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- ALLEGATO I
ALLEGATO I
1)
Art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105 (abolizione del lavoro notturno dei fornai);
2)
Art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891 (divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi);
3)
Art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici);
4)
Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
(norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
5)
Articoli 77, 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164
(norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
6)
Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302
(norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
7)
Articoli 58, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
(norme generali per l'igiene del lavoro);
8)
Articoli 105, 106 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320
(norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo);
9)
Articoli 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321
(norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);
10)
Articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322
(norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione);
11)
Articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323
(norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici);
12)
Articoli 681, 682, 683, 684, 685 e 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
(norme di polizia delle miniere e delle cave);
13)
Art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706 (impiego della biacca nella pittura);
14)
Art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 (limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative);
15)
Articoli 133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185
(sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare);
16)
Articoli 139, 175 e 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
17)
Art. 26, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 1967, n. 977
(tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti);
18)
Art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);
19)
Articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886
(integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale);
20)
Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro);
21)
Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 (attuazione della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero);
22)
Art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
23)
Articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
(attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);
24)
Articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77
(attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro);
25)
Articoli 89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere a) e b), 91, 92 e 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).