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DECRETO-LEGGE 14 maggio 1993, n. 139 - Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti.
DECRETO-LEGGE
14 maggio 1993
, n.
139
Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione
;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV ed i tossicodipendenti, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, della sanità e per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1.
Dopo l'
articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 286-bis
(Divieto di custodia cautelare).
1.
Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.
2.
Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonchè il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice.
3.
Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
.
2.
Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286- bis del codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
1.
Nel
primo comma dell'articolo 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero:
3)
se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286- bis, comma 1, del codice di procedura penale
.
Art. 3.
1.
I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.
2.
Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 4.
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri di grazia e giustizia, della sanità e per gli affari sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è regolata la sperimentazione di un programma di screening per HIV, in forma anonima, negli istituti penitenziari.
Art. 5.
1.
L'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
Art. 89
(Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici).
1.
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.
2.
Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.
3.
Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.
5.
Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6
.
Art. 6.
1.
Il
comma 1 dell'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
1.
Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socioriabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni
.
Art. 7.
1.
Nell'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole:
"Se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni"
sono sostituite dalle seguenti:
"Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura"
.
Art. 8.
1.
Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni.
2.
I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello Stato.
3.
Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora - se richiesto - alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 9 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti, e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.
4.
L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 9, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
1.
Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli
articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico
sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.
A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da:
a)
Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25% dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;
b)
comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle "unità da strada" finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47% del totale degli stanziamenti previsti;
c)
enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 115 del sopra citato testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
d)
regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio- sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
3.
All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze - istituito per le finalità di cui al comma 1 - dai soggetti indicati agli
articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico
precitato, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli
articoli 131, 132 e 134
, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.
4.
L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del predetto testo unico.
5.
Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.
6.
Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 20% dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento della esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.
7.
I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
8.
All'
articolo 100, comma 5, del citato testo unico sulle tossicodipendenze sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti"
.
9.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera d), e sugli specifici risultati conseguiti.
10.
La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
11.
È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.
Art. 10.
1.
a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
"L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:"
;
b)
nella
lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo:
"Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso."
;
c)
al
comma 13 è aggiunto il seguente periodo:
"Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno 'sportello per il cittadinò per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione."
;
d)
al
comma 14 le :
"31 gennaio"
sono sostituite dalle seguenti:
"31 marzo"
.
Art. 11.
1.
All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis.
Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri
.
Art. 12.
1.
Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.
2.
I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.
3.
I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.
4.
Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.
5.
Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 13.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
MANCINO, Ministro dell'interno
GARAVAGLIA, Ministro della sanità
CONTRI, Ministro per gli affari sociali
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO