93.
(Agenti diplomatici esteri)
Il Ministero dei trasporti, a richiesta di quello degli affari esteri, rilascia per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri, previa visita e prova, qualora questa sia prescritta, la carta di circolazione, e provvede all'immatricolazione, assegnando una speciale targa di riconoscimento.
Le infrazioni alle disposizioni delle presenti norme commesse da agenti diplomatici esteri, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero dei trasporti, che ne informa il Ministero degli affari esteri per le conseguenti comunicazioni al capo della missione.
Le presenti disposizioni si applicano a condizione di reciprocità.
Art. 94.
(Veicoli e conducenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato)
Le Forze armate e i Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici ed al rilascio dei documenti di circolazione e di particolari targhe di riconoscimento.
Detti veicoli, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione al loro impiego, non sono soggette alle disposizioni dell'art. 10, del titolo III, capo II; del titolo IV e del titolo V capo I, delle presenti norme.
Le Forze armate e i Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei conducenti dei loro veicoli a motore all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, la quale abilita soltanto alla guida dei veicoli a motore indicati nel comma primo.
Detti conducenti non sono soggetti alle disposizioni del titolo VI delle presenti norme.
Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida ad uso privato per veicoli delle corrispondenti categorie, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono, durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti del Corpo dei vigili del fuoco, della Croce Rossa italiana e del Corpo forestale dello Stato.
Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore in dotazione delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei corpi indicati nel precedente comma sono stabilite d'intesa fra il Ministero dal quale dipendono le forze o i corpi stessi e il Ministero dei trasporti.
Art. 95.
(Circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati negli stati esteri)
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
Art. 96.
(Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione)
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, debbono essere muniti della sigla distintiva dello Stato di origine.
La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
La disposizione del precedente comma si applica anche agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi immatricolati in Italia, qualora circolino muniti della sigla distintiva dello Stato italiano.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 97.
(Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri)
Agli autoveicoli e ai motoveicoli importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali ed appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento.
Art. 98
(Patenti di guida rilasciate da Stati esteri)
I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso.
Qualora la patente o il permesso internazionale non siano conformi ai modelli stabiliti nelle convenzioni internazionali, debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.
I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente.
Chiunque viola le disposizioni del comma secondo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 99.
(Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e permessi internazionali di guida)
I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli ispettorati della motorizzazione civile previa esibizione della carta di circolazione.
I prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.
Art. 100.
(Documenti di circolazione e patenti di guida rilasciati in Somalia)
I documenti di circolazione e le patenti di guida per i veicoli a motore rilasciati dall'amministrazione fiduciaria italiana della Somalia sono validi in Italia.
TITOLO VIII
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 101.
(Pericolo o intralcio per la circolazione)
Gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
Art. 102.
(Velocità)
È obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli in modo che tenute presenti le eventuali limitazioni, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni delle strade e del traffico ed altre speciali circostanze di qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e causa di disordine o di intralcio per la circolazione.
La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curve, in prossimità delle scuole, dei crocevia e delle biforcazioni, nelle forti discese, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi stretti o ingombranti, nell'attraversamento degli abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case.
Ogni veicolo deve altresì rallentare la velocità, e occorrendo, anche fermarsi, quando riesca malagevole l'incrocio con altri veicoli, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi, e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segno di spavento.
Alla osservanza delle disposizioni precedenti sono tenuti anche i conducenti di bestie da tiro, da soma e da sella.
I conducenti non devono gareggiare in velocità.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Quando il fatto sia commesso nei crocevia, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilità, determinata da nebbia, foschia, polvere o da altre cause, il contravventore è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.
Art. 103.
(Limiti di velocità)
Nei centri abitati non si deve superare la velocità di 50 km all'ora, salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di stabilire, in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati.
Fuori dei centri abitati, e sempre in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli enti proprietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocità. Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di modificare le disposizioni adottate in materia dagli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col Ministero dei trasporti quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea.
Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 70 km all'ora, se destinati al trasporto di persone, e la velocità di 60 km all'ora se destinati ad altri usi. Non debbono, altresì, superare la velocità di 60 km all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per trasporto di persone.
Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi, non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 40 km all'ora e, nei centri abitati, la velocità di 30 km all'ora.
In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le macchine operatrici non debbono superare la velocità di 40 km all'ora. Se però le macchine agricole, le macchine operatrici e quelle eventualmente trainate non siano munite di pneumatici o di altri sistemi equivalenti non debbono superare la velocità di 15 km all'ora.
In tutti i casi nei quali sono fissati i limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 102.
Nella parte posteriore dei veicoli menzionati nei commi terzo e quarto debbono essere indicate in modo ben visibile per mezzo di numeri dipinti le velocità consentite. Qualora si tratti di autotreni o di autoarticolati i numeri debbono essere ripetuti sui rimorchi.
Chiunque supera i limiti massimi di velocità di non oltre 5 km è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque supera i limiti massimi di velocità di oltre 5 km è punito con l'arresto fino a due mesi o con la ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità ovvero viola le disposizioni del comma settimo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 104.
(Mano da tenere)
I veicoli debbono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
I veicoli sprovvisti di motore e gli animali debbono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
La disposizione del precedente comma si applica anche agli altri veicoli quando incrociano ovvero percorrono una curva o un dosso, a meno che circolino su strada a due carreggiate separate o su carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su carreggiata a senso unico di circolazione.
Quando una strada è divisa in due carreggiate separate si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate si può percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
Quando una carreggiata è a tre corsie si deve percorrere la corsia di destra; quella centrale è riservata al sorpasso.
Quando una carreggiata è a due corsie per ogni senso si deve percorrere la corsia di destra; quella di sinistra è riservata al sorpasso.
Quando una carreggiata è a senso unico di circolazione e almeno a tre corsie ovvero ad almeno tre corsie per ogni senso di marcia, è ammessa la circolazione per file parallele.
Quando una carreggiata è suddivisa in corsie chi intende cambiare corsia non deve essere causa di intralcio o di pericolo per chi percorre la corsia da impegnare.
I conducenti per voltare in un'altra strada a destra debbono tenersi il più possibile sul margine destro della carreggiata; per voltare a sinistra debbono avvicinarsi il più possibile all'asse della carreggiata ed effettuare la svolta in prossimità del centro del crocevia ed a sinistra di questo, sempreché ciò sia possibile senza imboccare l'altra strada contromano e salvo diversa segnalazione, rispettando la precedenza dei veicoli provenienti dalla destra. Qualora i conducenti si trovino su una strada a carreggiate separate o su una carreggiata a senso unico di circolazione per svoltare a sinistra debbono tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata.
Chiunque circola contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 105.
(Precedenze)
I conducenti approssimandosi ad un crocevia, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Quando due conducenti stanno per impegnare un crocevia si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra.
Negli sbocchi su strada di luoghi non soggetti a pubblico passaggio è fatto obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie si ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie.
Fuori dei centri abitati si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi circola sulle strade statali. La precedenza può essere stabilita su altre strade con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Se le strade che incrociano sono entrambe a precedenza si ha l'obbligo di dare la precedenza al veicolo che proviene da destra, a meno che su una delle due strade non sia fatto obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra.
Chi effettua la retromarcia o l'inversione del senso di marcia ovvero si immette nel flusso della circolazione deve dare agli altri la precedenza.
Chiunque, fuori dei centri abitati, provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, non si ferma e non dà la precedenza a chi circola sulla strada è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
La stessa pena si applica a chiunque non dà la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, quando le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, non si arresta al crocevia e non dà la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora sia soggetta a tale obbligo.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 106.
(Sorpasso)
Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che la visibilità sia tale da poterlo fare senza pericolo, che disponga di uno spazio libero sufficiente e che nessun conducente che segue abbia iniziato la manovra di sorpasso.
Il conducente deve effettuare il sorpasso a sinistra e riportarsi in seguito a destra, appena può farlo senza pericolo per chi è Stato sorpassato.
Il conducente che viene sorpassato deve tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e non accelerare.
Nelle strade a tre corsie il sorpasso può effettuarsi solo quando un altro conducente che procede in senso inverso non abbia già impegnato la corsia centrale per sorpassare a sua volta.
Il sorpasso può essere effettuato a destra quando il conducente che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende voltare a sinistra o quando sia ammessa la circolazione per file parallele.
Il sorpasso dei trams si effettua a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta. In tal caso, qualora i trams siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e discesa dei passeggeri e non esista un salvagente, il sorpasso è vietato.
È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità; è vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati il sorpasso di autotreni, autoarticolati, autosnodati e autocarri, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di strada il cui divieto sia imposto da apposite segnalazioni.
Tali sorpassi sono sempre ammessi qualora si tratti di strada a due carreggiate separate o di carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o di carreggiata a senso unico di circolazione.
È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro o il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello o ai semafori o per altre cause di interruzione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte sinistra della carreggiata.
È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei crocevia e dei passaggi a livello senza barriere, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia fermato per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
Chiunque viola le disposizioni dei commi primo e quarto è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Chiunque sorpassa a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità e il conducente di un autotreno, di un autoarticolato e di un autosnodato che sorpassa quando è vietato un autotreno, un autoarticolato, un autosnodato o un autocarro, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a lire cinquantamila.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 107.
(Distanza di sicurezza tra veicoli)
Durante la marcia i veicoli devono essere tenuti, rispetto al veicolo che precede, ad una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano vietate collisioni con il veicolo che precede.
Fuori dei centri abitati, la distanza tra gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati in marcia non può essere inferiore a 100 metri nelle strade o tratti di strada in cui il sorpasso è vietato.
Quando siano in azione macchine operatrici sgombraneve i veicoli devono procedere con la massima cautela e rispettare una distanza non inferiore a 20 metri.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 108.
(Incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea)
Nei tratti di strade di montagna indicati con appositi segnali, il conducente che sta per incrociare un autoveicolo adibito a servizio pubblico di linea deve fermarsi e non può proseguire se non quando detto veicolo sia passato.
I segnali sono collocati a cura di coloro che esercitano le autolinee, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada d'intesa con l'ispettorato della motorizzazione civile.
Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 109.
(Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli)
L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie stradali, e in ogni caso di scarsa visibilità.
Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la sosta, a meno che il veicolo sia reso chiaramente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 110.
(Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi)
Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 109, comma primo, si debbono tenere accesi durante la marcia sui veicoli a motore i dispositivi di segnalazione e di illuminazione appresso indicati:
a)
quando l'illuminazione pubblica sia sufficiente: le luci di posizione;
b)
quando l'illuminazione pubblica sia insufficiente: i proiettori a luce anabbagliante e le luci posteriori di posizione;
c)
quando l'illuminazione pubblica manchi e si superi la velocità di 40 km all'ora: i proiettori a luce abbagliante e le luci posteriori di posizione. I conducenti, se incrociano altri veicoli, approssimandosi a questi debbono adoperare i proiettori a luce anabbagliante e diminuire la velocità.
Sui rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati si debbono tenere accese durante la marcia le luci posteriori di posizione.
Durante la marcia si debbono tenere accese sui veicoli indicati nei precedenti commi anche le luci di ingombro e deve essere illuminata la targa.
Ad eccezione dei veicoli da trainare quando siano staccati, dei motocicli e dei ciclomotori, durante la sosta, quando l'illuminazione pubblica sia insufficiente o manchi, e a meno che il veicolo venga collocato fuori della carreggiata, si debbono tenere accese le luci di posizione, le luci di ingombro e deve essere illuminata la targa.
Agli effetti del presente articolo si considera sufficiente l'illuminazione pubblica che rende individuabile un veicolo alla distanza di 50 metri.
Nei centri abitati è vietato l'uso dei proiettori a luce abbagliante. Chiunque, incrociando altri veicoli ed approssimandosi a questi, non adopera i proiettori a luci anabbagliante è punito con l'arresto fino a tre mesi o con la ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 111.
(Cambiamento di direzione o di corsia sospensione della marcia)
I conducenti debbono segnalare tempestivamente la intenzione di effettuare il cambiamento di direzione sporgendo lateralmente il braccio destro o quello sinistro a seconda che occorra.
Quando intendono fermarsi debbono alzare verticalmente il braccio.
Ai fini indicati nei commi precedenti i conducenti di veicoli e per i quali sono prescritti indicatori di direzione e luci di arresto debbono adoperare detti dispositivi.
Quando una carreggiata è suddivisa in corsie i conducenti debbono segnalare tempestivamente nei modi indicati nei commi primo e terzo l'intenzione di cambiare corsia.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 112.
(Limitazione dei rumori)
Durante la circolazione si debbono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, sia dal modo come è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 113.
(Uso dei dispositivi di segnalazione acustica)
I dispositivi di segnalazione acustica debbono sempre essere usati con la massima moderazione.
Fuori dei centri abitati l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica è obbligatorio ogni qual volta le circostanze rendano consigliabile il segnale a conveniente distanza l'approssimarsi del veicolo.
Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di pericolo immediato. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori a luce anabbagliante a breve intermittenza.
I conducenti di veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esenti dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 114.
(Fermata)
Salvo le disposizioni dell'art. 125, la momentanea sospensione della marcia di un veicolo o di un animale è sempre consentita purché sia effettuata lungo il margine destro della carreggiata e non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione. Qualora si tratti di strada a carreggiate separate o di carreggiate a senso unico di circolazione la fermata può effettuarsi anche sul margine sinistro.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 115.
(Sosta)
Durante l'arresto protratto nel tempo di un veicolo o di un animale il conducente se si allontana deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.
Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa.
Nei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto.
Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere rilasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni.
La sosta è vietata:
a)
in corrispondenza o in prossimità dei crocevia, delle curve, dei dossi, delle gallerie, dei passaggi a livello e delle fermate dei servizi pubblici di linea;
b)
sui binari tramviari, sugli attraversamenti pedonali e allo sbocco dei passi carrabili;
c)
quando la parte della carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;
d)
in prossimità o in corrispondenza dei segnali stradali in modo da occultarne la vista.
Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta è vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia possono rimuoverlo e portarlo alla depositeria comunale. Il veicolo è restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Se la sosta è effettuata in corrispondenza dei crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie la pena è dell'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Art. 116.
(Ingombro della carreggiata)
Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente deve provvedere sollecitamente a rendere, per quanto possibile, libero il passaggio e a spingere il veicolo sugli spazi esistenti per la sosta o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa.
Quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, il conducente deve adottare immediatamente le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 117.
(Segnalazione di veicolo fermo)
Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 116, fuori dei centri abitati, i veicoli, esclusi i motocicli, i ciclomotori e i velocipedi, che debbono restare fermi sulla carreggiata devono essere segnalati, in casi di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discendente di un dosso, ovvero, di notte, quando sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione.
La segnalazione deve essere effettuata a mezzo di un segnale mobile di pericolo generico, di cui i veicoli devono essere dotati, di dimensioni ridotte e munito di dispositivi a luce riflessa, conforme alle caratteristiche che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, collocato sulla carreggiata stessa, posteriormente al veicolo, alla distanza di almeno 50 metri.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 118.
(Convogli militari, cortei e simili)
È vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa o di scolari, cortei e processioni.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 119.
(Carico dei veicoli, accessori mobili e strumenti trainati)
La sistemazione del carico dei veicoli deve essere fatta in modo da non diminuire la visibilità al conducente, da non impedirgli la libertà di movimenti nella guida e da evitare la caduta del carico stesso.
Il carico non deve sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo oltre i tre decimi della lunghezza del veicolo stesso.
Quando il carico, sempre negli eccezionali casi richiesti dalle dimensioni della merce trasportata, sporga oltre la sagoma propria del veicolo sempre nei limiti del comma precedente debbono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare danno o pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza deve essere segnalata mediante un pannello delle dimensioni di cm 50 per 50 a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco e rosso. Il pannello deve essere apposto all'estremità posteriore del carico in modo da risultare costantemente normale all'asse del veicolo. Quando il veicolo circoli di notte o sia scarsa la visibilità, la superficie del pannello, qualora non sia costituita, di materiale riflettente, deve essere munita agli angoli di quattro dispositivi a luce riflessa rossa.
Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo e non debbono strisciare sul terreno.
Gli strumenti trainati devono essere tenuti sollevati dal suolo.
È vietato trasportare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Art. 120.
(Trasporto di cose sui veicoli a trazione animale)
Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa.
Chiunque circola con un veicolo che supera il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa è punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dal'art. 33, con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 121.
(Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi)
Sui veicoli a motore, rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati, il trasporto di cose non può superare la portata utile o, per i trasporti eccezionali, la portata determinata dai limiti potenziali di carico, indicata nel documento di circolazione.
Nei casi in cui non sia possibile la determinazione del peso esatto, nonché per cose per loro natura soggette a subire durante il trasporto aumenti di peso per umidità o pioggia, è ammessa una differenza di peso fino al cinque per cento del peso complessivo.
Chiunque circola con un veicolo il cui carico supera la portata utile o la portata determinata dai limiti potenziali di carico indicata nel documento di circolazione è punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Se si tratta di motoveicoli o di carrelli la pena è ridotta alla metà.
Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non avrà provveduto a riportare il carico nei limiti di legge.
Art. 122.
(Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori)
In tutti gli autoveicoli il conducente deve avere ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida del mezzo.
Sul sedile anteriore degli autoveicoli possono prendere posto altre persone, oltre il conducente, limitatamente al numero indicato nella carta di circolazione.
Sui motoveicoli il trasporto di altre persone oltre al conducente è ammesso, nel numero indicato nella carta di circolazione, quando il veicolo risponda ai requisiti di sicurezza necessari per effettuare tale trasporto.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.
Sui motocicli e sui ciclomotori è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati ovvero sporgano lateralmente o longitudinalmente rispetto all'asse del veicolo oltre i 50 centimetri.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 123.
(Uso di occhiali o di determinati apparecchi durante la guida)
Il titolare di patente di guida, cui in sede di rilascio della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di occhiali o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Art. 124.
(Guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati)
Agli autobus, agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere sempre adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida.
Può essere adibito un solo conducente alla guida degli autotreni quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 35 quintali e l'autotreno sia munito di dispositivi di frenatura di servizio continuo e automatico ovvero quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 25 quintali e questo sia munito di altro tipo di dispositivo di frenatura.
Allo scopo di consentire un ragionevole periodo di riposo a ciascuno dei conducenti, i viaggi degli autoveicoli indicati nel primo comma devono essere predisposti in modo che venga assicurato un turno di riposo da fermo per ciascuno di essi di almeno sei ore per ogni ventiquattro ore di viaggio.
Sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus adibiti ad autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui sia riconosciuto opportuno dal Ministero dei trasporti.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.
Art. 125.
(Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli)
Sulle autostrade:
a)
il Ministro per i lavori pubblici può disporre che non si applichino le disposizioni dell'art. 103, commi terzo e quarto;
b)
l'attraversamento e l'inversione del senso di marcia sono vietati. Qualora per l'accesso e l'uscita sia necessario l'attraversamento, questo è consentito esclusivamente nei luoghi in cui la circolazione è regolata da agenti, da guardiani o a mezzo di semafori;
c)
i conducenti debbono sempre segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 111, commi primo e terzo, l'intenzione di sorpassare;
d)
la fermata è vietata salvo casi di necessità;
e)
la sosta è vietata al di fuori degli spazi all'uopo esistenti.
Sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli si applicano le disposizioni del presente articolo. È inoltre consentito l'attraversamento nei crocevia.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
La stessa pena si applica ai conducenti di veicoli non ammessi o esclusi dalle autostrade o dalle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli, ai conducenti di animali e ai pedoni che circolano sulle medesime.
Art. 126.
(Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso)
I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d'istituto.
Quando viene usato in modo continuo detto dispositivo i conducenti non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione sulle strade, prescrizioni della segnalazione stradale e norme di comportamento, e tutti coloro che si trovano sulla strada percorsa da detti veicoli o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima hanno l'obbligo di fermarsi e di lasciare libero il passo.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 127.
(Documento di viaggio)
Gli autobus non adibiti a servizio pubblico di linea, gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati, quando effettuano percorsi superiori a chilometri 250, devono essere muniti di un documento, rilasciato dal vettore e contenente la indicazione dei conducenti, del luogo e data di partenza, del luogo di arrivo, nonché del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato per un anno dalla data di emissione.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Art. 128.
(Circolazione dei velocipedi)
I ciclisti debbono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due; fuori dei centri abitati debbono sempre procedere su unica fila di notte, nelle gallerie e quando la visibilità sia scarsa.
I ciclisti debbono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi debbono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè da ogni lato, e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità, le manovre necessarie.
I ciclisti debbono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.
È vietato ai ciclisti di farsi trainare da altri veicoli.
È vietato trasportare sui velocipedi altre persone oltre al conducente, a meno che si tratti di bambini e vi sia idonea attrezzatura.
Per il trasporto di oggetti di applica l'art. 122, penultimo comma.
I ciclisti hanno l'obbligo di servirsi delle piste loro riservate, quando esistano.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 129.
(Circolazione dei veicoli a trazione animale)
Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.
Un veicolo adibito al trasporto di persone non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro animali se a quattro ruote.
Un veicolo adibito al trasporto di cose non può essere trainato da più di tre animali se a due ruote o da più di sei animali se a quattro ruote.
I veicoli adibiti al trasporto di cose, qualora debbano effettuare trasporti eccezionali o siano veicoli eccezionali o debbano superare forti pendenze, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel precedente comma.
I veicoli trainati da più di quattro animali debbono avere due conducenti.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 130.
(Circolazione degli animali)
Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione.
Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente.
Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 131.
(Circolazione degli armenti e delle greggi)
Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata.
Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
Essi non possono sostare sulle strade e, di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca, e seguiti da altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa.
Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo e terzo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Art. 132.
(Guida in stato di ebbrezza)
È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti.
Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Art. 133.
(Obblighi del conducente in caso di investimento)
Il conducente che in caso di investimento di persona ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita.
Il conducente che in caso di investimento di persona non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con l'arresto fino a quattro mesi.
Il conducente che in caso di investimento omette di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita è punito con la reclusione da quattro a sei mesi e con la multa da lire venticinquemila a lire centomila. Se da tale condotta deriva un aggravamento delle lesioni la pena è aumentata; se deriva la morte la pena è raddoppiata. Qualora l'investimento derivi da colpa si applicano le norme sul concorso di reati.
Il conducente che si fermi ed occorrendo, presti assistenza alla persona investita mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria, non è soggetto all'arresto preventivo stabilito per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo.
Il conducente che fugge dopo l'investimento è in ogni caso passibile di arresto preventivo.
Art. 134.
(Pedoni)
I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati; qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti, possono circolare sul margine sinistro della carreggiata, ed anche sul margine destro quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate.
I pedoni per attraversare la carreggiata debbono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei sovrappassaggi. Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento metri, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare.
È vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente comma.
È vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso movimento.
Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.
I pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti.
I conducenti debbono fermarsi quando un cieco munito di bastone bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata.
I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
È vietato effettuare sulle strade giuochi o esercitazioni sportive.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Art. 135.
(Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti)
Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, quando siano in uniforme o muniti di berretto uniforme o di altro distintivo.
I conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel comma precedente, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che ai sensi delle presenti norme debbano avere con sè.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
TITOLO IX
POLIZIA STRADALE E DISPOSIZIONI PENALI
CAPO I
POLIZIA STRADALE
Art. 136.
(Servizi di polizia stradale)
Costituiscono servizi di polizia stradale:
a)
la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale;
b)
le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari;
c)
la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d)
la scorta per la sicurezza della circolazione.
Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati.
Art. 137.
(Espletamento dei servizi di polizia stradale)
L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia stradale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
L'espletamento dei servizi di polizia previsti dall'art. 136, comma primo, lettera a) spetta inoltre:
a)
ai funzionari dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'ispettorato della viabilità del Ministero dei lavori pubblici, del genio civile, dell'ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonché a quelli degli uffici tecnici delle provincie e dei comuni;
b)
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del Codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei corpi di polizia municipale, costituito in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;
c)
agli agenti giurati dello Stato, delle provincie e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale.
L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'
art. 136, comma primo, lettere b), c) e d)
spetta inoltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli ufficiali e sottufficiali dei corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo.
Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti è stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.
CAPO II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 138.
(Oblazione)
Nelle contravvenzioni previste dalle presenti norme, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila o cinquantamila, il contravventore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione la somma, rispettivamente, di lire mille, tremila, cinquemila e seimila, quando sia conducente di veicolo a motore, e di lire cinquecento, mille, duemila o tremila negli altri casi.
Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.
