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1.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 509 del codice penale, come
modificato dal decreto legislativo quì pubblicato, è il seguente:
"Art. 509 (Inosservanza delle norme disciplinanti i
rapporti di lavoro). - Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo (o dalle norme emanate dagli organi corporativi), è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione".
2.
Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), come modificato dal decreto legislativo quì pubblicato, è il seguente:
"Art. 5-bis - Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario, è vietata, salvo i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiare attraverso l'assunzione di altri lavoratori.
L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio, nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.
L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.
L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di un'ulteriore somma pari al 15% della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.
Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del t.u. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del t.u. delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.".
Il secondo comma è stato abrogato dall'art. 231 del d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa al D.P.R. n. 393/1959.
3.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note all'art. 2.
4.
Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 16 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (Regolamento per l'applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali), come modificato dal decreto legislativo quì pubblicato, è il seguente:
"Art. 16. - Le violazioni al regio decreto-legge e al presente regolamento dovranno risultare da apposito processo verbale, firmato dall'esercente dell'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro.
In esso dovranno essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate quando l'ammenda è commisurata a tale numero e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Saranno pure inserite in esso le dichiarazioni che riterrà di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il suo rappresentante o il suo direttore.
Se costoro si rifiutino di firmare il processo verbale, ne viene fatta menzione, indicandone le ragioni.".
5.
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 13 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1956, recante il "Regolamento per l'applicazione ai lavoratori delle aziende agricole del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali)", come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 13. - Le violazioni al regio decreto-legge e al presente regolamento devono risultare da apposito processo verbale firmato dall'esercente l'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro.
In esso dovranno essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Saranno pure inserite in esso le dichiarazioni che riterrà di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il suo rappresentante o il direttore.
Se costoro rifiutino di firmare il processo verbale, ne vien fatta menzione, indicandone le ragioni.".
- Per il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note all'art. 2.
6.
Nota all'art. 6:
- La legge 22 febbraio 1934, n. 370, disciplina il "Riposo domenicale e settimanale".
7.
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, già modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 28. - Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione delle notizie è sequestrato.
Ferme restando le disposizioni del codice penale, in caso di recidiva il magistrato può ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato.".
8.
Note all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112 (Istituzione del libretto di lavoro), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 12. - L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.
Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da lire ventimila a lire duemilioni per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione.
Le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo non si applicano nei riguardi del personale addetto ai lavori domestici.".
- Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge 10 gennaio 1935,
n. 112:
"Art. 15. - Il Governo è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le corporazioni, le norme integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Per la inosservanza di queste potrà essere stabilita con lo stesso decreto una ammenda fino al massimo di lire 400.000.".
9.
Note all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 5. - La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata all'ispettorato del lavoro.
Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire duemilioni".
- Per il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note all'art. 2.
10.
Nota all'art. 10:
- La legge 5 gennaio 1953, n. 4, reca: "Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga".
11.
Nota all'art. 11:
- Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 reca: "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
12.
Nota all'art. 12:
- La legge 3 maggio 1955, n. 370, reca: "Conservazione del posto ai lavoratori richiamati o trattenuti alle armi".
13.
Nota all'art. 13:
- La legge 14 luglio 1959, n. 741, reca: "Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori".
14.
Nota all'art. 14:
- La legge 18 aprile 1962, n. 230, reca: "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato".
15.
Nota all'art. 16:
- La legge 13 luglio 1966, n. 611, reca: "Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane".
16.
Note all'art. 19:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale", come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177:
"Art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). - In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive.
In applicazione a quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonchè ai presidi e servizi di cui al successivo art. 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonchè la facoltà di diffida prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato".
- Il testo degli articoli 34, 60 e 127 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale), è il seguente:
"Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);
b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n.
283;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale".
"Art. 60 (Esclusioni oggettive). - Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
318 (corruzione per un atto d'ufficio);
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
321 (pene per il corruttore);
322 (istigazione alla corruzione);
355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
371 (falso giuramento della parte);
372 (falsa testimonianza);
373 (falsa perizia o interpretazione);
385 (evasione);
391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);
443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
501-bis (manovre speculative su merci);
590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;
644 (usura).
Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonchè dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria".
"Art. 127 (Applicazione di norme). - Le disposizioni dell'art. 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n), del primo comma dell'art. 34".
- Si trascrive il testo degli articoli 589 e 590 del codice penale:
"Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".
"Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi, è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
17.
Note all'art. 20:
- Si trascrive il testo dell'art. 55 del codice di procedura penale:
"Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".
- Il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). - 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".
18.
Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 162-bis del codice penale è il seguente:
"Art. 162-bis (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dell'art. 104 o dall'art. 105, nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
La domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato".
19.
Note all'art. 26:
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge 22 marzo
1908, n. 105, sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498 (relativo all'abolizione del lavoro notturno dei fornai), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 7. - L'esercente che contravviene alle norme della
presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.
In caso di recidiva, e fermo il disposto dell'art. 99
del codice penale, il giudice può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.
Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi
dell'art. 162- bis del codice penale e la contravvenzione constatata costituisca violazione di norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto.
Il prefetto, valutate le circostanze, può disporre la
sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.
Durante il periodo di sospensione l'esercente è
obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".
- Per il testo dell'art. 162-bis del codice penale
vedere nota all'art. 24.
- Il testo vigente dell'art. 8 del R.D.L. 23 dicembre
1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 881 (che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 8. - L'impiego del fosforo bianco (giallo nella
fabbricazione dei fiammiferi, la vendita, il deposito e l'esposizione a scopo di vendita di fiammiferi fabbricati col fosforo bianco (giallo) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Il solo fatto di opporsi al sequestro e alla confisca
dei fiammiferi fabbricati o tenuti in deposito o in vendita, o delle paste preparate in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, è punito con la multa da lire ventimila a lire duecentomila.
Il rifiuto di libero accesso agli incaricati della
vigilanza, e del prelevamento del campione a termini dell'art. 5, nonchè la inosservanza dell'ordine prefettizio di chiusura dello stabilimento, sono puniti con l'ammenda da lire quattromila a lire quattrocentomila".
- Il testo vigente dell'art. 69 del R.D. 9 gennaio 1927,
n. 147 (relativo all'approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 69 (Contravvenzioni). - Le contravvenzioni alle
disposizioni del presente regolamento sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
- Il testo vigente dell'art. 389 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
e dai dirigenti). - I datori di lavoro e dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276, secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;
c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme".
- Il testo vigente dell'art. 390 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 390 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e
dai commercianti). - I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonchè gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.".
- Il testo vigente dell'art. 391 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 391 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e 346 ultimo comma, nonchè per non avere esercitato ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5 primo comma, nonchè per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.
- Il testo vigente dell'art. 392 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 392 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I
lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, lettere d) ed e), 34, lettere a) e b), 47 primo comma, 218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, lettere a), b) e c), 19, 20, lettere a), b) e c), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma, e 388 primo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio
1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 77 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 15, 17, 24 primo comma, 27 primo comma, 29 quarto comma, 41, 49 secondo comma, 56 primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo e secondo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 sesto comma, 10, 11, 13, 20, primo, secondo e terzo comma, 23 primo e secondo comma, 25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 49 primo comma, 55, 56 secondo, terzo e quarto comma, 57 terzo comma, 58, 59, 60 quarto comma, 62 secondo comma, 70, 72 primo comma, 73 primo comma, 75.".
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme.".
- Il testo vigente dell'art. 78 del D.P.R. 7 gennaio
1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 78 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 15, 36 ultimo comma, 37 primo comma, 67 primo e secondo comma, nonchè per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, terzo e quinto comma, 17, 39 secondo e quinto comma, 46, 48, 52 terzo ed ultimo comma, 53 primo, secondo ed ultimo comma, 54, 73 secondo e terzo comma, nonchè per non aver esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.".
- Il testo vigente dell'art. 79 del D.P.R. succitato,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 79 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 47;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10 primo comma, 18, 38 secondo e terzo comma, 54 quarto comma, 57 quinto comma, 60 ultimo comma, 62 primo comma, 73 terzo comma.".
- Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, reca: "Norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.".
- Il testo vigente dell'art. 53 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 53 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 secondo comma, 7 primo, secondo, terzo e quarto comma, 9, 13, 14 primo e secondo comma, 15, 16, 17, 18, 20, 23 primo e secondo comma, 24 primo e secondo comma, 29 primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma, 30, 31 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32 primo, secondo, terzo e quinto comma, 33, 34 primo comma, 35, 36 primo, secondo e terzo comma, 37;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, 6 primo comma, 8, 10, 11, 14 terzo comma, 22, 24 quarto comma, 27 primo comma, 28 secondo e terzo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 19, 21, 52.".
- Il testo vigente dell'art. 54 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 54 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai
fornitori). - I costruttori e i fornitori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 primo, secondo e terzo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 42 primo comma, 51, 52;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42, secondo e terzo comma".
- Il testo vigente dell'art. 55 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 55 (Contravvenzioni commesse dai committenti). - I
committenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 43 secondo comma, 44, 47, 48, 50;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42 primo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42, secondo e terzo comma".
- Il testo vigente dell'art. 56 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 56 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 quarto e sesto comma, 10, 11, 12, 22 primo, secondo, terzo e quarto comma, 23 primo, secondo e terzo comma, 24 primo, secondo e terzo comma, 25 primo, secondo, terzo e quarto comma, 29 primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e nono comma, 30 primo e terzo comma, 31 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32 primo e secondo comma, 33, 34, 35 terzo comma, 36, 37, 38;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 24 quarto comma, 26, 28 primo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 57 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 57 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 primo, quarto e quinto comma, 10, 12, 13 secondo comma, 22 primo e terzo comma, 23 terzo e quarto comma, 24 secondo e terzo comma, 25 quinto comma, 29 quarto, sesto, settimo e nono comma, 31 primo, secondo e sesto comma, 32 quarto comma, 34, 36 primo, secondo e quinto comma, 37 secondo e terzo comma, 38 secondo, quarto e quinto comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da lire duecentomila a lire ottocentomila per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 24 quarto comma, 26, 28 primo comma.".
- Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca: "Norme generali
per l'igiene del lavoro".
- Il testo vigente dell'art. 58 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera c), 6 primo e terzo comma, 7 primo e terzo comma, 8, 9 primo comma, 10 primo, terzo, quarto e quinto comma, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20, 21 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 22, 23 primo e terzo comma, 25, 52. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 6 quarto comma, 21 sesto e settimo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera b), 10 secondo e sesto comma, 11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo comma, 18 secondo comma, 19, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 secondo e terzo comma, 40, 41 primo e secondo comma, 43, 44, 45, 46, 47 primo comma, 48 primo e secondo comma, 50 primo comma, 51 primo comma, 53, 55, 65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 14 secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e quarto comma, 48 terzo comma, 51 secondo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera d), 7 secondo comma, 9 secondo comma, 15, 31 secondo comma, 32, 39, 42 primo e secondo comma, 54 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 31 primo e secondo comma, 33 terzo comma;
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a
lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33 primo comma e 34.".
- Il testo vigente dell'art. 59 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 59 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 9 primo comma, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9 secondo comma, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma".
- Il testo vigente dell'art. 60 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 60 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettere a), b) e c), 38 quinto comma, 41 quarto comma".
- Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, reca: "Norme per le prevenzioni degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo".
- Il testo vigente dell'art. 105 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 105 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 33, 34, 35 primo e secondo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 42 primo comma, 46 primo comma, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 secondo comma, 55, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 84 primo comma, 89, 95, 96, 97 primo e secondo comma, 99, 100, 101, 102. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 30 ultimo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11, 18, 22, 24, 26 primo comma, 27 primo, terzo quarto e quinto comma, 28, 31, 32 primo, secondo e terzo comma, 36, 37, 40, 45 secondo comma, 53, 57, 61, 62, 63 primo e terzo comma, 64, 65 lettere a), c) e d); 66, 68, 69, 81, 82, 83, 85, 86, 87 primo e secondo comma, 88, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo e nono comma, 90, 91, 92, 94 primo, secondo e quarto comma, 103, 104. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 88 sesto comma, 94 terzo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9 e 25 primo e quinto comma, 26 secondo comma, 44, 46 secondo comma, 54, primo comma, 56, 58, 59, 60, 63 secondo comma, 93;
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 38, terzo comma e 67.".
- Il testo vigente dell'art. 106 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 106 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 19, 45, 47, 48, 49 primo, secondo e terzo comma, 50, 75 lettere a) e c), 77 terzo comma, 79, 80;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 25 terzo e quarto comma, 27 quarto comma, 28 secondo e terzo comma, 58 primo comma, 59, 65 lettere a), c) e d), 76, 85, quinto comma.".
- Il testo vigente dell'art. 107 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 107 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 28, secondo comma, 47 secondo comma, 75 lettera c) 100 terzo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 12 primo comma, 25 secondo comma, 27 secondo comma, 58 secondo comma, 64 primo comma, 65 lettera b), 88 settimo comma".
- Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, reca: "Norme per le prevenzioni degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa".
- Il testo vigente dell'art. 41 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 41 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dirigenti). - I datori di lavoro ed i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, 5, 6 primo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 8, 11, 14, 21 primo e terzo comma, 22, 25, 28, 29, 30 lettere a), b), c), d), del primo comma, terzo comma, 31, 33, 36 primo e terzo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 12 quinto comma, 21 secondo comma, 36 secondo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 9, 12 primo e terzo comma, 13, 18, 23, 24, 26, 27 primo e terzo comma, 32, 37 primo e terzo comma, 38, 40 secondo e terzo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 19 primo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 secondo comma, 10, 12, quarto comma, 15, 16, 20, 27 secondo e quarto comma, 35 secondo comma, 39;
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, primo comma, e 34.".
- Il testo vigente dell'art. 42 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 42 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 22 primo comma, 28, 31 secondo comma, 40 primo e secondo comma;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 20, nonchè per non avere esercitata la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme di cui all'art. 37 quarto e quinto comma.".
- Il testo vigente dell'art. 43 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 43 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per
l'inosservanza delle norme di cui all'art. 40, primo comma; b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17 secondo comma, 19 secondo comma, 37 quarto e quinto comma.".
- Il testo vigente dell'art. 44 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 44 (Contravvenzioni commesse dai medici). - I medici sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 secondo comma, 35 primo comma.".
- Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione.".
- Il testo vigente dell'art. 23 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 23 - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 secondo comma, 5, 6, 11 primo comma, 12, 15, 17, 20;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11, secondo e terzo comma, 14, 22;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19;
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, primo e secondo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 24 - I costruttori, i noleggiatori ed i concedenti sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 2 primo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 25 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 25 - Gli esercenti l'attività di stampa di copie positive di film sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 2 secondo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 26 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 26 - I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 secondo e terzo comma, 13, 17;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 14;
c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, secondo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 27 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 27 - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 13;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 21 terzo comma".
- Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici".
- Il testo dell'art. 22 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 22 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 10 primo e terzo comma; b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20, 21".
- Il testo vigente dell'art. 23 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 23 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 6".
- Il testo vigente dell'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 24 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 3 secondo, quarto e quinto comma".
- Il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 reca: "Norme di polizia delle miniere e delle cave".
- Il testo vigente dell'art. 681 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 681. - È punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni la violazione delle norme di cui agli articoli 6 primo comma, 24 primo comma, 28 primo comma e 133".
- Il testo vigente dell'art. 682 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 682. - I direttori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 128 primo, terzo e quarto comma, 374, 415, 417, 421 secondo comma, 479 primo comma, 656 primo e secondo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 104, 108 primo comma, 125 primo comma, 155 primo comma, 262 primo comma, 276, 279 secondo comma, 280, 294, 297, 324, 333 secondo e terzo comma, 429 primo comma, 430 primo comma, 432, 454, 457 primo e secondo comma, 471 primo comma, 492, 507 primo e sesto comma, 508, 521 primo comma, 528, 541, 561, 589 primo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 54, 66 secondo comma, 233, 241, 253, 265 primo comma, 266, 408 primo comma lettera a), 409 primo comma, 506, 520, 534, 602 primo e secondo comma". - Il testo vigente dell'art. 683 del D.P.R. 9 aprile
1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 683. - I capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti sono puniti:
a) con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 421 secondo comma, 479 primo comma e 576 secondo comma, nonchè per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera a) dell'articolo seguente;
b) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 125 primo comma, 155 primo comma, 251 secondo comma, 276, 333 secondo e terzo comma, 410, 414 secondo comma, 444 secondo comma, 445 primo comma, 454, 471 terzo comma, 514 esclusa la disposizione dell'ultimo comma, 521 primo comma, 561, 589 primo comma, nonchè per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera b) dell'articolo seguente;
c) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 241 primo comma, 248, 272, 274 primo comma, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 437, 447, 455 primo e secondo comma, 517, 523 primo comma, nonchè per non avere esercitato da dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera c) dell'articolo seguente".
- Il testo vigente dell'art. 684 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 684. - I lavoratori sono puniti:
a) con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 479 primo comma e 576 primo comma;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per la violazione delle norme di cui agli articoli 9 lettere d) ed e), 207, 256 primo comma, 422 e 425 primo e secondo comma;
c) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per la violazione delle norme di cui agli articoli 248, 272 primo comma, 277, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 337, 443, 455 primo comma, 513, 516".
- Il testo vigente dell'art. 685 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 685. - Fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli articoli 94 primo comma, 140, 333 primo comma, 335 secondo e terzo comma, 526 primo comma, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".
- Il testo vigente dell'art. 686 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 686. - I direttori, i capi servizi, i sorveglianti e gli altri preposti, nonchè i lavoratori che non ottemperino alla diffida o ad altro provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario o del capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, emanato in applicazione del presente decreto, sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni. La stessa pena si applica nel caso di inosservanza dei provvedimenti emanati dal prefetto in applicazione del presente decreto".
- Il testo vigente dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706, recante "Impiego della biacca nella pittura", come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 13. - Salve le maggiori sanzioni previste dal codice penale, sono puniti per l'inosservanza delle norme previste nella presente legge, con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, i datori di lavoro, i produttori e commercianti".
- Il testo vigente dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, recante: "Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative", come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 12. - Salve le maggiori sanzioni previste dal codice penale:
1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 8;
3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 10, primo e terzo comma;
b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 10, secondo comma".
- Il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, reca: "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare"
- Il testo vigente dell'art. 133 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 133 (Contravvenzioni commesse da datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere). - I datori di lavoro, i dirigenti, i direttori delle miniere sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire sessanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 20, primo comma, 61, lettera a), 62, quarto comma, 65, primo comma, 66, primo comma, 67, lettere a) e b), 68, 69, 70, primo comma, 75, primo comma, 77, settimo comma, 79, primo comma, 80, primo e secondo comma;
b) con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire quarantotto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 18, quarto comma, 19, 21, primo comma, 22, 24, primo comma, 25, 61, lettera c), 62, secondo comma, 65, terzo comma, 67, lettera c) 72, ultimo comma, 74, 77, primo comma, 78, primo, quarto e quinto comma, 81, primo comma;
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire ventiquattro milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme contenute nei capi IV e VIII della presente legge".
- Il testo vigente dell'art. 134 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 134 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 61, lettere d) ed e), 62, primo e secondo comma, 67, lettere a) e b);
b) con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 61, lettere a), b), c);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme di cui ai capi IV e VIII della presente legge".
- Il testo vigente dell'art. 135 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 135 (Contravvenzioni commesse da lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 29, lettere b), d), e), 64, lettere b), d), e);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 29, lettere a), c), 64, lettere a), c), 65, secondo comma".
- Il testo vigente dell'art. 136 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 136 (Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici autorizzati). - Gli esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica ed i medici autorizzati incaricati della sorveglianza medica, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni per l'inosservanza delle norme contenute nei capi IV e VIII della presente legge".
- Il testo vigente dell'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 139. - È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".
- Il testo vigente dell'art. 175 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 175. - Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'art. 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione".
- Il testo vigente dell'art. 246 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 246. - La spesa per i certificati-denuncia e quelli per i certificati di continuazione e termine della malattia è a carico dell'Istituto assicuratore, il quale corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che, trattandosi del primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'art. 239, non ne trasmette copia all'autorità di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
- La legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro".
- Il testo vigente dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 16. - L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenta da lire duecentomila a lire un milione.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204".
- L'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, prevede il divieto di adibire le donne (tranne quelle che svolgono mansioni direttive e quelle addette ai servizi sanitari aziendali) al lavoro, nelle aziende manifatturiere e artigianali, dalle ore 24 alle ore 6.
- Il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, reca: "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale".
- Il testo vigente dell'art. 90 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 90 (Sanzioni). - È punita con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni la violazione degli articoli 53, 54, 61 terzo e quarto comma, 75 quinto comma, 78 sesto comma e 79 sesto comma in caso di inizio della produzione senza la prescritta autorizzazione; 75 ultimo comma, 78 ultimo comma e 79 ultimo comma in caso di dichiarazione non veritiera, 80".
- Il testo vigente dell'art. 91 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 91 (Sanzioni). - È punita con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire centomilioni la violazione degli articoli 24, primo e secondo comma; 26, terzo, quarto e quinto comma; 27, primo, terzo e quarto comma; 35, primo, secondo e terzo comma; 36; 38; 45, primo comma; 46, 50, 51, 52, primo, terzo e quarto comma; 61, primo e secondo comma; 62, primo e secondo comma; 63, secondo comma".
- Il testo vigente dell'art. 92 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 92 (Sanzioni). - È punita con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire quarantamilioni la violazione degli articoli 8, secondo comma; 15; 18, primo comma; 19, primo comma; 27, secondo comma; 42, primo e secondo comma; 43; 48; 72, primo, secondo e terzo comma; 73".
- Il testo vigente dell'art. 93 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 93 (Sanzioni). - È punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ottomilioni la violazione degli articoli 5, terzo comma; 6, primo, sesto e settimo comma; 7, primo comma; 8, ottavo comma; 9, quarto, quinto e sesto comma; 10, ultimo comma;
12; 13; 16, secondo comma; 30; 31; 35, quarto comma; 42, terzo e quarto comma; 44; 55; 57; 58; 59; 62; terzo comma;
68".
- Il testo vigente dell'art. 94 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 94 (Sanzioni). - È punita con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilionila violazione degli articoli 5, secondo
comma; 6, quarto, quinto, e ottavo comma; 7, quinto comma;
8, terzo comma; 9, ottavo e nono comma; 18, secondo comma;
41, primo comma; 42, quinto comma; 45, terzo comma; 56; 65; 70; 71; 72, quarto comma; 74; 75, terzo comma; 78, secondo comma; 79, secondo comma ed ogni altra violazione di precetti stabiliti dal presente decreto non altrimenti sanzionati".
20.
Note all'art. 27:
- Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, reca: "Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro. Attuazione della direttiva CEE numero 77/576 per il ravvicinamento della disposizione legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) che modifica gli allegati della direttiva suddetta".
- Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 7. - Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione".
- Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962, reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero".
- Il testo vigente dell'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 13. - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, 5, 6, 10, primo e secondo comma, e 11;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme. I preposti sono puniti con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11 e, nei casi di particolare gravità, con l'arresto fino a tre mesi. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 12".
- Il testo vigente dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 125 (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza). - 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni".
- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212".
- Il testo vigente dell'art. 50 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 50 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma, 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7".
- Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 51 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire diecimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere c), e), f), e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30, comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49".
- Il testo vigente dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 52 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14 comma 2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b e c)".
- Il testo vigente dell'art. 53 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 53 (Contravvenzioni commesse dal medico competente). - 1. Il medico competente è punito con:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f)".
- Il testo vigente dell'art. 54 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 54 (Contravvenzioni commesse dai produttori e dai commercianti). - 1. Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o comunque installa impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le disposizioni di cui all'art. 46 è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quaranta milioni".
- Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, reca: "Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro".
- Il testo vigente dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 10 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire ventuno milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d); 6 e 7, comma 2. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 7, comma 10;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere b) ed e), 2, e 4; 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere c), f) e g), e 7 comma 12".
- Il testo vigente dell'art. 11 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 11 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 7, comma 2;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere c), e), f), e g); 7, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 12".
- Il testo vigente dell'art. 12 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 12 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 4, comma 1, lettera d);
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), ed e)".
- Il testo vigente dell'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 13 (Contravvenzioni commesse dal medico competente). - 1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 6;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5, comma 5".
- Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- Il testo vigente dell'art. 93 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 93 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - 1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1".
21.
Note all'art. 28:
- La legge 22 luglio 1961, n. 628, reca: "Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
- Il testo vigente dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 4. - L'ispettorato del lavoro ha il compito:
a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;
b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;
c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;
d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente:
e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.
Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni d'ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'art. 623 del codice penale.
Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.
L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.
Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.
Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione".
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
DECRETO LEGISLATIVO
19 dicembre 1994
, n.
758
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
AVVERTENZA:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione
;
Visto l', recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI
Art. 1.
Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi
1.
L'art. 509 del codice penale è così modificato:
a)
la
rubrica è sostituita dalla seguente:
"Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro"
;
b)
nel
primo comma le parole:
"è punito con la multa fino a lire un milione"
sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione"
;
c)
il è abrogato.
Art. 2.
Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario
1.
Il
quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:
Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
.
2.
Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'.
Art. 3.
Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro
1.
L'
art. 9 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:
Art. 9
(Sanzioni amministrative). -
1.
Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
.
2.
Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'.
Art. 4.
Orario di lavoro nelle aziende industriali
1.
a)
nel
primo comma la parola:
"contravvenzioni"
è sostituita dalla seguente:
"violazioni"
;
b)
il è abrogato.
2.
L'
art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è sostituito dal seguente:
Art. 17
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:
a)
da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;
b)
da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli
articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma
;
c)
da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento.
.
Art. 5.
Orario di lavoro nelle aziende agricole
1.
a)
nel
primo comma la parola:
"contravvenzioni"
è sostituita dalla seguente:
"violazioni"
;
b)
il è abrogato.
2.
L'
art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è sostituito dal seguente:
Art. 14
1.
I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
.
3.
Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'.
Art. 6.
Riposo domenicale e settimanale
1.
L'
art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:
Art. 27
(Sanzioni amministrative). -
1.
Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli
articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21
della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
.
Art. 7.
Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali
1.
Il
primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, è sostituito dal seguente:
Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
.
Art. 8.
Libretto di lavoro
1.
a)
il
primo ed il secondo comma
sono sostituiti dai seguenti:
L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.
;
b)
il
quarto comma è sostituito dal seguente:
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.
.
Art. 9.
Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi
1.
Il
secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, è sostituito dal seguente:
Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
.
2.
Art. 10.
Prospetti paga
1.
L'
art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente:
Art. 5
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.
.
Art. 11.
Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza
1.
L'
art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente:
Art. 11
1.
Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
2.
Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.
.
Art. 12.
Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi
1.
L'
art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, è sostituito dal seguente:
Art. 6.
1.
Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
.
2.
Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'.
Art. 13.
Minimi di trattamento economico e normativo
1.
L'
art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è sostituito dal seguente:
Art. 8.
1.
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
.
Art. 14.
Contratto di lavoro a tempo determinato
1.
L'
art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
Art. 7.
1.
Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
.
Art. 15.
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
1.
L'
art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
Art. 195.
1.
I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.
.
Art. 16.
Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane
1.
L'
art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, è sostituito dal seguente:
Art. 2.
1.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.
.
Art. 17.
Autorità competente
1.
L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente titolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.
Art. 18.
Disposizioni transitorie
1.
Le disposizioni del presente titolo che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2.
Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
Capo II
ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO
Art. 19.
Definizioni
1.
Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo, si intende per:
a)
contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;
b)
organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.
2.
La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'
art. 60, primo comma, e 127
, in relazione all', nonchè degli
articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale
.
Art. 20.
Prescrizione
1.
Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2.
Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3.
Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4.
Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
Art. 21.
Verifica dell'adempimento
1.
Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2.
Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma.
3.
Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
Art. 22.
Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza
1.
Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2.
Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.
Art. 23.
Sospensione del procedimento penale
1.
Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'
art. 21, commi 2 e 3
.
2.
Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il nuovo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
3.
La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 24.
Estinzione del reato
1.
La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
2.
Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
3.
L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Art. 25.
Norme di coordinamento e transitorie
1.
Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.
2.
Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Capo III
SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
E DI IGIENE DEL LAVORO
Art. 26.
Sanzioni penali
1.
L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498, è così modificato:
a)
il
primo comma è sostituito dal seguente:
L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.
.
b)
nel
terzo comma le parole:
"ai sensi dell'art. 162 del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti:
.
2.
Nel
primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole:
"con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
.
3.
Nel
primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole:
"a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
4.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle parole:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
5.
Nel
primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole:
"con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle parole:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni"
.
6.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione"
.
7.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"
.
8.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle parole:
"con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
9.
a)
nella
lettera a), le parole:
"da lire 50.000 a lire 100.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione"
.
10.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"
.
11.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
12.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
13.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
14.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
15.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"
.
16.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"
, e il è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
;
d)
la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
d)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 26, 33, primo comma e 34
.
.
17.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni"
.
18.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"
.
19.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"
, e il è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
;
d)
la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
d)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 12, 38, terzo comma, e 67
.
.
20.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
21.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"
.
22.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"
, e il è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
;
d)
la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
d)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 17, primo comma, e 34
.
.
23.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
24.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila"
, e l è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"
.
25.
Nel
primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole:
"con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
26.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"
, e il è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000"
sono sostituite le seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
;
d)
la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
d)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'
articolo 21, primo e secondo comma
.
.
27.
Nell'
art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole:
"con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni"
.
28.
Nell'
art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole:
"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni"
.
29.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni"
, e il è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
;
c)
la
lettera c), è sostituita dalla seguente:
c)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 21, secondo comma.
.
30.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila"
, e il è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"
.
31.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
32.
Nell'
art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole:
"con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila"
.
33.
Nel
primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole:
"con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a quindici giorni con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"
.
34.
Nel
primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni"
.
35.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni"
.
36.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
37.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"
.
38.
Nell'
art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole:
"con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni"
.
39.
Nel
primo comma dell'art. 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole:
"con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni"
.
40.
Nel
primo comma dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706, le parole:
"con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
.
41.
a)
nel
numero 1), le parole:
"con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni"
;
b)
nel
numero 2), le parole:
"con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni"
;
c)
nella
lettera a) del numero 3), le parole:
"con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni"
;
d)
nella
lettera b) del numero 3), le parole:
"con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
.
42.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire 12.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire quarantotto milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire ventiquattro milioni"
.
43.
a)
nella
lettera a), le parole: "
con l'ammenda da lire 600.000 a lire 900.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni"
, e il secondo periodo è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni"
.
44.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila"
.
45.
a)
nel
primo comma, le parole:
"con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni"
;
b)
il è abrogato.
46.
L'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:
a)
nel
terzo comma, le parole:
"con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
;
b)
nel
quarto comma, le parole:
"l'ammenda è da lire 24.000 a lire 120.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
.
47.
L'art. 175 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:
a)
nel
primo comma, le parole:
"con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"
;
b)
il è abrogato.
48.
Nel
secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole:
"con un'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"
.
49.
Il
secondo comma dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
.
50.
Nell'
art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole:
"con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni"
.
51.
Nell'
art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole:
"con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire centomilioni"
.
52.
Nell'
art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire quarantamilioni"
.
53.
Nell'
art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole:
"con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ottomilioni"
.
54.
Nell'
art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole:
"con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilioni"
.
Art. 27.
Altre sanzioni penali
1.
Nell'
art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, le parole:
"con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione"
.
2.
a)
nel
comma 1, alla lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni"
, e l'ultimo periodo è soppresso;
b)
nel
comma 1, alla lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000"
, sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"
;
c)
nel
comma 2, le parole:
"con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni"
;
d)
nel
comma 3, le parole:
"con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"
.
3.
Nel
comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole:
"con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni"
.
4.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire cinquantamilioni"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni"
;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire seimilioni a lire quindicimilioni"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole
"con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni"
.
5.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire tremilioni a lire diecimilioni"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire diecimilioni"
;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire un milione a lire tremilioni"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni"
.
6.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni"
;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"
.
7.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni"
;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire unmilione"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni"
.
8.
Nel
comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le parole:
"con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire quarantamilioni"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quarantamilioni"
.
9.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire ottomilioni a lire ventunomilioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire ventunomilioni"
, e il secondo periodo è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni o con l'arresto da uno a sei mesi"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindicimilioni"
;
c)
nella
lettera c), le parole:
"con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni"
.
10.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire quattromilioni a lire dodicimilioni o con l'arresto da due mesi a otto mesi"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici milioni"
, e l' è soppresso;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni o con l'arresto da uno a sei mesi"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni"
.
11.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire seicentomila a lire duemilioni"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni"
;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"
.
12.
a)
nella
lettera a), le parole:
"con l'ammenda da lire unmilione a lire seimilioni"
sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni"
;
b)
nella
lettera b), le parole:
"con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila"
sono sostituite con le seguenti:
"con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni"
;
13.
a)
nella
lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole:
"con l'arresto fino a un mese o"
;
b)
nella
lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole:
"con l'arresto fino a quindici giorni o"
.
Art. 28.
Rifiuto di fornire notizie
1.
Nel
settimo comma dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, le parole
"sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire seicentomila"
sono sostituite dalle seguenti:
"sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione"
.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
Visto, il Guardasigilli: BIONDI