L'
articolo 582 del Codice penale è così modificato:
.Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli , ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa