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LEGGE 8 aprile 1974, n. 98 - Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
LEGGE
8 aprile 1974
, n.
98
Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
PARTE I
Art. 1.
Dopo l'
articolo 615 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 615-bis.
- (Interferenze illecite nella vita privata). -
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato
.
Art. 2.
L'
articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 617.
- (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). -
Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato
.
Art. 3.
Dopo l'articolo 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:
Art. 617-bis.
-
(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".
Art. 617-ter.
- (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). -
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".
Art. 4.
Dopo l'
articolo 623 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 623-bis.
- (Comunicazioni e conversazioni non telegrafiche o telefoniche). -
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, si applicano a qualunque altra trasmissione di suoni, immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate
.
Art. 5.
Dopo l'
articolo 226 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
Art. 226-bis.
-
(Facoltà relative alle comunicazioni o conversazioni).
Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche soltanto in caso di indagini relative ai seguenti reati:
1)
delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione;
2)
reati concernenti gli stupefacenti;
3)
reati concernenti le armi e le sostanze esplosive;
4)
reati di contrabbando;
5)
reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono.
La stessa disposizione si applica alle comunicazioni e conversazioni previste dall'articolo 623-bis del codice penale.
Non è consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attività".
Art. 226-ter.
- (Autorizzazione allo impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). -
L'autorizzazione prevista nel precedente articolo è disposta con decreto motivato del procuratore della repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi di reato, da indicarsi specificamente nel decreto, oppure sussista effettiva necessità nei confronti dell'indiziato di limitare la libertà delle comunicazioni ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per cui si procede.
Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata, solo per due volte, con ordinanza, per periodi successivi di quindici giorni, ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica e dettagliata motivazione.
I decreti e le ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del procuratore della repubblica o del giudice istruttore, e di essi viene trasmessa copia al procuratore generale presso la corte di appello.
Delle intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico registro".
Art. 226-quater.
- (Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). -
Le operazioni di cui all'articolo 226-bis devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti installati presso la procura della repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.
Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.
Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è indicato il numero dell'apparecchio controllato.
I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.
I processi verbali delle attività previste nei capoversi precedenti, con allegate le registrazioni, debbono essere depositati in cancelleria o in segreteria entro cinque giorni dal compimento delle stesse, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato.
Ai soli difensori degli indiziati o imputati è comunicato, immediatamente, l'avviso che entro il termine fissato ai sensi del capoverso precedente essi hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni.
Dopo le comunicazioni previste nel capoverso precedente, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonché dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità o estranei ai fini istruttori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.
Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte.
Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco".
Art. 226-quinquies.
- (Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite). -
A pena di nullità insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si può tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite, nonché delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-bis del codice penale"
Art. 6.
L'
articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 339.
- (Accesso agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione). -
Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-bis, il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto dall'articolo 226-ter, può disporre, per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, l'accesso agli uffici od impianti telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione indicati nella prima parte dell'articolo 226-quater.
Il magistrato procede personalmente alle operazioni, ovvero vi delega un ufficiale di polizia giudiziaria.
Per le modalità di esecuzione delle operazioni di verbalizzazione, di registrazione e di trascrizione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 226-quater
.
Art. 7.
Dopo il
secondo capoverso dell'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Si procede a porte chiuse alla lettura dei processi verbali contenenti la trascrizione delle intercettazioni o all'ascolto delle registrazioni delle medesime quando la lettura o l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza"
.
PARTE II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 8.
Le disposizioni dell'articolo 226-quinquies del codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede con propri decreti alla elencazione degli apparecchi o strumenti e delle parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli
articoli 615-bis e 617 del codice penale
.
Per gli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia provvedono i Ministri competenti.
Chiunque, senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro per l'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nei precedenti commi, o parti di essi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Art. 10.
Il procuratore della Repubblica è responsabile della custodia degli apparati e strumenti di intercettazione telefonica e telegrafica installati presso la procura della Repubblica.
Art. 11.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 aprile 1974
LEONE
RUMOR
ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI