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Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 - Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.
Decreto-legge
18 giugno 1986
, n.
282
Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione
;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, di concerto con i ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;
Emana
Il seguente decreto:
Art. 1.
1.
Dopo l'
articolo 445 del Codice penale è inserito il seguente:
Art. 446.
(confisca obbligatoria). -
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli
articoli 439, 440, 441 e 442
, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.
2.
Dopo il
primo comma dell'articolo 448 del Codice penale è inserito il seguente:
"La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli
articoli 439, 440, 441 e 442
importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale"
.
Art. 2.
1.
Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
2.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma primo.
3.
È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro.
4.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel comma terzo senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.
Art. 3.
1.
La dotazione organica complessiva del personale della amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette è aumentata di 150 unità, ripartite come segue:
a)
personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - settima qualifica funzionale - ingegneri: n. 20;
b)
personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - settima qualifica funzionale - chimici: n. 30;
c)
personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - quarta qualifica funzionale - ufficiali: n. 50;
d)
personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - quarta qualifica funzionale - preparatori chimici: n. 50.
2.
Per la copertura dei posti portati in aumento si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302.
3.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 2. 500 milioni in ragione d'anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 1. 250 milioni.
Art. 4.
1.
Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.
2.
L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione dell'analisi, questa è richiesta dal sindaco.
3.
Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico.
4.
Qualora in base alle analisi di revisione risulti la esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi.
5.
Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.
6.
Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonché all'autorità di governo e alla Regione per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.
7.
Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.
8.
Anche nel caso contemplato dal comma settimo, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.
Art. 5.
1.
Quando, a seguito del procedimento previsto dallo articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per fatti nei quali siano ravvisabili estremi di reato dai quali derivi pericolo per la salute pubblica, l'autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del Codice di procedura penale.
Art. 6.
1.
I ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.
2.
Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di:
a)
realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari;
b)
proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi;
c)
proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza.
3.
Il programma indicato al comma primo viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal servizio informativo sanitario di cui all'articolo 8.
4.
Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 16, comma quinto.
5.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.
6.
I ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma quinto per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attività a livello Regionale ed il programma indicato al comma primo.
7.
L'ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del corpo della guardia di finanza, con il corpo forestale dello stato, con la polizia di stato e con l'arma dei carabinieri.
8.
In situazioni di emergenza, al coordinamento operativo dell'ispettorato, dei nuclei e dei corpi anzidetti, del servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri ministri interessati.
9.
In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma ottavo è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.
Art. 7.
1.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nello ambito del proprio sistema informativo, costituisce un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati forniti dalle Regioni, relativi alle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.
2.
Il centro di cui al comma primo è raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.
3.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di rilevamento, elaborazione e raccolta dei dati di cui al comma primo.
4.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino.
Art. 8.
1.
Per una compiuta e articolata conoscenza dello andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il servizio informativo sanitario (sis) del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del servizio sanitario nazionale, da quelli istituti zooprofilattici sperimentali, dai laboratori chimici merceologici delle camere di commercio e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle risultanze delle indagini di settore effettuate dagli organi della polizia di stato, dai nuclei antisofisticazione dell'arma dei carabinieri, dal corpo forestale dello stato, dal corpo della guardia di finanza e dagli organi dell'amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna. I dati elaborati dal servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle Regioni.
2.
Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma primo da parte delle Regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dello articolo 27, comma secondo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
3.
L'ispettorato centrale repressioni frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma primo.
4.
È istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano subito condanne per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione annuale nella gazzetta ufficiale dell'elenco di coloro che nell'anno hanno riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di frode e sofisticazione alimentare.
5.
I dati di cui al comma primo vengono trasmessi annualmente al parlamento.
Art. 9.
1.
L'
articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
Art. 74.
-
1.
La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.
2.
Delle tre figlie, la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore o dello speditore, rispettivamente al comune ed all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.
3.
Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il Codice fiscale od il numero di partita iva, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.
4.
Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.
5.
I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma primo devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.
6.
I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dello acquirente.
7.
A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi, o del registro modello h - 18 vidimato dall'Utif, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma quinto e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.
8.
I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.
9.
Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
10.
I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.
Art. 10.
1.
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un ispettorato centrale repressione frodi per lo esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.
2.
L'ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con annessi laboratori di analisi.
3.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A è determinato il numero degli addetti all'ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.
4.
Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti a, b e c della allegata tabella A è dotato di contrassegno di stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.
5.
Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma quarto è applicata la sanzione amministrativa da £. 300.000 a £. 1.000.000.
Art. 11.
1.
Per le analisi di sua competenza l'ispettorato centrale repressioni frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.
2.
Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma primo.
3.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella b, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.
4.
Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle a e b.
5.
L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.
Art. 12.
1.
Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella a, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all', ed agli , e .
2.
I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'.
3.
L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dell'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.
4.
Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell', intendendosi sostituito il riferimento al "Ministro per le finanze" con quello al "Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
5.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui allo articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al comma quarto relativamente all'acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del corpo forestale dello stato.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella b.
Art. 13.
1.
Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal , e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 14.
1.
È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori promossa dal Ministero della sanità e gestita tramite le strutture del servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale.
2.
È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino, promossa dal Ministero della agricoltura e delle foreste ed attuata mediante convenzioni con l'istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali del settore.
Art. 15.
1.
Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con alcole metilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.
2.
Degli oneri sostenuti per effetto del comma primo lo Stato italiano si rivale sui responsabili.
3.
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'articolo 189 del trattato di Roma.
Art. 16.
1.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori già di igiene e profilassi di cui all'articolo 66, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come trasformati in attuazione degli
articoli 18 e 22
della medesima legge, nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti e all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.
2.
I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma primo, secondo le indicazioni e le modalità tecniche da questi ultimi fissate.
3.
L'istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma primo i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica.
4.
Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma primo.
5.
Il Ministro della sanità si avvale del servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario. Delle richieste ai laboratori e servizi viene data comunicazione, per conoscenza, al presidente dell'unità sanitaria locale competente. Il maggiore onere derivante dalle esigenze di funzionamento del servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 ed in lire 300 milioni a decorrere dal 1987.
6.
Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria" e, quanto a lire 30 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'.
Art. 17.
1.
Per l'espletamento delle funzioni di cui allo articolo 16, comma quinto, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX di cui al , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, di cui al , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate secondo le allegate tabelle c e d.
2.
I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti nei modi previsti dall'articolo 12, comma secondo.
3.
Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali degli organici del Ministero della sanità, il Ministero stesso bandisce concorsi speciali con le modalità di cui all'articolo 12, commi primo, terzo e quarto.
4.
Le nuove procedure concorsuali possono applicarsi anche ai concorsi banditi, le cui prove non sono iniziate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5.
Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi dei commi terzo e quarto sono disposte in deroga al divieto di cui all'.
6.
L'onere derivante dalla attuazione del presente articolo è valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno. Per l'anno 1986 l'onere resta determinato in lire 600 milioni.
Art. 18.
1.
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16 le Regioni e le province autonome di trento e bolzano, nel rispetto dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per quanto riguarda l'autonomia delle Regioni a statuto speciale, anche a stralcio dei propri piani Regionali o provinciali, provvedono altresì:
a)
all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'articolo 16, anche in deroga ai divieti di cui allo , utilizzando in via prioritaria il personale di cui all'articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
b)
alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'
articolo 14, terzo comma, lettere o) e p), della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 16, comma primo, del presente decreto;
c)
all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere a) e b), secondo le indicazioni di cui agli
articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
.
2.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi di cui all'.
3.
I fondi indicati al comma sesto dell'articolo 16 ed al comma secondo del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni Regione dal Ministero della sanità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 19.
1.
Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla tabella e allegata al presente decreto.
2.
La
lettera a) dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla seguente:
a)
sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali;.
3.
Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma primo, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità degli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.
4.
La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma secondo, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.
5.
Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operante alle dipendenze funzionali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1986.
6.
La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma quinto è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all'.
Art. 20.
1.
Il
comma primo dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:
1.
La erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge concernente i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-1988 prevista dall'articolo 13, comma quarto, della presente legge.
Art. 21.
1.
Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, ivi comprese prestazioni di lavoro straordinario in deroga ai normali limiti di spesa individuale, in relazione agli adempimenti che alla stessa fanno carico in forza all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti, nonché del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per il solo anno 1986 da iscrivere in apposito capitolo dello , cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero della sanità.
Art. 22.
1.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto già disposto negli
articoli 15, 16, comma sesto, 18 e 21
, in lire 20.340 milioni per l'anno 1986, in lire 24.500 milioni per l'anno 1987 e in lire 25.500 milioni per l'anno 1988, si provvede:
a)
quanto a lire 13.250 milioni per l'anno 1986 ed a lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria";
b)
quanto a lire 4.600 milioni per l'anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste";
c)
quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "piano agricolo nazionale e piano della forestazione";
d)
quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "ristrutturazione dei servizi amministrativi della avvocatura generale dello stato".
e)
quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia";
f)
quanto a lire 1.490 milioni per l'anno 1986 ed a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "potenziamento del sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità".
2.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23.
1.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104.
Art. 24.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1986
Cossiga
Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pandolfi, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Degan, Ministro della sanità
Scalfaro, Ministro dello interno
Visentini, Ministro delle finanze
Goria, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli
Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 giugno 1986
Atti di governo, registro n. 61, foglio n. 11