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DECRETO LEGGE 11 aprile 1974, n. 99 - Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.
DECRETO LEGGE
11 aprile 1974
, n.
99
Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme relative alla giustizia penale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
Art. 1.
L'
art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 272.
(Durata massima della custodia preventiva). -
La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:
1)
nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;
2)
nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.
Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perché si proceda con l'istruzione formale.
Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.
Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.
L'imputato deve essere altresì scarcerato se la durata complessiva della custodia preventiva ha superato:
1)
nei procedimenti di competenza del pretore, anche relativi a reati per i quali la legge non autorizza il mandato di cattura, quattro mesi, e negli altri casi il doppio dei termini indicati nel primo comma del presente articolo, senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, anche se successivamente annullata;
2)
della metà i termini previsti nel numero precedente, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello, anche se successivamente annullata;
3)
il doppio dei termini previsti nel n. 1) di questo comma, senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto alla osservazione per perizia psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dello imputato, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio.
Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'art. 279, in quanto applicabili.
Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare, entro i limiti complessivi della carcerazione preventiva, la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria.
Allo stesso modo provvedono, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti nel quinto comma del presente articolo
.
Art. 2.
Nei processi comunque in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192, convertito con modificazioni nella legge 1 luglio 1970, numero 456, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3 del suddetto decreto-legge, in riferimento al nuovo testo del quinto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale.
In ogni caso tuttavia i termini di carcerazione preventiva non possono superare di più della metà quelli previsti dal quinto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale, così come modificato dal presente decreto.
Art. 3.
Nel
primo comma dell'art. 502 del codice di procedura penale le parole
"non oltre il quinto giorno dall'arresto"
sono sostituite dalle seguenti:
"non oltre il decimo giorno dall'arresto"
.
Dopo il
primo comma dello stesso articolo, è aggiunto il comma seguente:
"Si può, inoltre, procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto"
.
Art. 4.
All'
art. 503 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente ultimo comma:
"Il giudice può concedere all'imputato, nel corso del giudizio, la libertà provvisoria"
.
Art. 5.
Gli articoli da 1 a 4 del presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Art. 6.
Il
quarto comma dell'art. 69 del codice penale è sostituito dal seguente:
Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato
.
Art. 7.
Art. 8.
L'
art. 81 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 81.
(Concorso formale. Reato continuato). -
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti
.
Art. 9.
L'
art. 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 99.
(Recidiva). -
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
1)
se il nuovo reato è della stessa indole;
2)
se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3)
se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.
Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai
numeri 1) e 2)
del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato
.
Art. 10.
Art. 11.
L'
art. 163 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 163.
(Sospensione condizionale della pena). -
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi
.
Art. 12.
L'
art. 164 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 164.
(Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena). -
La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1)
a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
2)
allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163
.
Art. 13.
L'
art. 168 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 168.
(Revoca della sospensione). -
Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1)
commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2)
riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.
Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena
.
Art. 14.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 aprile 1974
LEONE
RUMOR
-
ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei Conti, addì 11 aprile 1974
Atti di governo, registro n. 2, foglio n. 76. - Caruso