L'
art. 7 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:
.Art. 7.
(Militari in congedo non considerati in servizio alle armi). -
1)
quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'art. 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli . Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli di questo Codice;
2)
quando commettano i reati previsti negli (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione d'infermità); nell'art. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli di questo Codice;
3)
per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli , modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli , e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365