Per i delitti preveduti nel è soppressa la pena di morte.
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
10 agosto 1944
, n. 224
Abolizione della pena di morte nel Codice penale.
UMBERTO DI SAVOIAPRINCIPE DI PIEMONTELUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNOIn virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Codice penale, approvato con R. Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.
Nel caso preveduto nell' il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.
Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici penali militari e del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 10 agosto 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI
- TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 settembre 1944Registro giustizia n. 1, foglio n. 179. - Testa