19.
Note all'art. 26:
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge 22 marzo
1908, n. 105, sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498 (relativo all'abolizione del lavoro notturno dei fornai), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 7. - L'esercente che contravviene alle norme della
presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.
In caso di recidiva, e fermo il disposto dell'art. 99
del codice penale, il giudice può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.
Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi
dell'art. 162- bis del codice penale e la contravvenzione constatata costituisca violazione di norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto.
Il prefetto, valutate le circostanze, può disporre la
sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.
Durante il periodo di sospensione l'esercente è
obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".
- Per il testo dell'art. 162-bis del codice penale
vedere nota all'art. 24.
- Il testo vigente dell'art. 8 del R.D.L. 23 dicembre
1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 881 (che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 8. - L'impiego del fosforo bianco (giallo nella
fabbricazione dei fiammiferi, la vendita, il deposito e l'esposizione a scopo di vendita di fiammiferi fabbricati col fosforo bianco (giallo) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Il solo fatto di opporsi al sequestro e alla confisca
dei fiammiferi fabbricati o tenuti in deposito o in vendita, o delle paste preparate in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, è punito con la multa da lire ventimila a lire duecentomila.
Il rifiuto di libero accesso agli incaricati della
vigilanza, e del prelevamento del campione a termini dell'art. 5, nonchè la inosservanza dell'ordine prefettizio di chiusura dello stabilimento, sono puniti con l'ammenda da lire quattromila a lire quattrocentomila".
- Il testo vigente dell'art. 69 del R.D. 9 gennaio 1927,
n. 147 (relativo all'approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 69 (Contravvenzioni). - Le contravvenzioni alle
disposizioni del presente regolamento sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
- Il testo vigente dell'art. 389 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
e dai dirigenti). - I datori di lavoro e dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276, secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;
c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme".
- Il testo vigente dell'art. 390 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 390 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e
dai commercianti). - I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonchè gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.".
- Il testo vigente dell'art. 391 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 391 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e 346 ultimo comma, nonchè per non avere esercitato ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5 primo comma, nonchè per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.
- Il testo vigente dell'art. 392 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 392 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I
lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, lettere d) ed e), 34, lettere a) e b), 47 primo comma, 218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, lettere a), b) e c), 19, 20, lettere a), b) e c), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma, e 388 primo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio
1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 77 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 15, 17, 24 primo comma, 27 primo comma, 29 quarto comma, 41, 49 secondo comma, 56 primo comma, 57 primo e secondo comma, 67 primo e secondo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 sesto comma, 10, 11, 13, 20, primo, secondo e terzo comma, 23 primo e secondo comma, 25, 26, 28 primo comma, 35, 36, 40, 42, 43, 44, 49 primo comma, 55, 56 secondo, terzo e quarto comma, 57 terzo comma, 58, 59, 60 quarto comma, 62 secondo comma, 70, 72 primo comma, 73 primo comma, 75.".
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme.".
- Il testo vigente dell'art. 78 del D.P.R. 7 gennaio
1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 78 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 15, 36 ultimo comma, 37 primo comma, 67 primo e secondo comma, nonchè per non avere esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, terzo e quinto comma, 17, 39 secondo e quinto comma, 46, 48, 52 terzo ed ultimo comma, 53 primo, secondo ed ultimo comma, 54, 73 secondo e terzo comma, nonchè per non aver esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.".
- Il testo vigente dell'art. 79 del D.P.R. succitato,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 79 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 47;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10 primo comma, 18, 38 secondo e terzo comma, 54 quarto comma, 57 quinto comma, 60 ultimo comma, 62 primo comma, 73 terzo comma.".
- Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, reca: "Norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.".
- Il testo vigente dell'art. 53 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 53 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 secondo comma, 7 primo, secondo, terzo e quarto comma, 9, 13, 14 primo e secondo comma, 15, 16, 17, 18, 20, 23 primo e secondo comma, 24 primo e secondo comma, 29 primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma, 30, 31 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32 primo, secondo, terzo e quinto comma, 33, 34 primo comma, 35, 36 primo, secondo e terzo comma, 37;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, 6 primo comma, 8, 10, 11, 14 terzo comma, 22, 24 quarto comma, 27 primo comma, 28 secondo e terzo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 19, 21, 52.".
- Il testo vigente dell'art. 54 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 54 (Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai
fornitori). - I costruttori e i fornitori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 primo, secondo e terzo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 42 primo comma, 51, 52;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42, secondo e terzo comma".
- Il testo vigente dell'art. 55 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 55 (Contravvenzioni commesse dai committenti). - I
committenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 43 secondo comma, 44, 47, 48, 50;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42 primo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42, secondo e terzo comma".
- Il testo vigente dell'art. 56 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 56 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 quarto e sesto comma, 10, 11, 12, 22 primo, secondo, terzo e quarto comma, 23 primo, secondo e terzo comma, 24 primo, secondo e terzo comma, 25 primo, secondo, terzo e quarto comma, 29 primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e nono comma, 30 primo e terzo comma, 31 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32 primo e secondo comma, 33, 34, 35 terzo comma, 36, 37, 38;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 24 quarto comma, 26, 28 primo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 57 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 57 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 primo, quarto e quinto comma, 10, 12, 13 secondo comma, 22 primo e terzo comma, 23 terzo e quarto comma, 24 secondo e terzo comma, 25 quinto comma, 29 quarto, sesto, settimo e nono comma, 31 primo, secondo e sesto comma, 32 quarto comma, 34, 36 primo, secondo e quinto comma, 37 secondo e terzo comma, 38 secondo, quarto e quinto comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da lire duecentomila a lire ottocentomila per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 24 quarto comma, 26, 28 primo comma.".
- Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca: "Norme generali
per l'igiene del lavoro".
- Il testo vigente dell'art. 58 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera c), 6 primo e terzo comma, 7 primo e terzo comma, 8, 9 primo comma, 10 primo, terzo, quarto e quinto comma, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20, 21 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 22, 23 primo e terzo comma, 25, 52. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 6 quarto comma, 21 sesto e settimo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera b), 10 secondo e sesto comma, 11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo comma, 18 secondo comma, 19, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 secondo e terzo comma, 40, 41 primo e secondo comma, 43, 44, 45, 46, 47 primo comma, 48 primo e secondo comma, 50 primo comma, 51 primo comma, 53, 55, 65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 14 secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e quarto comma, 48 terzo comma, 51 secondo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera d), 7 secondo comma, 9 secondo comma, 15, 31 secondo comma, 32, 39, 42 primo e secondo comma, 54 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 31 primo e secondo comma, 33 terzo comma;
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a
lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33 primo comma e 34.".
- Il testo vigente dell'art. 59 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 59 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 9 primo comma, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9 secondo comma, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma".
- Il testo vigente dell'art. 60 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 60 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettere a), b) e c), 38 quinto comma, 41 quarto comma".
- Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, reca: "Norme per le prevenzioni degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo".
- Il testo vigente dell'art. 105 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 105 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 33, 34, 35 primo e secondo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 42 primo comma, 46 primo comma, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 secondo comma, 55, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 84 primo comma, 89, 95, 96, 97 primo e secondo comma, 99, 100, 101, 102. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 30 ultimo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11, 18, 22, 24, 26 primo comma, 27 primo, terzo quarto e quinto comma, 28, 31, 32 primo, secondo e terzo comma, 36, 37, 40, 45 secondo comma, 53, 57, 61, 62, 63 primo e terzo comma, 64, 65 lettere a), c) e d); 66, 68, 69, 81, 82, 83, 85, 86, 87 primo e secondo comma, 88, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo e nono comma, 90, 91, 92, 94 primo, secondo e quarto comma, 103, 104. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 88 sesto comma, 94 terzo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9 e 25 primo e quinto comma, 26 secondo comma, 44, 46 secondo comma, 54, primo comma, 56, 58, 59, 60, 63 secondo comma, 93;
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 38, terzo comma e 67.".
- Il testo vigente dell'art. 106 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 106 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 19, 45, 47, 48, 49 primo, secondo e terzo comma, 50, 75 lettere a) e c), 77 terzo comma, 79, 80;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 25 terzo e quarto comma, 27 quarto comma, 28 secondo e terzo comma, 58 primo comma, 59, 65 lettere a), c) e d), 76, 85, quinto comma.".
- Il testo vigente dell'art. 107 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 107 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 28, secondo comma, 47 secondo comma, 75 lettera c) 100 terzo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 12 primo comma, 25 secondo comma, 27 secondo comma, 58 secondo comma, 64 primo comma, 65 lettera b), 88 settimo comma".
- Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, reca: "Norme per le prevenzioni degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa".
- Il testo vigente dell'art. 41 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 41 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dirigenti). - I datori di lavoro ed i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, 5, 6 primo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 8, 11, 14, 21 primo e terzo comma, 22, 25, 28, 29, 30 lettere a), b), c), d), del primo comma, terzo comma, 31, 33, 36 primo e terzo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 12 quinto comma, 21 secondo comma, 36 secondo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 9, 12 primo e terzo comma, 13, 18, 23, 24, 26, 27 primo e terzo comma, 32, 37 primo e terzo comma, 38, 40 secondo e terzo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 19 primo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 secondo comma, 10, 12, quarto comma, 15, 16, 20, 27 secondo e quarto comma, 35 secondo comma, 39;
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, primo comma, e 34.".
- Il testo vigente dell'art. 42 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 42 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 22 primo comma, 28, 31 secondo comma, 40 primo e secondo comma;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 20, nonchè per non avere esercitata la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme di cui all'art. 37 quarto e quinto comma.".
- Il testo vigente dell'art. 43 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 43 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per
l'inosservanza delle norme di cui all'art. 40, primo comma; b) con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17 secondo comma, 19 secondo comma, 37 quarto e quinto comma.".
- Il testo vigente dell'art. 44 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 44 (Contravvenzioni commesse dai medici). - I medici sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 secondo comma, 35 primo comma.".
- Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione.".
- Il testo vigente dell'art. 23 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 23 - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 secondo comma, 5, 6, 11 primo comma, 12, 15, 17, 20;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 11, secondo e terzo comma, 14, 22;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19;
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, primo e secondo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 24 - I costruttori, i noleggiatori ed i concedenti sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 2 primo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 25 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 25 - Gli esercenti l'attività di stampa di copie positive di film sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 2 secondo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 26 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 26 - I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 secondo e terzo comma, 13, 17;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 14;
c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, secondo comma.".
- Il testo vigente dell'art. 27 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 27 - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 13;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 10, 21 terzo comma".
- Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici".
- Il testo dell'art. 22 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 22 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 10 primo e terzo comma; b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20, 21".
- Il testo vigente dell'art. 23 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 23 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 6".
- Il testo vigente dell'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 24 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori). - I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 3 secondo, quarto e quinto comma".
- Il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 reca: "Norme di polizia delle miniere e delle cave".
- Il testo vigente dell'art. 681 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 681. - È punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni la violazione delle norme di cui agli articoli 6 primo comma, 24 primo comma, 28 primo comma e 133".
- Il testo vigente dell'art. 682 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 682. - I direttori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 128 primo, terzo e quarto comma, 374, 415, 417, 421 secondo comma, 479 primo comma, 656 primo e secondo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 104, 108 primo comma, 125 primo comma, 155 primo comma, 262 primo comma, 276, 279 secondo comma, 280, 294, 297, 324, 333 secondo e terzo comma, 429 primo comma, 430 primo comma, 432, 454, 457 primo e secondo comma, 471 primo comma, 492, 507 primo e sesto comma, 508, 521 primo comma, 528, 541, 561, 589 primo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 54, 66 secondo comma, 233, 241, 253, 265 primo comma, 266, 408 primo comma lettera a), 409 primo comma, 506, 520, 534, 602 primo e secondo comma". - Il testo vigente dell'art. 683 del D.P.R. 9 aprile
1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 683. - I capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti sono puniti:
a) con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 421 secondo comma, 479 primo comma e 576 secondo comma, nonchè per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera a) dell'articolo seguente;
b) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 125 primo comma, 155 primo comma, 251 secondo comma, 276, 333 secondo e terzo comma, 410, 414 secondo comma, 444 secondo comma, 445 primo comma, 454, 471 terzo comma, 514 esclusa la disposizione dell'ultimo comma, 521 primo comma, 561, 589 primo comma, nonchè per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera b) dell'articolo seguente;
c) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 241 primo comma, 248, 272, 274 primo comma, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 437, 447, 455 primo e secondo comma, 517, 523 primo comma, nonchè per non avere esercitato da dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per l'osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera c) dell'articolo seguente".
- Il testo vigente dell'art. 684 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 684. - I lavoratori sono puniti:
a) con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni, qualora il fatto non costituisca reato più grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 479 primo comma e 576 primo comma;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per la violazione delle norme di cui agli articoli 9 lettere d) ed e), 207, 256 primo comma, 422 e 425 primo e secondo comma;
c) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per la violazione delle norme di cui agli articoli 248, 272 primo comma, 277, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 337, 443, 455 primo comma, 513, 516".
- Il testo vigente dell'art. 685 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 685. - Fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, chiunque violi le norme di cui agli articoli 94 primo comma, 140, 333 primo comma, 335 secondo e terzo comma, 526 primo comma, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".
- Il testo vigente dell'art. 686 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 686. - I direttori, i capi servizi, i sorveglianti e gli altri preposti, nonchè i lavoratori che non ottemperino alla diffida o ad altro provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario o del capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, emanato in applicazione del presente decreto, sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni. La stessa pena si applica nel caso di inosservanza dei provvedimenti emanati dal prefetto in applicazione del presente decreto".
- Il testo vigente dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706, recante "Impiego della biacca nella pittura", come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 13. - Salve le maggiori sanzioni previste dal codice penale, sono puniti per l'inosservanza delle norme previste nella presente legge, con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, i datori di lavoro, i produttori e commercianti".
- Il testo vigente dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, recante: "Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative", come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 12. - Salve le maggiori sanzioni previste dal codice penale:
1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 8;
3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni per l'inosservanza della norma di cui all'art. 10, primo e terzo comma;
b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 10, secondo comma".
- Il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, reca: "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare"
- Il testo vigente dell'art. 133 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 133 (Contravvenzioni commesse da datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori delle miniere). - I datori di lavoro, i dirigenti, i direttori delle miniere sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire sessanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 20, primo comma, 61, lettera a), 62, quarto comma, 65, primo comma, 66, primo comma, 67, lettere a) e b), 68, 69, 70, primo comma, 75, primo comma, 77, settimo comma, 79, primo comma, 80, primo e secondo comma;
b) con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire quarantotto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 18, quarto comma, 19, 21, primo comma, 22, 24, primo comma, 25, 61, lettera c), 62, secondo comma, 65, terzo comma, 67, lettera c) 72, ultimo comma, 74, 77, primo comma, 78, primo, quarto e quinto comma, 81, primo comma;
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire ventiquattro milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme contenute nei capi IV e VIII della presente legge".
- Il testo vigente dell'art. 134 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 134 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 61, lettere d) ed e), 62, primo e secondo comma, 67, lettere a) e b);
b) con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 61, lettere a), b), c);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme di cui ai capi IV e VIII della presente legge".
- Il testo vigente dell'art. 135 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 135 (Contravvenzioni commesse da lavoratori). - I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 29, lettere b), d), e), 64, lettere b), d), e);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 29, lettere a), c), 64, lettere a), c), 65, secondo comma".
- Il testo vigente dell'art. 136 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 136 (Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici autorizzati). - Gli esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica ed i medici autorizzati incaricati della sorveglianza medica, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni per l'inosservanza delle norme contenute nei capi IV e VIII della presente legge".
- Il testo vigente dell'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 139. - È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".
- Il testo vigente dell'art. 175 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 175. - Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'art. 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione".
- Il testo vigente dell'art. 246 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 246. - La spesa per i certificati-denuncia e quelli per i certificati di continuazione e termine della malattia è a carico dell'Istituto assicuratore, il quale corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che, trattandosi del primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'art. 239, non ne trasmette copia all'autorità di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
- La legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro".
- Il testo vigente dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 16. - L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenta da lire duecentomila a lire un milione.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204".
- L'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, prevede il divieto di adibire le donne (tranne quelle che svolgono mansioni direttive e quelle addette ai servizi sanitari aziendali) al lavoro, nelle aziende manifatturiere e artigianali, dalle ore 24 alle ore 6.
- Il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, reca: "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale".
- Il testo vigente dell'art. 90 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 90 (Sanzioni). - È punita con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni la violazione degli articoli 53, 54, 61 terzo e quarto comma, 75 quinto comma, 78 sesto comma e 79 sesto comma in caso di inizio della produzione senza la prescritta autorizzazione; 75 ultimo comma, 78 ultimo comma e 79 ultimo comma in caso di dichiarazione non veritiera, 80".
- Il testo vigente dell'art. 91 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 91 (Sanzioni). - È punita con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire centomilioni la violazione degli articoli 24, primo e secondo comma; 26, terzo, quarto e quinto comma; 27, primo, terzo e quarto comma; 35, primo, secondo e terzo comma; 36; 38; 45, primo comma; 46, 50, 51, 52, primo, terzo e quarto comma; 61, primo e secondo comma; 62, primo e secondo comma; 63, secondo comma".
- Il testo vigente dell'art. 92 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 92 (Sanzioni). - È punita con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire quarantamilioni la violazione degli articoli 8, secondo comma; 15; 18, primo comma; 19, primo comma; 27, secondo comma; 42, primo e secondo comma; 43; 48; 72, primo, secondo e terzo comma; 73".
- Il testo vigente dell'art. 93 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 93 (Sanzioni). - È punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ottomilioni la violazione degli articoli 5, terzo comma; 6, primo, sesto e settimo comma; 7, primo comma; 8, ottavo comma; 9, quarto, quinto e sesto comma; 10, ultimo comma;
12; 13; 16, secondo comma; 30; 31; 35, quarto comma; 42, terzo e quarto comma; 44; 55; 57; 58; 59; 62; terzo comma;
68".
- Il testo vigente dell'art. 94 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 94 (Sanzioni). - È punita con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilionila violazione degli articoli 5, secondo
comma; 6, quarto, quinto, e ottavo comma; 7, quinto comma;
8, terzo comma; 9, ottavo e nono comma; 18, secondo comma;
41, primo comma; 42, quinto comma; 45, terzo comma; 56; 65; 70; 71; 72, quarto comma; 74; 75, terzo comma; 78, secondo comma; 79, secondo comma ed ogni altra violazione di precetti stabiliti dal presente decreto non altrimenti sanzionati".