Visti gli
articoli
77 e
87 della Costituzione
;
Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;
Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;
Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonchè per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;
Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonchè per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2012, n. 100, nonchè di introdurre disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'
articolo 23, commi
14,
15,
16,
17,
18,
19 e
20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'
articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, nonchè per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;