Salvo che il fatto costituisca il reato più grave previsto dall'art. 501, terzo comma, n. 2, del codice penale, chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale o industriale, provoca la rarefazione o il rincaro di merci di comune o largo consumo, sottraendone al commercio rilevanti quantità o compiendo altre operazioni, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire cento milioni.
DECRETO-LEGGE
15 ottobre 1976
, n. 704
Repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
Art. 1.
Manovre speculative su merci di largo consumo
L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, procedono al sequestro della merce sottratta al commercio, osservando le norme sull'istruzione formale.
Nel caso di condanna è ordinata la confisca della merce sequestrata.
La condanna importa la interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza.
Art. 2.
Modifica all'art. 501 del codice penale
La pena della multa prevista dall' , è aumentata fino a lire cinquanta milioni.
Art. 3.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1976
LEONE
ANDREOTTI
BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 ottobre 1976Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 75