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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 625 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.
DECRETO-LEGGE
15 dicembre 1979
, n.
625
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dello interno;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1.
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dallo ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
Quando la circostanza aggravante prevista dal primo comma concorre con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 69 del codice penale, nemmeno rispetto ad altre eventuali circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti.
Art. 2.
Dopo l'
art. 279 del codice penale è aggiunto il seguente:
Art. 280
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione. -
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni legislative, di governo, giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Si applica, in ogni caso, lo ergastolo se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona.
Quando le circostanze aggravanti previste nei tre commi precedenti concorrono con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 69, nemmeno rispetto ad altre circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera, nei casi di cui al
secondo ed al terzo comma
, sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti, nel caso di cui al quarto comma, col criterio indicato nell'articolo 65, n. 2)
.
Art. 3.
Dopo l'
art. 270 del codice penale è aggiunto il seguente:
Art. 270-bis
- Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. -
Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 305, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dello ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro ad otto anni
.
Art. 4.
Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'art. 289-bis del codice penale, quando uno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente la autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena e diminuita della metà.
Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui allo art. 1 del presente decreto.
Art. 5.
Dopo l'
art. 448 del codice penale è aggiunto il seguente:
Art. 448-bis
- Casi di non punibilità. -
Nei casi preveduti dagli
articoli 422, 423, 428, 430, 432, 433, 434, 438 e 439
, non sono punibili coloro che impediscono volontariamente l'evento a cui il fatto era diretto
.
Art. 6.
Quando nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono disporre il fermo di persone nei cui confronti, per effetto del loro comportamento ed in relazione ad obiettive circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della fondatezza di indizi relativi ad atti preparatori di uno dei delitti indicati nello articolo 165-ter del codice di procedura penale, o previsti negli
articoli 305 e 416 del codice penale
.
Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono sottoporre il fermato a perquisizione personale ed assumere sommarie informazioni dal medesimo, osservate le disposizioni di cui all'art. 225-bis, secondo comma, del codice di procedura penale.
Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le quarantotto ore. Ove gli indizi risultino infondati il fermato è immediatamente liberato, altrimenti è tradotto in carcere a disposizione del procuratore della Repubblica.
In ogni caso gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza devono dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione al procuratore della Repubblica.
Entro le quarantotto ore devono essere comunicati al procuratore della Repubblica i motivi che hanno determinato il fermo e la perquisizione.
Il procuratore della Repubblica, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, nel caso in cui risultino fondati gli indizi di cui al primo comma, convalida il fermo e la perquisizione. Ove, invece, emergano sufficienti indizi in ordine ad uno o più delitti indicati nel primo comma dello art. 238 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni del
quarto e quinto comma dello stesso art. 238
. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dispone la liberazione del fermato al più tardi entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma precedente.
Il Ministro dell'interno ogni due mesi presenta al Parlamento una relazione sui fermi operati ai sensi del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Il
primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale
sono sostituiti dal seguente:
"Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi é il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo e, comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo al procuratore della Repubblica, o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.
Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i risultati delle sommarie indagini già svolte"
.
Art. 8.
Per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è sempre obbligatoria la cattura e la libertà provvisoria non può essere concessa.
La libertà provvisoria non può altresì essere concessa per il delitto di cui allo art. 416 del codice penale e per quelli indicati nell'art. 165-ter del codice di procedura penale, in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.
Art. 9.
Dopo il
primo comma dell'art. 224 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"Fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'art. 165-ter del codice di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate"
.
Art. 10.
Al
sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale, si aggiunge di seguito:
"In ogni caso, per i delitti previsti dall'art. 416 del codice penale e per quelli indicati nell'art. 165-ter del codice di procedura penale, la durata dei termini di cui ai commi precedenti è prolungata della metà"
.
Art. 11.
La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 12.
All'
ultimo comma dell'art. 28 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto il seguente:
"Per i reati indicati nello articolo precedente, le eventuali misure restrittive della libertà personale nei confronti dell'indiziato o dell'imputato, sono eseguite in una caserma"
.
Art. 13.
Chiunque compie presso uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, nonché presso aziende o istituti di credito operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somma non inferiore a L. 20.000.000 deve essere identificato a cura del personale degli uffici, delle aziende o degli istituti medesimi, incaricato dell'operazione.
La data dell'operazione, l'importo, le complete generalità di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.
Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni.
Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.
Le disposizioni del entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Art. 14.
L'
ultimo comma dell'art. 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria"
.
Art. 15.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA
-
MORLINO
-
ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 dicembre 1979
Atti di governo, registro n. 24, foglio n. 12