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DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1976, n. 704 - Repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative.
DECRETO-LEGGE
15 ottobre 1976
, n.
704
Repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
Art. 1.
Manovre speculative su merci di largo consumo
Salvo che il fatto costituisca il reato più grave previsto dall'art. 501, terzo comma, n. 2, del codice penale, chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale o industriale, provoca la rarefazione o il rincaro di merci di comune o largo consumo, sottraendone al commercio rilevanti quantità o compiendo altre operazioni, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire cento milioni.
L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, procedono al sequestro della merce sottratta al commercio, osservando le norme sull'istruzione formale.
Nel caso di condanna è ordinata la confisca della merce sequestrata.
La condanna importa la interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza.
Art. 2.
La pena della multa prevista dall' , è aumentata fino a lire cinquanta milioni.
Art. 3.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1976
LEONE
ANDREOTTI
BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 75