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LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317 - Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato.
LEGGE
11 novembre 1947
, n.
1317
Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato.
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'assemblea costituente:
Art. 1.
Al
libro II, titolo I, capi II, IV e V del Codice penale
, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell'articolo seguente.
Art. 2.
Gli
articoli 276, 277, 278, 279, 283, 289, 290, 298 e 313
sono sostituiti dai seguenti, con l'aggiunta di un :
"Art. 276. (Attentato contro il Presidente della Repubblica). -
Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.
"Art. 277. (Offesa alla libertà del presidente della Repubblica). -
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
"Art. 278. (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica). -
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
"Art. 279. (Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica). -
Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila.
"Art. 283. (Attentato contro la Costituzione dello Stato). -
Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
"Art. 289. (Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). -
È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) all'Assemblea costituente o alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
"Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate). -
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica o l'Assemblea costituente o le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato e quelle della liberazione.
"Art. 290-bis. (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci). -
Agli effetti degli
articoli 276, 277, 278, 279, 289
, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
"Art. 298. (Offese contro i rappresentanti di Stati esteri). -
Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
"Art. 313. (Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento). -
Per i delitti preveduti dagli
articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288
non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli
articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252
, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
I delitti preveduti dagli
articoli 296, 297, 298
in relazione agli
articoli 296 e 297
, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.
Art. 3.
L'
art. 127 del Codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 127
(Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica). -
Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro per la giustizia.
Art. 4.
Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 novembre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI
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GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI