Al , approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell'articolo seguente.
LEGGE
11 novembre 1947
, n.1317
Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato.
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATOHa sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'assemblea costituente:
Art. 1.
Art. 2.
Gli sono sostituiti dai seguenti, con l'aggiunta di un :"Art. 276. (Attentato contro il Presidente della Repubblica). - Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo."Art. 277. (Offesa alla libertà del presidente della Repubblica). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni."Art. 278. (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica). - Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni."Art. 279. (Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica). - Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila."Art. 283. (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni."Art. 289. (Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). - È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;2) all'Assemblea costituente o alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.La pena è della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette."Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica o l'Assemblea costituente o le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei a tre anni.La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato e quelle della liberazione."Art. 290-bis. (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci). - Agli effetti degli , è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci."Art. 298. (Offese contro i rappresentanti di Stati esteri). - Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni."Art. 313. (Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento). - Per i delitti preveduti dagli non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli , quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.I delitti preveduti dagli in relazione agli , e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.
Art. 3.
L'
art. 127 del Codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 127
(Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica). -
Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro per la giustizia.
Art. 4.
Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 novembre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI
- GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI