LegendaDocumento apertoDocumento originaleVersione di un documentoModifica/creazione diuna nuova versione
LEGGE 14 ottobre 1974, n. 497 - Nuove norme contro la criminalità.
LEGGE
14 ottobre 1974
, n.
497
Nuove norme contro la criminalità.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Art. 2.
In deroga a quanto previsto dal , il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati.
Art. 3.
L'
ultimo comma dell' articolo 628 del codice penale è sostituito dal seguente:
"La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in Stato di incapacità di volere o di agire"
.
Art. 4.
L'
ultimo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:
"La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente
.
Art. 5.
L'
articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 630
- (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione). -
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.
La pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa non inferiore a lire un milione, se il colpevole consegue l'intento
.
Art. 6.
All'
articolo 630 del codice penale è aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale, se l'agente o il concorrente si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605
.
Art. 7.
L'
articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e successivamente dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente:
Art. 225
- (Sommarie indagini). -
Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonché ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonché delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.
Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.
Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis, nonché dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.
Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.
Il difensore d'ufficio ha obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.
La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale.
Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve;di ciò deve essere dato atto a verbale.
Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale.
Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonché dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-quater, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227
.
Art. 8.
Il
primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:
Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza
.
Art. 9.
Il testo dell'
articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:
"Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri ingegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni"
.
Art. 10.
Il testo dell'
articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:
"Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila"
.
Art. 11.
Il testo dell'
articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:
"Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila"
.
Art. 12.
Il testo dell'
articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:
"Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato"
.
Art. 13.
Il testo dell'
articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:
"Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni"
.
Art. 14.
Il testo dell'
articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:
Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi
.
Art. 15.
Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente allo omesso pagamento della tassa di concessione governativa.
Art. 16.
Le norme processuali della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 ottobre 1974
LEONE
RUMOR
TAVIANI
ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI