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LEGGE 30 luglio 1957, n. 655 - Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio, agli organi costituzionali.
LEGGE
30 luglio 1957
, n.
655
Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio, agli organi costituzionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli
articoli 289 e 290 del Codice penale
sono sostituiti dai seguenti:
Art. 289.
(Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). -
È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1)
al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2)
alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
Art. 290.
(Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate). -
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione
.
Art. 2.
L'
art. 81 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:
Art. 81.
(Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato). -
Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.
La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI
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GONELLA
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TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA