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Legge 4 marzo 1958, n. 127 - Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa.
Legge
4 marzo 1958
, n.
127
Modificazioni alle disposizioni del Codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'
art. 57 del Codice penale è sostituito dai seguenti:
Art. 57.
(Reati commessi col mezzo della stampa periodica). -
Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Art. 57-bis
(Reati commessi col mezzo della stampa non periodica). -
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile
.
Art. 2.
Art. 3.
Fra l'
art. 58 e l'art. 59 del Codice penale è inserito il seguente:
Art. 58-bis.
(Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa). -
Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.
La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.
Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore della pubblicazione
.
Art. 4.
Fra l'
art. 596 e l'art. 597 del Codice penale è inserito il seguente:
Art. 596-bis.
(Diffamazione col mezzo della stampa). -
Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli
articoli 57, 57-bis e 58
.
Art. 5.
Fra l'
art. 663 e l'art. 664 del Codice penale è inserito il seguente:
Art. 663-bis.
(Divulgazione di stampa clandestina). -
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000 o con l'arresto fino ad un anno
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI
-
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA