Dopo l'
articolo 445 del Codice penale è inserito il seguente:
Art. 446.
(confisca obbligatoria). -
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli , se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.