Per ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme, per la quale è stabilita la sola pena dell'ammenda, quale ne sia il massimo, il contravventore è ammesso a pagare, entro quindici giorni dalla contestazione e con le modalità indicate nel precedente comma, una somma corrispondente alla sesta parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione, il contravventore può provvedere al pagamento, con le modalità indicate nel secondo comma, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.
L'oblazione non è ammessa quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con sè.
Art. 139.
(Provento delle oblazioni e delle condanne)
Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie è devoluto per intero allo Stato se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali.
Per le contravvenzioni accertate su strade non statali è devoluto interamente allo Stato se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; è devoluto per intero rispettivamente alle provincie od ai comuni se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti delle provincie e dei comuni.
Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi, spettanti allo Stato a norma dei commi precedenti, possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, all'educazione stradale e alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonché all'assistenza e alla previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art. 137. Le provincie ed i comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi consigli, quale parte del provento spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello Stato di previsione dell'entrata e nello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonché negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali.
Art. 140.
(Contestazione delle contravvenzioni)
La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al contravventore.
Salvo il caso che il contravventore addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario processo verbale, contenente anche le dichiarazioni che il contravventore chiede che vi siano inserite. Copia di detto processo deve essere consegnata al contravventore.
Art. 141.
(Notificazione delle contravvenzioni)
Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi entro trenta giorni dall'accertamento al contravventore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione.
Alla notificazione si provvede a mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta.
Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione.
Dalla notificazione decorrono per il contravventore i termini previsti dai
commi secondo, terzo e quarto dell'art. 138
per effettuare l'oblazione. Entro gli stessi termini la persona alla quale è Stato notificato il rapporto può chiedere all'ufficio che siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni.
Salvo, comunque, il disposto dall'art. 162 del Codice penale, la notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile di ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia.
Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del Codice penale.
Art. 142.
(Rapporto al pretore)
Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione, viene presentato rapporto al pretore ai sensi dell'art. 2 del Codice di procedura penale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
Art. 143.
(Provvedimenti dell'autorità giudiziaria)
Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'art. 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere.
Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del Codice di procedura penale.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 144.
(Competenza per le materie regolate dalle presenti norme)
Salvo che nelle presenti norme sia diversamente disposto, la competenza per le materie da esse regolate spetta:
a)
al Ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel titolo II (segnalazione stradale) art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in genere) ad eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale), 23 (velocipedi), 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VII, per quanto riguarda la guida dei veicoli a motore; nel titolo VII (disposizioni speciali); nel titolo VIII (norme di comportamento): art. 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); art. 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); art. 112 (limitazione dei rumori); art. 113 (uso dei dispositivi di segnalazione acustica); art. 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la idoneità dei veicoli a motore alla circolazione e l'abilitazione alla guida di essi;
b)
al Ministero dei lavori pubblici per quelle disciplinate nel titolo I (disposizioni generali); nel titolo II (segnalazione stradale), ad eccezione dell'art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale): art. 22 (veicoli a braccia e a trazione animale); art. 23 (velocipedi) e art. 34 (traino di veicoli); nel titolo VI (veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi); nel titolo VI , per quanto concerne la condotta dei veicoli in genere e degli animali; nel titolo VIII (norme di comportamento) ad eccezione degli articoli 108 (incrocio su strada di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); 112 (limitazione dei rumori); 113 (uso dei dispositivi di segnalazione acustica); 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori); 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la tutela delle strade e la circolazione stradale.
La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 (sagoma limite) , 33 (pesi massimi), 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole), 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori) e 124 (guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati) è attribuita congiuntamente al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti.
Ciascuno dei ministeri, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, esamina i problemi di carattere generale riflettenti la materia disciplinata dalle presenti norme, sentendo il parere dell'altro.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno e degli altri ministeri.
Art. 145.
(Abrogazione di norme presistenti)
Il , rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'art. 1 n. 7, 8 e 9 e l'art. 2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'art. 108 di detto decreto rimane in vigore, salva la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria a, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire centocinquanta. Inoltre per violazioni delle disposizioni ora citate che restano in vigore continuano ad applicarsi le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto.
Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le presenti norme.
Art. 146.
(Disposizioni transitorie)
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari legittimamente apposti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, anche se siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 11, sono consentiti, fino alla scadenza dell'autorizzazione ma comunque non oltre il 1° luglio 1961. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i segnali, i segni sulla carreggiata, le segnalazioni luminose dei passaggi a livello dei semafori debbono essere uniformati a quanto prescritto dal regolamento stesso.
I veicoli, di cui all'art. 24, che superino le caratteristiche ivi indicate, in circolazione alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data stessa, possono continuare a circolare con la disciplina dei ciclomotori.
I veicoli di cui all'art. 25, che superino le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1° luglio 1959 possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 1° luglio 1961; analogamente possono continuare a circolare sino alla detta data i relativi rimorchi.
Gli autotreni il cui rimorchio sia di peso complessivo a pieno carico non superiore a 45 quintali, in circolazione alla data del 1 luglio 1959, possono continuare a circolare senza essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio continuo e automatico.
Gli autoveicoli e i rimorchi che superino limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli
articoli 32 e 33
, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare fino al 1° luglio 1964; inoltre, possono essere ammessi alla circolazione i veicoli in corso di costruzione denunciati ai ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici entro il 16 luglio 1959 e da questi accertati.
Le disposizioni sulla sagoma limite e sui pesi massimi previste dagli
articoli 32 e 33
si applicano ai filoveicoli che entrano in circolazione dopo il 1 luglio 1960.
L'obbligo della guida a destra per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di persone complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali si applica agli autoveicoli che entrano in circolazione dopo il 1° luglio 1960.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a trazione animale ed i velocipedi debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore e i veicoli da essi trainati debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
L'obbligo del freno di soccorso per gli autoveicoli e i filoveicoli si applica per i veicoli che entrano in circolazione dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore devono essere muniti dei dispositivi di visibilità prescritti dall'art. 48.
Entro il 1° luglio 1960 i documenti di circolazione per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori, compressori ed altre macchine stradali, debbono, se necessario, essere regolarizzati in conformità delle disposizioni delle presenti norme.
Entro il 1° gennaio 1960 i ciclomotori per i quali non è stato rilasciato un certificato di conformità per motore ausiliario, le macchine operatrici per le quali non è stata rilasciata una autorizzazione a circolare quali compressori ed altre macchine stradali e i carrelli debbono essere muniti di certificato per ciclomotore o per carrello o per macchine operatrici.
Entro il 1 gennaio 1960 i rimorchi debbono essere muniti della speciale targa per essi prescritta: entro lo stesso termine detti veicoli e i carrelli-appendice debbono essere muniti del duplicato della targa di riconoscimento del veicolo dal quale sono trainati.
Entro il 1 luglio 1960 le macchine agricole, di cui all'art. 72, debbono essere munite del certificato per macchine agricole ed immatricolate.
Entro il 1° luglio 1961 le patenti di guida per autoveicoli o per motocarri ed i certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali, debbono essere sostituiti, a richiesta degli interessati, con le patenti equipollenti previste dalle presenti norme senza nuovi accertamenti ed esami. Il Ministro per i trasporti, con proprio decreto da pubblicare nella gazzetta ufficiale, stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo la sostituzione dei predetti documenti.
Entro il 1° luglio 1961 i conducenti di motoveicoli della categoria a ad uso privato debbono munirsi di patente di guida, valida per tale categoria di veicoli. A coloro che alla data del 1° luglio 1959 sono intestatari di un documento di circolazione per motoveicoli e ne facciano domanda entro il 1° novembre 1959 la patente è rilasciata senza esame.
Entro il 1° luglio 1960 i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonché i conducenti di macchine operatrici che non siano in possesso di certificato di abilitazione per compressori e altre macchine stradali debbono munirsi della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. Entro lo stesso termine ai titolari di patenti di guida per autoveicoli è rilasciata detta patente senza nuovi accertamenti ed esami.
Le patenti di guida, per le quali alla data del 1° luglio 1959 è scaduto il periodo di validità, continueranno ad essere valide fino alla sostituzione del documento prevista dal comma diciassettesimo, in occasione della quale si provvederà anche alla conferma della validità.
Le norme di cui all'art. 117, avranno effetto sei mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento.
Art. 147.
(Entrata in vigore delle norme)
Il presente testo unico entra in vigore il 1° luglio 1959.