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LEGGE 17 luglio 1942, n. 907 - Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.
LEGGE
17 luglio 1942
, n.
907
Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
TITOLO I.
MONOPOLIO DEL SALE.
CAPO I.
ESTENSIONE DEL MONOPOLIO.
Art. 1.
Oggetto del monopolio.
La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la raccolta, introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.
Art. 2.
Definizione del sale agli effetti fiscali.
Agli effetti di questa legge è considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio 9,8 per cento.
Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio del Regno, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti che contengono cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento.
CAPO II.
DEROGHE AL DIVIETO DI PRODUZIONE.
Art. 3.
Estrazione e fabbricazione di sali da parte di privati.
L'amministrazione dei Monopoli può autorizzare la estrazione del sale dai giacimenti o dall'acqua di sorgenti, del territorio del Regno soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21.
Può anche autorizzare la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio del Regno soggetto a monopolio, purché la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei Monopoli, alle condizioni da essa stabilite volta per volta.
La coltivazione dei fondi saliferi affidata a privati nel territorio del Regno soggetto a monopolio è esercitata secondo le norme speciali emanate dall'Amministrazione dei Monopoli.
Art. 4.
Estrazione del sale a scopi terapeutici.
L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegare e vendere, esclusivamente, a scopo igienico o curativo.
L'autorizzazione è data a chi dimostri di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.
Sul cloruro sodico contenuto nei sali e sulle miscele è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.
L'Amministrazione può sempre disporre che i detti sali o le miscele saline siano resi inadatti ad uso commestibile mediante trattamento da essa determinato, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
Art. 5.
Preparazione di sale speciale per l'esportazione.
L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare la preparazione per l'esportazione di sali speciali da tavola con sale da essa venduto a prezzo speciale.
Art. 6.
Produzione del cloruro di sodio chimicamente puro.
La produzione e la vendita del cloruro di sodio chimicamente puro sono consentite, a condizione che esso sia fabbricato con l'impiego di sale raffinato ceduto dall'Amministrazione del Monopolio e sia destinato a scopi scientifici o terapeutici.
CAPO III.
DEROGHE AL DIVIETO DI INTRODUZIONE.
Art. 7.
Introduzione di sale per le industrie.
Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio del Regno soggetto a monopolio, prevedute nei
commi primo e secondo dell'art. 20,
possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei Monopoli ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il consiglio di Amministrazione dei Monopoli.
Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio del Regno soggetto a monopolio prevedute nei
commi primo e secondo dell'art. 21
, possono introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato soltanto nella quantità occorrente per le rispettive industrie.
Art. 8.
Cautele per l'introduzione del sale indicato nel precedente articolo.
Il sale direttamente introdotto dagli esercenti le industrie indicate nell'articolo precedente deve essere, a spese dei detti esercenti, reso inadatto ad uso commestibile con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla Amministrazione dei Monopoli. Le operazioni all'uopo necessarie possono essere compiute sia nei luoghi di produzione, sia negli stabilimenti nei quali il sale deve essere impiegato.
L'Amministrazione può dispensare dall'obbligo di rendere il sale non commestibile gli stabilimenti industriali che offrono garanzia per l'esercizio della vigilanza.
Art. 9.
Introduzione di sale per stabilimenti industriali nei punti franchi e negli stabilimenti a regime di deposito franco.
Gli stabilimenti industriali situati nei punti franchi e gli stabilimenti a regime di deposito franco possono introdurre direttamente dalle isole non soggette a monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, il sale occorrente allo esercizio della loro industria, in esenzione da diritto di monopolio.
Art. 10.
Introduzione di sale per uso personale.
L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare, esclusivamente per uso personale, la introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio, di sali speciali da tavola, nella quantità non eccedente 5 chilogrammi, col pagamento di un diritto di monopolio nella misura del 150 per cento del prezzo fissato per la vendita al pubblico del sale superiore da tavola.
Art. 11.
Introduzione di sale estratto da acque minerali e da sorgenti per uso igienico e curativo.
L'autorizzazione, indicata nel precedente articolo, può essere data senza limitazione di quantità per il sale estratto per uso igienico o curativo da acque minerali o da sorgenti.
Il diritto di monopolio è dovuto sull'intera quantità di cloruro di sodio contenuta nei detti sali, ed è pari al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.
Art. 12.
Introduzione di tipi speciali di sale alimentare.
Fuori del caso preveduto nell'articolo 10, l'introduzione di tipi speciali di sale alimentare può essere autorizzata dall'Amministrazione dei Monopoli purché la vendita ne sia fatta per mezzo dell'amministrazione medesima ed alle condizioni da essa stabilite.
Art. 13.
Introduzione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale.
Può essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale, anche se non siano destinati a scopo alimentare o curativo.
Sulla quantità di cloruro sodico contenuta nei detti prodotti è dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale.
Art. 14.
Introduzione degli estratti di carne o di vegetali, dei brodi condensati salati, delle minestre preparate e dei condimenti.
Gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati, le minestre preparate e i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.
Sulla intera quantità di cloruro sodico contenuta o che si può ottenere è dovuto un diritto di monopolio in misura eguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.
Art. 15.
Introduzione del presame o caglio.
Il presame o caglio, contenente più del 25 per cento di cloruro di sodio, è ammesso all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio. Sulla intera quantità di cloruro di sodio in esso contenuta e dovuto un diritto di monopolio, nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.
Art. 16.
Introduzione del cloruro di sodio puro.
L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare l'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio del cloruro di sodio puro destinato, per uso scientifico, a laboratori chimici di pubblici istituti. L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio, nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.
Art. 17.
Introduzione dei sali potassici.
Gli istituti agrari autorizzati dal Ministero per le finanze possono introdurre nel territorio del Regno soggetto a monopolio, in esenzione da diritto di monopolio, sali potassici, anche se contengono oltre il 25 per cento ma non più del 50 per cento di cloruro di sodio, purché siano impiegati esclusivamente per concimazione agricola.
Art. 18.
Introduzione dei colori.
I colori di qualsiasi sorta, che non contengono più del 50 per cento di cloruro di sodio, ed i colori organici sintetici, anche se contengono più del 50 per cento di cloruro di sodio, sono ammessi all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio. Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento è dovuto un diritto di monopolio, nella misura eguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.
CAPO IV.
DELLA VENDITA.
Art. 19.
Prezzo dei sali.
I prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili e quelli dei sali destinati ad uso delle attività agricole e industriali indicate nell'articolo 20 sono stabiliti con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 20.
Vendita di sale a prezzi speciali.
Il sale è venduto a prezzi speciali alle industrie:
della salagione dei pesci;
della salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati all'esportazione;
della pastorizia;
della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti della birra;
della preparazione del presame o caglio;
della preparazione delle pelli;
della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;
della tintoria;
della incubazione dei bachi da seta.
Lo stesso trattamento può essere esteso con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ad altre industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza.
Art. 21.
Vendita di sale a prezzo industriale.
Il sale comune è venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto ministeriale, sentito il consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato, alle industrie aventi per oggetto:
la produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;
la riduzione dei minerali e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;
la riduzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;
la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;
la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluosilicato sodico;
la fabbricazione della gomma sintetica.
Lo stesso trattamento può essere esteso con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ad altre industrie assimilabili a quelle indicate nella disposizione precedente per la loro natura o per la loro importanza economica o perché riconosciute di speciale interesse per l'economia del paese.
Art. 22.
Sale per esperimenti industriali.
L'Amministrazione dei Monopoli può vendere il sale a prezzo speciale e industriale quando occorre per importanti esperimenti di nuove industrie o di nuovi processi industriali.
Art. 23.
Agevolazioni per la esportazione dei prodotti salati.
Per le carni salate, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero dal territorio del Regno soggetto a monopolio, è conceduta la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale nella misura e per le quantità stabilite con decreto Reale, d a emanare su proposta del Ministro per le finanze. Il decreto Reale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Con decreto Reale, da emanare ai sensi della disposizione precedente, la stessa agevolazione può essere accordata ad altri prodotti esportati.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle provviste di bordo.
Art. 24.
Agevolazioni per la esportazione dei sali e delle miscele saline ad uso igienico e curativo.
Sul cloruro sodico contenuto nei sali e nelle miscele saline estratte dalle acque minerali a scopo igienico o curativo, che sono esportati all'estero, è restituito il diritto di monopolio pagato a norma dell'art. 4.
CAPO V.
TUTELA PREVENTIVA DEL MONOPOLIO.
Art. 25.
Vigilanza intorno alle saline.
Intorno alle saline situate nel territorio del Regno soggetto a monopolio, per la estensione di dieci chilometri, a partire dal perimetro di esse, è stabilita una speciale zona di vigilanza.
Art. 26.
Divieto di accesso alle saline.
Senza il permesso dell'Amministrazione dei Monopoli è vietato l'introdursi nel perimetro delle saline delimitato da apposite tabelle.
Art. 27.
Trasporto, deposito e detenzione dei sali.
I sali che vengono trasportati o comunque detenuti, entro la zona di vigilanza delle saline e la zona di vigilanza doganale, in quantità eccedente i cinque chilogrammi, sono soggetti a bolletta di legittimazione.
Fuori delle zone suddette, il trasporto, il deposito e la detenzione di sali, in quantità superiore ai cinquanta chilogrammi, sono sottoposti allo stesso vincolo.
Art. 28.
Rilascio della bolletta di legittimazione.
La bolletta di legittimazione prescritta dall'articolo precedente è rilasciata soltanto a chi provi di aver acquistato sali dagli organi autorizzati alla vendita dall'Amministrazione dei Monopoli.
Art. 29.
Validità della bolletta di legittimazione.
La bolletta di legittimazione per il trasporto è valida soltanto per raggiungere il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.
Il termine di validità della bolletta di legittimazione per il deposito e la detenzione non può eccedere la durata di quattro mesi.
Art. 30.
Introduzione dei sali nei depositi franchi e nei punti franchi.
È vietato introdurre sali nei depositi franchi.
L'introduzione ed il deposito del sale nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 31.
Deposito dei sali in talune zone di vigilanza doganale della Sicilia.
Nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, è vietato tenere depositi di sale.
Sono esclusi dal divieto:
i depositi delle saline in regolare coltivazione;
i centri di popolazione agglomerata non inferiore ai diecimila abitanti.
L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare depositi di sale anche in altre località delle dette zone di vigilanza.
Non sono considerate deposito le quantità di sale tenute dai venditori al minuto per il normale consumo della loro azienda.
Art. 32.
Transito dei sali, divieto del trasporto di sale dai luoghi non soggetti a monopolio in quelli che vi sono soggetti.
Il transito dei sali nel territorio del Regno soggetto a monopolio è permesso alle condizioni e con le cautele stabilite nel regolamento.
I sali non possono essere trasportati dal territorio del Regno non soggetto a monopolio in altri luoghi che vi sono soggetti, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.
Art. 33.
Cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna.
Il trasporto dei sali in cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna è soggetto alla bolletta di cauzione secondo la legge doganale.
Art. 34.
Approdo ed ancoraggio di navi cariche di sale.
Le navi caricate in tutto o in parte di sale non possono, eccetto il caso di forza maggiore, approdare, ancorare, prendere terra e mettersi in comunicazione con la spiaggia, tranne che nei porti stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Non è considerata parte del carico la provvista di bordo.
Art. 35.
Caricamento, scaricamento, ancoraggio e partenza delle navi.
Il caricamento, lo scaricamento del sale, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle navi con carico totale o parziale di sale sono soggetti alle disposizioni della legge doganale, tranne per quanto riguarda la presentazione del manifesto, la quale deve avvenire entro le do dici ore da quella dell'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo, per forza maggiore, nei porti dove non è permesso lo sbarco.
Art. 36.
Provviste di bordo delle navi ancorate.
Il sale costituente la provvista di bordo delle navi ancorate nelle acque territoriali deve essere posto sotto suggello e chiuso in un luogo sicuro delle navi o depositato nei magazzini della dogana per essere verificato il giorno della partenza.
Art. 37.
Trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione dei Monopoli.
Prima dell'inizio del caricamento del sale in una nave che lo trasporti per conto dell'Amministrazione dei Monopoli, deve essere accertato, a cura degli agenti di finanza, che le stive possano essere efficientemente chiuse dopo la esecuzione del carico.
A carico ultimato, è accertata, con altra visita, la chiusura dei boccaporti e di tutti gli accessi alle stive, nelle quali è Stato caricato il sale. Le dette chiusure debbono essere suggellate o piombate e l'integrità dei suggelli o dei piombi deve essere controllata all'arrivo.
Con apposito verbale, redatto in contraddittorio col comandante della nave e da allegare al manifesto di carico, sono descritte le caratteristiche dei piombi o suggelli ed è fatta menzione delle formalità compiute alla partenza della nave.
Art. 38.
Trasporti marittimi del sale per conto di privati.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai trasporti marittimi per conto di privati con navi a carico completo di sale.
Se la nave è caricata solo parzialmente di sale, l'obbligo della chiusura e del suggellamento dei boccaporti e di ogni altra comunicazione è limitato alle stive nelle quali il sale è chiuso.
Quando la spedizione del sale è fatta a mezzo di sacchi o di altri recipienti, ciascuno di questi deve essere suggellato o piombato prima della partenza della nave.
Art. 39.
Attingimento di acqua da sorgenti e polle salve ed esportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare.
È vietato di attingere, senza l'autorizzazione dell'amministrazione del monopoli, acqua dalle sorgenti e dalle polle salse e di asportare sabbie marine o terre salifere.
È vietata l'asportazione dell'acqua del mare quando può ledere interessi del monopolio, negli altri casi l'asportazione è permessa con l'osservanza delle disposizioni del regolamento.
Art. 40.
Divieto di cessione dei sali venduti a prezzo speciale o industriale.
Non possono essere ceduti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli i sali venduti a prezzo speciale o a prezzo industriale. I detti sali non possono essere adoperati per uso diverso da quello per cui furono venduti dall'Amministrazione dei Monopoli.
Art. 41.
Trasporto del sale dalla Sicilia e dalla Sardegna.
Quando il trasporto marittimo dei sali dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalle isole minori ad esse adiacenti, qualunque sia la destinazione, avviene con navi di stazza netta non superiore a 50 tonnellate, deve essere data cauzione, per il sale da trasportare, in misura uguale al prezzo di vendita al pubblico.
Lo scarico della bolletta di cauzione deve essere effettuato in conformità della legge doganale e, quando si tratta di esportazione, previo certificato dell'autorità consolare del porto della destinazione dichiarata, attestante l'avvenuto sbarco.
Art. 42.
Autorizzazione per la vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto.
È proibito di vendere sale al pubblico senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli e di acquistarne presso chi non è autorizzato alla vendita.
Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualità.
Art. 43.
Prescrizioni da osservarsi nelle autorizzazioni, concessioni e deroghe alle norme generali sul monopolio.
Nei casi in cui l'Amministrazione dei Monopoli si vale delle facoltà consentitele dalla legge di concedere deroghe alle prescrizioni dalla legge stessa stabilite ovvero di accordare autorizzazioni o concessioni, l'amministrazione stessa può subordinare la deroga, la concessione o l'autorizzazione a quelle particolari cautele, vincoli o formalità che ritiene opportune.
Art. 44.
Spese di vigilanza.
Quando l'Amministrazione dei Monopoli ritiene di compiere accertamenti o di eseguire servizi speciali di vigilanza, anche permanenti, sulle operazioni o sulle lavorazioni nelle quali s'impiega sale conceduto a prezzo industriale o ad altro prezzo speciale, la spesa relativa è a carico di colui che beneficia dell'autorizzazione, concessione o permesso.
La precedente disposizione si applica quando gli accertamenti o i servizi speciali siano eseguiti su operazioni o su lavorazioni nelle quali s'impiega sale di cui è stata consentita l'introduzione o l'importazione diretta come pure qualora siano eseguiti su ogni altra attività od operazione autorizzata o permessa.
TITOLO II.
MONOPOLIO DEL TABACCO.
CAPO I.
ESTENSIONE DEL MONOPOLIO
Art. 45.
Oggetto del monopolio.
La fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la provincia di zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.
La produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.
La coltivazione dei tabacchi può essere consentita ai privati nei casi preveduti da questa legge.
Art. 46.
Definizione del tabacco agli effetti fiscali.
Agli effetti di questa legge è considerato tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere "nicotina".
Sono considerate succedanei del tabacco le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.
Art. 47.
Limiti alla libertà di fabbricazione, importazione e vendita dei tabacchi nei territori non soggetti a monopolio.
Nei territori non soggetti a monopolio, la fabbricazione dei tabacchi lavorati è subordinata ad autorizzazione, da parte dell'Amministrazione dei Monopoli. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque tempo.
Nei detti territori sono in ogni caso vietate la fabbricazione, la importazione e la vendita dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche i intrinseche, siano considerati dall'Amministrazione dei Monopoli similari a quelli di produzione del monopolio italiano.
È tuttavia in facoltà dell'amministrazione di consentire la importazione e la vendita dei tabacchi indicati nel comma precedente, nei comuni di Campione d'Italia e di Livigno.
Contro i provvedimenti adottati dall'Amministrazione dei Monopoli, a termini del presente articolo, è dato ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione, al Ministro per le finanze, il quale provvede in via definitiva. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 48.
Poteri degli organi di polizia tributaria.
Salve le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, per quanto concerne le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti della polizia tributaria, gli ispettori e gli altri funzionari incaricati dall'Amministrazione dei Monopoli possono sempre accedere negli stabilimenti o locali di lavorazione, depositi e magazzini situati nei territori non soggetti a monopolio e verificare la merce in corso di lavorazione ed i prodotti finiti.
Art. 49.
Coltivazione del tabacco.
L'Amministrazione dei Monopoli ha facoltà:
di eseguire direttamente, in qualunque parte del Regno, la coltivazione del tabacco;
di concedere, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, la coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato o per la esportazione.
La coltivazione è disciplinata con regolamento, approvato con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze.
CAPO II.
DEROGHE AI DIVIETI DI FABBRICAZIONE E DI IMPORTAZIONE.
Art. 50.
Preparazione dei prodotti derivati del tabacco.
L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 43, la preparazione dei prodotti derivati del tabacco.
Art. 51.
Provviste personali.
In deroga al divieto stabilito nell'articolo 45 è ammessa l'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio dei tabacchi lavorati sempreché servano al consumo personale di chi l'introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella tariffa doganale ed osservate le condizioni ivi prescritte.
In ogni caso la quantità di cui è ammessa l'introduzione non può superare 4 chilogrammi.
Per la introduzione di quantità superiore ai 4 chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.
Art. 52.
Importazione dell'haschish.
Può essere autorizzata l'importazione dell'aschish per uso medicinale, con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze previo parere del Ministro per l'interno.
Art. 53.
Esenzione dai diritti di confine.
L'importazione dei tabacchi per conto dello Stato è esente dai diritti di confine.
CAPO III.
DELLA VENDITA.
Art. 54.
Qualità e specie di tabacchi e determinazione del prezzo.
Le diverse specie e qualità dei tabacchi lavorati nazionali ed i relativi prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
I prezzi dei prodotti derivati del tabacco ed i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi esteri sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
L'Amministrazione dei Monopoli può consentire che, negli alberghi, ristoratori, stabilimenti balneari e negli altri luoghi di pubblico ritrovo, i quali siano classificati di lusso, nei vagoni ristoratori e nei grandi magazzini, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi, dei quali vi sia autorizzato lo smercio, venga aggiunto un sopraprezzo nella misura e con le condizioni stabilite dall'amministrazione stessa.
CAPO IV.
TUTELA PREVENTIVA DEL MONOPOLIO.
Art. 55.
Divieto della semina e coltivazione del tabacco e della costruzione e detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione di esso.
Sono vietati, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, la semina, la coltivazione ed il trapiantamento del tabacco.
È altresì vietato di costruire e detenere, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.
Art. 56.
Depositi e punti franchi. Introduzione e lavorazione del tabacco.
È vietato di introdurre tabacco nei depositi franchi.
L'introduzione ed il deposito dei tabacchi nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto del Ministro per le finanze.
Nei punti franchi è vietata qualsiasi lavorazione o manipolazione dei tabacchi. L'Amministrazione dei Monopoli può tuttavia autorizzare che ivi siano effettuati la cernita ed il condizionamento in colli dei tabacchi in foglia.
Art. 57.
Trasporto, deposito e detenzione dei tabacchi nazionali.
I tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendita dall'Amministrazione dei Monopoli sono soggetti a bolletta di legittimazione quando siano trasportati, depositati o comunque detenuti in quantità superiore a due chilogrammi nelle zone di vigilanza stabilite dalla legge doganale.
Fuori delle zone suddette, il trasporto, il deposito ovvero la detenzione dei tabacchi in quantità superiore ai dieci chilogrammi sono sottoposti allo stesso vincolo.
In ogni caso la spedizione di tabacchi a mezzo di pacco postale da un punto all'altro del Regno è sottoposta a bolletta di legittimazione.
Art. 58.
Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati esteri.
I tabacchi introdotti in conformità all'articolo 51 nel territorio del Regno soggetto a monopolio sono sottoposti, per il trasporto, il deposito e la detenzione, la bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti dovuti.
La bolletta è valida:
per un mese dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantità non maggiore di cinque ettogrammi;
per sei mesi dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantità maggiore.
Art. 59.
Rilascio della bolletta di legittimazione.
La bolletta di legittimazione prescritta dall'articolo 57 è rilasciata soltanto a chi provi di aver acquistato i tabacchi dagli organi autorizzati alla vendita dall'Amministrazione dei Monopoli.
Art. 60.
Validità della bolletta di legittimazione.
La bolletta di legittimazione per il trasporto è valida soltanto per raggiungere il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.
Il termine di validità della bolletta di legittimazione per la detenzione ed il deposito è stabilito di volta in volta dall'Amministrazione dei Monopoli.
Art. 61.
Transito dei tabacchi.
Il transito dei tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio è permesso alle condizioni e con cautele stabilite nel regolamento.
Art. 62.
Approdo ed ancoraggio di navi cariche di tabacco.
Le navi caricate in tutto o in parte di tabacchi non possono, eccetto il caso di forza maggiore, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, tranne che nei porti stabiliti con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Non è considerata parte del carico la provvista di bordo.
Sono del pari stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, i porti dove è permesso l'approdo delle navi che trasportano tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.
Art. 63.
Applicazione al monopolio dei tabacchi di disposizioni stabilite per il monopolio del sale.
Le norme degli
articoli 35, 36, 42, 43 e 44
, relative al monopolio del sale, si applicano anche ai tabacchi.
TITOLO III.
DEI REATI.
CAPO I.
DEL CONTRABBANDO.
SEZIONE I.
DEI CASI DI CONTRABBANDO.
Art. 64.
Produzione, preparazione e vendita di sali, di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco.
Commette contrabbando:
chiunque produce, fabbrica o prepara sale contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte;
chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, semina ovvero trapianta, coltiva cura od allestisce tabacco:
chiunque fabbrica o prepara tabacco, od ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo. La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio;
chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, fabbrica o prepara prodotti derivati del tabacco;
chiunque vende sali, tabacchi e residui di tabacchi lavorati non provenienti dal monopolio ovvero vende prodotti derivati del tabacco non provenienti dal monopolio o da ditte da esso autorizzate;
chiunque vende succedanei di tabacco.
Art. 65.
Introduzione di sali o di tabacchi.
Commette contrabbando chiunque, contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte, introduce nel territorio del Regno, soggetto a monopolio, sali, tabacchi, succedanei o prodotti derivati del tabacco.
Art. 66.
Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi greggi e semi-lavorati.
Commette contrabbando:
chiunque trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi greggi, tabacchi semilavorati, avanzi di foglia o di lavorazione di provenienza illegittima;
chiunque trasporta, ha in deposito o detiene, senza i prescritti documenti di legittimazione, tabacchi greggi delle coltivazioni autorizzate. Questa disposizione non si applica al concessionario, salve le sanzioni stabilite nel regolamento;
chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda "esportazione" o il bollo "per provvista di bordo";
chiunque illegittimamente detiene ovvero a scopo di lucro vende, pone in vendita o comunque cede tabacchi il cui uso è destinato a determinate categorie di persone;
chiunque, senza la bolletta di pagamento dei diritti dovuti, trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal monopolio o sali importati a norma dell'art. 10.
Art. 67.
Esportazione senza permesso di foglie di tabacco. Esportazione di sale dalla Sicilia e dalla Sardegna. Trasporto di sale in cabotaggio.
Commette contrabbando:
chiunque esporta senza permesso tabacchi greggi nazionali oppure esporta quantità o partite diverse da quelle autorizzate;
chiunque esporta senza bolletta di cauzione dalla Sardegna, dalla Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti, sali destinati all'estero con navi di portata minore di 50 tonnellate;
chiunque, senza bolletta di cauzione, trasporta sali in cabotaggio lungo le coste della Sardegna, della Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti.
Art. 68.
Contrabbando nei depositi franchi e nei punti franchi.
Commette contrabbando chiunque introduce sali o tabacchi nei depositi franchi ovvero, fuori dei casi preveduti dall'articolo 56, lavora o manipola tabacchi in foglia nei punti franchi.
Art. 69.
Depositi di sale lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.
Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 31, tiene depositi di sale nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e chiunque, avendo ottenuto permesso del deposito di sale, non giustifica le mancanze che vi si riscontrino in confronto della quantità introdotta.
Nel primo caso si considera in contrabbando tutta la quantità di sale tenuta in deposito; nel secondo la quantità di cui non è giustificata l'uscita.
Art. 70.
Cessione od uso diverso di sali dati alle industrie.
Commette contrabbando chiunque cede, acquista od impiega in uso diverso da quello autorizzato sali ceduti dall'Amministrazione dei Monopoli a prezzo industriale o a prezzo speciale ovvero sali introdotti a norma dell'articolo 7 dalla Sicilia, dalla Sardegna ed isole minori adiacenti, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato.
Art. 71.
Alterazione o mescolanza di generi di monopolio.
Commette contrabbando il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale altera i generi di monopolio o ne mescola le qualità ovvero vende i generi alterati o mescolati.
Art. 72.
Detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.
È colpevole di contrabbando chiunque, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, detiene meccanismi o utensili, che, avuto riguardo alla persona del colpevole, al modo come gli oggetti sono rinvenuti o alle altre circostanze del fatto, debbono ritenersi preordinati alla lavorazione del tabacco.
Art. 73.
Altri casi di contrabbando.
Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae in qualsiasi modo sali o tabacchi al pagamento del diritto di monopolio ovvero del prezzo dovuto all'Amministrazione dei Monopoli.
Art. 74.
Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.
Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.
SEZIONE II.
DELLE PENE PER IL CONTRABBANDO.
Art. 75.
Multa proporzionale.
Fuori dei casi preveduti negli
articoli 76, 77 e 79
, il colpevole di contrabbando è punito:
con la multa da L. 250 a L. 500 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena è aumentata da L. 50 a L. 200 per ogni chilogramma in più;
con la multa da L. 300 a L. 600 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena è aumentata da L. 100 a L. 500 per ogni chilogramma in più;
con la multa da L. 50 a L. 100 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena è aumentata da L. 5 a L. 10 per ogni chilogramma in più.
La multa stabilita nel numero 2° è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco.
Art. 76.
Pena per l'alterazione e mescolanze dei generi di monopolio.
Nel caso di contrabbando preveduto nell'articolo 71 il colpevole è punito con la multa da L. 500 a L. 5000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi.
Art. 77.
Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.
Chiunque semina abusivamente tabacco è punito con la multa da L. 200 a L. 1000.
Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 250 a L. 500, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 5 a L. 15.
Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da L. 300 a L. 600, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 15 a L. 25.
Il colpevole di trapiantamento abusivo, che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva.
Art. 78.
Distruzione di piantagioni abusive.
Gli organi della polizia tributaria constatati i fatti preveduti nell'articolo precedente provvedono allo sradicamento ed alla distruzione delle piantine e delle piante adulte.
Art. 79.
Pene per la detenzione di meccanismi ed utensili.
Chiunque detiene meccanismi o utensili che a termini dell'articolo 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi è punito con la multa da L. 50 a L. 1000.
Art. 80.
Circostanze aggravanti del contrabbando.
Per i delitti di contrabbando la multa è aumentata da un terzo alla metà quando per commettere il contrabbando il colpevole:
sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altro mezzi fraudolenti;
adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Art. 81.
Altre circostanze aggravanti.
Alla multa è aggiunta la reclusione da sei mesi a tre anni:
quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia fra quelli per cui l'associazione è stata costituita.
Art. 82.
Recidiva nel contrabbando.
È punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a sei mesi, colui che, dopo essere Stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale questa legge stabilisce la sola multa.
Se il recidivo in delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale commette un altro delitto di contrabbando, per il quale questa legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà ai due terzi.
In ogni altro caso la recidiva nel contrabbando è regolata dal Codice penale.
SEZIONE III.
DELLE MISURE DI SICUREZZA.
Art. 83.
Contrabbando abituale.
È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando preveduto da questa legge, dopo essere Stato condannato per tre delitti di contrabbando preveduti da questa o da altra legge speciale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, quando per alcuno di tali delitti sia sta applicata la pena della reclusione ovvero quando l'ammontare complessivo delle pene della multa per essi applicate non sia inferiore a L. 20.000.
Art. 84.
Contrabbando professionale.
Chi, dopo aver riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando preveduto da questa legge è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133 del Codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto dei proventi del reato.
Art. 85.
Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale.
Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'articolo 109 del Codice penale.
Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli
articoli 102 e 105 del Codice penale
, quando ricorrano le condizioni ivi prevedute.
Art. 86.
Libertà vigilata.
Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno è sempre ordinata la sottoposizione del condannato a libertà vigilata.
Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Regia guardia di finanza.
Art. 87.
Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca.
Per i delitti preveduti in questo capo è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.
CAPO II.
DELLE CONTRAVVENZIONI.
Art. 88.
Attingimento di acque salse. Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare.
Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.
È punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento.
Art. 89.
Bagnatura dei generi di monopolio.
Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi.
Art. 90.
Mancanza di sale nei trasporti marittimi.
Nei trasporti marittimi di sale seguiti a norma degli
articoli 37 e 38
se all'arrivo della nave si riscontra che le stive non si trovano in condizioni di perfetta chiusura o si constata effrazione od alterazione dei piombi o suggelli, il comandante della nave è punito per ogni chilogramma di sale mancante, oltre il calo del 2 per cento, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico e non superiore al triplo dell'ammontare stesso.
Art. 91.
Mancanza di sale nei magazzini doganali di proprietà privata.
Quando nel sale custodito in magazzini doganali di proprietà privata, si accerta una mancanza che superi il calo del 2 per cento il concessionario del magazzino è punito, per ogni chilogramma di sale mancante, oltre il detto calo, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico del sale custodito e non superiore al doppio dell'ammontare stesso.
Art. 92.
Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate nel manifesto.
Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in più o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, è punito con l'ammenda da L. 60 a L. 200 per chilogramma se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 200 a L. 500 se trattasi di tabacco lavorato.
Agli effetti della determinazione dell'ammenda, il peso dei colli mancanti è calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo.
Art. 93.
Differenza di peso o di qualità nella dichiarazione di tabacco.
Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantità minore di quella accertata nella visita, è punito se la differenza oltrepassa il 5 per cento del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 100 a L. 150 per ogni chilogramma in più se si tratta di tabacco in foglia; da L. 200 a L. 300 se si tratta di tabacco lavorato.
Chiunque dichiara una qualità di tabacchi lavorati diversa da quella presentata è punito con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 500 per ogni chilogramma di tabacco diversamente dichiarato.
Art. 94.
Omessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori.
Il viaggiatore, il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, è punito coll'ammenda da L. 25 a L. 300, qualora la quantità importata non sia superiore a un chilogramma.
Questa disposizione non si applica quando la quantità importata non supera i trenta grammi.
Art. 95.
Trasporto di sale e tabacco in transito.
Qualora nei trasporti di sali o di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli
articoli 32 e 61
, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 300 al quintale, se si tratta di sale; da L. 5 a L. 100 per chilogramma, se si tratta di tabacco greggio e di prodotti derivati del tabacco; da L. 10 a L. 250 a chilogramma, se si tratta di tabacco lavorato. In ogni caso la pena della ammenda non può essere inferiore a L. 20.
Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 121 della predetta legge, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 al quintale, se si tratta di sale; da L. 50 a L. 150 a chilogramma, se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati dal tabacco; da L. 70 a L. 300 a chilogramma, se si tratta di tabacco lavorato.
Art. 96.
Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.
Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200, se trattasi di sali; da L. 100 a L. 500, se trattasi di tabacchi.
Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.
Art. 97.
Fabbricazione non autorizzata di tabacchi lavorati nei territori non soggetti a monopolio.
Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 47, fabbrica, nei territori del Regno non soggetti a monopolio, tabacchi lavorato, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.
Accertata la contravvenzione, si procede alla chiusura della fabbrica, con l'intervento di un ufficiale di polizia tributaria.
Art. 98.
Fabbricazione, importazione e vendita nei territori non soggetti a monopolio di tabacchi similari a quelli del monopolio.
Chiunque, nei territori non soggetti a monopolio fabbrica, importa o vende tabacchi similari a quelli del monopolio, in violazione della disposizione dell'articolo 47, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.
Accertata la contravvenzione l'Amministrazione dei Monopoli ordina la sospensione della fabbricazione dei prodotti ritenuti similari.
Divenuto definitivo ai sensi dell'art. 47 il provvedimento sulla dichiarazione di similarità l'amministrazione può ordinare la chiusura della fabbrica, lo scondizionamento, disfacimento e la distruzione dei prodotti.
Art. 99.
Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.
È punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:
per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'amministrazione;
per l'introduzione o il deposito dei sali nei punti franchi;
per l'introduzione, ad uso delle industrie, dei sali dalle isole italiane escluse dal monopolio, dall'africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato;
per l'impiego dei sali conceduti alle industrie menzionate negli
articoli 20 e 21
;
per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'articolo 27.
Art. 100.
Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.
È punito con l'ammenda da L. 200 a L. 4000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:
per l'introduzione o il deposito dei tabacchi nei punti franchi;
per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;
per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;
per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57.
Art. 101.
Violazioni per cui non è stabilita una speciale pena.
Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non è stabilita la pena si applica l'ammenda da L. 20 a L. 1000.
Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'applicazione di questa legge può esser stabilita, nel regolamento stesso la pena dell'ammenda da L. 20 a L. 500.
Art. 102.
Sospensione dell'agevolazione fiscale.
Nei casi indicati nei
numeri e dell'art. 99
è ordinata la sospensione dell'agevolazione fiscale per un periodo da cinque giorni a tre mesi.
CAPO III.
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 103.
Norma particolare per il computo della pena.
Quando la legge determina la pena in ragione del peso del genere di monopolio la frazione di quintale o di chilogramma è calcolata per quintale o chilogramma intero.
Art. 104.
Competenza degli impiegati addetti al servizio delle coltivazioni dei tabacchi.
Gli impiegati addetti al servizio delle coltivazioni di tabacco accertano, nei limiti del servizio a cui sono destinati, le violazioni di questa legge.
Nell'esercizio di tali attribuzioni gli impiegati predetti rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.
Art. 105.
Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando.
Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il comandante della nave o dell'aeromobile, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.
Le persone e gli enti suddetti sono inoltre solidalmente responsabili coi condannati per il pagamento dei diritti dovuti.
Le precedenti disposizioni non si applicano:
quando il condannato sia persona dipendente dallo Stato, da una provincia o da un comune, o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;
ai soprastanti all'esercizio di trasporti per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.
Art. 106.
Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena.
Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente sono obbligati solidalmente il comandante della nave con l'armatore; il comandante dell'aeromobile con la società di maggiorazione o col proprietario dell'apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.
Qualora anche le persone e gli enti menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa risultino insolvibili, si procede contro il condannato alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del Codice penale.
Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, e quelle del Codice di procedura penale relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.
Art. 107.
Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, le persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza sono tenute a far osservare dai loro dipendenti le disposizioni di questa legge per la cui violazione è stabilita la pena dell'ammenda.
Art. 108.
Casi di arresto.
Oltre a quanto è disposto dal Codice di procedura penale sulla libertà personale, l'imputato di un reato preveduto in questa legge è arrestato quando non è nota la sua identità, ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende.
La liberazione non può essere ordinata fino a che l'identità personale dell'imputato non è stata accertata o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia la detenzione del colpevole non può superare il massimo della pena stabilita dalla legge se si tratta di delitto o di tre mesi se si tratta di contravvenzione. Quando debba essere scarcerato ne è avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al procuratore del re imperatore presso il tribunale nella cui circoscrizione il reato è Stato accertato, se alla scarcerazione non debba provvedere altra autorità giudiziaria a norma del Codice di procedura penale.
L'Amministrazione dei Monopoli, le dogane e l'intendente di finanza hanno l'obbligo di comunicare d'urgenza al procuratore del re imperatore qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento che possa influire sullo stato di detenzione dell'imputato.
Art. 109.
Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate.
A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al più vicino ufficio di vendita dei generi di monopolio od alla più vicina dogana.
Quando in prossimità del luogo dove è stato accertato il reato non vi è un ufficio di vendita o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al più vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.
Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, l'ufficio di vendita o la dogana può procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.
In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati a cura dell'ufficio di vendita ovvero della dogana, alla più vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei Monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.
Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del Codice di procedura penale.
I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non più prestarsi alla frode.
In ogni caso l'Amministrazione dei Monopoli non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, né dei casi di forza maggiore.
Art. 110.
Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.
Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione dei Monopoli può consentire che il colpevole effettui il pagamento di una somma da determinare dai propri organi, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.
Nell'esercizio della facoltà consentita dalla disposizione precedente l'amministrazione ha riguardo all'entità del fatto e alla personalità del colpevole.
Il pagamento della somma anzidetta estingue il reato, ma non impedisce l'applicazione della confisca la quale è disposta con provvedimento dell'Amministrazione dei Monopoli.
Per i delitti di contrabbando aventi per oggetto generi di monopolio di provenienza estera si osservano le disposizioni dell'articolo 141 della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424.
Art. 111.
Invio dei processi verbali all'Amministrazione dei Monopoli.
Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale è trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, all'Amministrazione dei Monopoli. Questa, qualora ritenga che può ammettersi il pagamento, prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, né superiore a sessanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine senza che il pagamento sia Stato eseguito, l'Amministrazione dei Monopoli invia il processo verbale all'intendente di finanza, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, lo trasmette al procuratore del re imperatore con le osservazioni che ritiene opportune.
Art. 112.
Riscossione delle multe, delle ammende e delle spese. Vendita delle cose confiscate e sequestrate.
La riscossione delle multe, delle ammende e delle spese, comprese quelle di giustizia, nei procedimenti per reati preveduti da questa legge, è effettuata dai contabili delegati con le norme stabilite nel R. Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. Gli stessi contabili provvedono altresì alla vendita all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del regolamento.
Gli altri oggetti che, dopo la chiusura del procedimento, devono restare sequestrati a garanzia del pagamento dei diritti di monopolio, delle multe, delle ammende e delle spese, sono venduti all'incanto dagli organi dell'Amministrazione dei Monopoli indicati nel comma precedente.
Gli oggetti predetti sono restituiti agli aventi diritto qualora prima della vendita sia effettuato il pagamento dei diritti, delle pene e delle spese.
Art. 113.
Ripartizione delle multe e delle ammende.
Per la ripartizione dei proventi delle multe e delle ammende si osservano le disposizioni della legge doganale.
Art. 114.
Deroga legislativa espressa.
Le disposizioni degli
articoli 74, 82, 83, 84, 86 e 87
sono stabilite in deroga, rispettivamente, agli
articoli 56, 99, 102, 105, 229, n. 1, e 240 del Codice penale
.
Gli
articoli 105 e 106
sono stabiliti in deroga agli
articoli 196 e 197 del Codice penale
e degli
articoli 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4
: l'articolo 113 in deroga agli
articoli 24 e 26 del Codice penale
.
La sanzione preveduta nell'art. 102 è stabilita in aggiunta a quelle indicate negli
articoli 3, 5 e 6 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4
.
TITOLO IV.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 115.
Norme regolamentari.
Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in quanto applicabili, e, gli effetti dell'art. 113, le norme contenute negli
articoli 119 e 120 del testo unico delle leggi doganali
approvato con R. Decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successivamente modificato. Peraltro per i proventi dipendenti da reati commessi fuori degli spazi doganali alla competenza della direzione generale delle dogane è sostituita la competenza dell'Amministrazione dei Monopoli.
Art. 116.
Entrata in vigore della legge.
La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 17 luglio 1942
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
-
DI REVEL
-
GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI