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LEGGE 26 gennaio 1963, n. 24 - Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale).
LEGGE
26 gennaio 1963
, n.
24
Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'
articolo 582 del Codice penale è così modificato:
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli
articoli 583 e 585
, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO