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LEGGE 22 dicembre 1975, n. 685 - Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza.
LEGGE
22 dicembre 1975
, n.
685
Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE
Art. 1.
Attribuzioni del Ministero della sanità
La coltivazione, la produzione, la fabbricazione, lo impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione in qualsiasi forma di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono sottoposti al controllo e alla vigilanza del Ministero della sanità che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e periferici e secondo le modalità indicate dalla presente legge.
La prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope sono sottoposte alle direttive, all'indirizzo e al coordinamento del Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità ha inoltre il compito di curare i rapporti, sul piano internazionale, con la commissione degli stupefacenti del consiglio economico e sociale delle nazioni unite, con l'organo internazionale di controllo sugli stupefacenti della organizzazione delle nazioni unite e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di eseguire tempestivamente tutti gli adempimenti previsti dalle convenzioni ratificate dall'italia nella stessa materia.
Il Ministero della sanità provvede in particolare:
1)
ad emanare gli atti di autorizzazione, nonché quelli per la sospensione, la modificazione, l'annullamento e la revoca degli stessi nei casi previsti dalla presente legge;
2)
a predisporre la compilazione delle tabelle di cui all'articolo 11, a curarne il tempestivo aggiornamento e a predisporre annualmente l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
3)
a determinare le indicazioni specifiche che debbono essere stampate o impresse sulle confezioni dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope o dal cui uso possa derivare tossicodipendenza o assuefazione;
4)
a curare l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati, ai fini della compilazione del rapporto annuale;
5)
a stabilire i contenuti dei formulari che devono essere compilati dagli enti o dalle imprese autorizzate nonché delle dichiarazioni e dei formulari che debbono essere compilati a fini statistici;
6)
a promuovere, anche in collaborazione con altri organi della pubblica amministrazione o con enti specificamente competenti, studi e ricerche relativi alla prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, alla riabilitazione ed al reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
7)
a determinare i criteri e a predisporre gli strumenti per le attività di propaganda rivolte alla prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti dediti all'uso predetto.
Le materie previste dai
numeri 1), 2), 3) e 5)
sono regolate con decreto del Ministro per la sanità, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 11.
Il Ministro per la sanità riferisce annualmente al parlamento sull'andamento del fenomeno delle tossicopendenze e sull'efficacia delle misure adottate, fornendo nel contempo i dati relativi.
Art. 2.
Attribuzioni delle regioni
Le funzioni di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate, sono esercitate dalle regioni, in applicazione dei criteri di indirizzo e di coordinamento stabiliti dallo Stato e secondo le norme della presente legge.
Art. 3.
Controllo e vigilanza
Per l'esercizio del controllo e della vigilanza previsti dal primo comma dell'articolo 1 il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'amministrazione della pubblica sicurezza, della guardia di finanza, dell'arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.
Art. 4.
Modalità della vigilanza
La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.
La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
Per la esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai
titoli III, IV, V, VI e VII
della presente legge.
La guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.
Art. 5.
Obbligo di esibizione di documenti
Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, allo impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 6.
Opposizione alle ispezioni - sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dallo articolo 4 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto sino ad un anno.
Alla stessa pena soggiace chi indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5 della presente legge.
Art. 7.
Direzione e coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito
Il Ministro per l'interno costituisce, con suo decreto, un ufficio di direzione e di coordinamento della attività di polizia volta alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
L'ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro per l'interno e presieduto dal Ministro stesso o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto da funzionari o ufficiali designati dalla direzione generale della pubblica sicurezza, da ufficiali designati dal comando generale della guardia di finanza, dal comando generale dell'arma dei carabinieri, nonché da funzionari designati dal Ministro per la sanità, dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per gli affari esteri.
L'ufficio può proporre di istituire, fuori del territorio dello Stato, uffici collegati con le rappresentanze della Repubblica, determinandone i compiti.
Il Ministro per l'interno, quale capo dell'ufficio di cui ai commi precedenti, può chiedere all'autorità giudiziaria, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, ogni informazione ritenuta indispensabile, qualora vi sia sospetto di commissione di delitti previsti dalla presente legge e necessità di immediata prevenzione o di tempestivo accertamento dei medesimi.
L'autorità giudiziaria deve provvedere entro quarantotto ore; nel caso in cui non accolga la richiesta, la autorità giudiziaria deve emettere provvedimento motivato.
Art. 8.
Comitato tecnico interministeriale - Attribuzioni
Presso il Ministero della sanità è istituito un comitato tecnico interministeriale per assicurare attraverso pareri periodici il costante aggiornamento e perfezionamento nelle materie previste dalla presente legge.
In particolare il comitato deve:
1)
esaminare le statistiche provinciali e regionali, con facoltà di richiedere supplementi di informazioni, allo scopo di redigere le statistiche nazionali;
2)
esprimere il parere motivato in ordine alle autorizzazioni previste dalla presente legge per la produzione, l'impiego e il commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
3)
esprimere ogni anno il parere motivato in ordine alla concessione di licenze di importazione e di esportazione di materie prime per la produzione e l'impiego degli stupefacenti e sostanze psicotrope;
4)
esaminare le statistiche annuali sia nazionali che regionali e, previo accertamento del grado di diffusione della tossicodipendenza e di ogni altro aspetto del fenomeno, comunicare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, al Ministro per la sanità, un rapporto sull'andamento del fenomeno stesso, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto nelle regioni, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente;
5)
proporre l'adozione di ogni opportuna misura di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, indicandone il carattere di eventuale urgenza;
6)
proporre programmi e mezzi per gli studi e le ricerche, previsti dal n. 6) del quarto comma dell'articolo 1;
7)
esprimere il parere motivato sulle materie previste dai
numeri 2) e 3) del quarto comma dell'articolo 1
, sentito lo istituto superiore di sanità;
8)
proporre, sentito l'istituto superiore di sanità, l'adozione di ogni modifica e aggiunta negli elenchi dei farmaci dalla legge sottoposti al controllo;
9)
proporre con l'ausilio dell'istituto superiore di sanità e delle altre amministrazioni interessate l'organizzazione di corsi di studio per la formazione del personale specializzato necessario per le attività di prevenzione delle tossicodipendenze e della cura e recupero sociale delle persone dedite all'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e per le indagini e la repressione dei fatti illeciti previsti dalla presente legge;
10)
proporre i provvedimenti utili per assicurare la migliore applicazione della presente legge anche ai fini della vigilanza di cui all'articolo 4 e dare il parere motivato su tutte le questioni che siano sottoposte al suo esame.
Art. 9.
Composizione del comitato tecnico interministeriale
Il comitato interministeriale, di cui al precedente articolo, è presieduto dal Ministro per la sanità o da un Sottosegretario, da lui delegato, ed è composto da:
tre rappresentanti del Ministero della sanità, tra cui un farmacologo ed un clinico esperti di neuropsicofarmacologia e di farmacodipendenza;
un rappresentante del Consiglio superiore di sanità designato dal Presidente fra i membri dello stesso Consiglio;
il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un capo laboratorio esperto nella specifica materia, da lui designato;
il direttore dell'ufficio centrale per gli stupefacenti o un funzionario da lui designato;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui un funzionario del centro di coordinamento per le operazioni di polizia criminale e un funzionario avente specifica competenza in materia di traffico internazionale di stupefacenti;
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale;
un magistrato presso il tribunale per i minorenni designato dal Consiglio superiore della magistratura;
un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui un ufficiale della guardia di finanza designato dal comando generale e un funzionario della Direzione generale delle dogane e imposte di fabbricazione;
un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la sanità su designazione dei rispettivi ministeri, durano in carica tre anni, possono essere confermati e non possono farsi sostituire, salvo i casi espressamente previsti.
Il comitato si riunisce presso il Ministero della sanità, in sessione ordinaria, una volta ogni trimestre.
Può riunirsi ogni altra volta per disposizione del Ministro, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
È in facoltà del Ministro per la sanità di far intervenire in singole adunanze del comitato, per lo studio di speciali questioni o nel caso di particolari indagini, persone di riconosciuta competenza nella materia, estranee al comitato stesso, senza diritto di voto.
Art. 10.
Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali
Al fine di coordinare su tutto il territorio della Repubblica le attività di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e la lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope è costituito il consiglio dei rappresentanti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze.
Il consiglio è composto dai presidenti e dai vice presidenti dei comitati regionali ed è presieduto dal Ministro per la sanità che lo convoca una volta l'anno ed in tutti gli altri casi in cui ne ravvisi la necessità.
Le deliberazioni del consiglio hanno valore consultivo per il Ministro per la sanità e per le regioni, nelle materie di rispettiva competenza.
Art. 11.
Tabelle delle sostanze soggette a controllo
Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 1 sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui al successivo articolo, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il comitato di cui all'articolo 8 e il Consiglio superiore di sanità.
Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi.
Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal primo comma del presente articolo.
Il decreto è pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della farmacopea ufficiale.
Art. 12.
Criteri per la formazione delle tabelle
La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui allo articolo precedente deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:
1)
nella tabella I devono essere indicati:
a)
l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero;gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili;le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate;le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;
b)
le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili;le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
c)
le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
d)
ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
e)
gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
f)
i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
g)
ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
h)
le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere precedenti;
2)
nella tabella II devono essere indicate:
a)
la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella i;
b)
le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente;
3)
nella tabella III devono essere indicate:
a)
le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
b)
le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;
4)
nella tabella IV devono essere indicate:
a)
le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
b)
le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;
5)
nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
6)
nella tabella Vi devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.
Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.
Art. 13.
Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni
Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 12, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.
Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma precedente ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.
Art. 14.
Elenco delle imprese autorizzate
L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente dal Ministero della sanità nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO II
DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 15.
Obbligo di autorizzazione
Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 12 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.
Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro per la sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo v della presente legge.
Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei
titoli VI e VII
della presente legge. Il Ministro per la sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il comando generale della guardia di finanza nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero della agricoltura e delle foreste.
Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.
Art. 16.
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati alla direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al comando generale della guardia di finanza e al comando generale dell'arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
Uguale comunicazione è effettuata all'ufficio indicato nello articolo 7.
Art. 17.
Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
Le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 15 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal precedente comma devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.
Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.
Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria per non oltre il termine perentorio di tre mesi la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.
Art. 18.
Rinnovo delle autorizzazioni
La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.
Nei casi di decadenza di cui al quarto comma del precedente articolo, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.
Art. 19.
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro per la sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.
Il Ministro per la sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.
Nei casi previsti dai precedenti commi, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.
Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al comando generale della guardia di finanza.
Nel caso che le irregolarità indicate nel primo comma concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro per la sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 20.
Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro per la sanità, salvo quanto previsto dal successivo articolo, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.
Art. 21.
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
Nell'esercizio delle facoltà previste dal precedente articolo, il Ministro per la sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui al successivo articolo.
Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui alla lettera f) del successivo articolo 24.
Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.
Art. 22.
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi del precedente articolo sono poste a disposizione del Ministero della sanità che, effettuatane, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello Stato di previsione delle entrate statali.
Art. 23.
Commissione per la destinazione degli stupefacenti confiscati
È istituita presso il Ministero della sanità la commissione per l'accertamento e la destinazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità.
Detta commissione è costituita con decreto del Ministro per la sanità di triennio in triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno.
Art. 24.
Compiti della commissione
La commissione di cui al precedente articolo ha le seguenti attribuzioni:
a)
procede all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;
b)
determina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope da distribuire gratuitamente alle farmacie di enti ospedalieri e di policlinici universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;
c)
determina gli stupefacenti da affidare per la vendita allo istituto chimico farmaceutico militare;
d)
determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea a industrie farmaceutiche per la lavorazione ai fini di renderli idonei alla vendita di cui al punto c);
e)
destina, per scopo di studio, o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria all'istituto superiore di sanità e ad istituti scientifici in genere, o per scopo di addestramento alle forze di polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;
f)
dispone le modalità di distruzione degli stupefacenti non utilizzabili e ne controlla la esecuzione.
La commissione per le attribuzioni di cui alla lettera a) si avvale dei laboratori dell'istituto superiore di sanità o di istituti universitari.
Art. 25.
Composizione della commissione
La commissione indicata nell'articolo 23 è presieduta da un direttore generale del Ministero della sanità o in sua sostituzione, in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dei ruoli tecnici dello stesso ministero di qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati dal Ministro per la sanità, ed è composta da:
a)
un funzionario chimico del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a chimico superiore;
b)
un funzionario amministrativo del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a direttore di sezione;
c)
un ufficiale chimico farmacista della sanità militare del Ministero della difesa;
d)
un ufficiale della guardia di finanza, designato dal comando generale dell'Arma;
e)
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale dell'Arma stessa;
f)
un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanità di qualifica non inferiore a ricercatore;
g)
un funzionario di pubblica sicurezza in servizio presso il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale, designato dal Ministro per l'interno.
In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza la commissione può nominare nel proprio seno una sottocommissione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo I
DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE
Art. 26.
Coltivazioni e produzioni vietate
Salvo quanto stabilito nel successivo capoverso, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 12, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.
Il Ministro per la sanità, sentito il comitato interministeriale di cui all'articolo 8, può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
Art. 27.
Autorizzazione alla coltivazione
La richiesta di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi all'ufficio del medico provinciale competente per territorio e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.
Art. 28.
Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.
In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono confiscate e poste a disposizione del Ministero della sanità.
Il Ministro, anche prima che il provvedimento di confisca divenga definitivo, può ordinare la distruzione delle piante o la loro consegna agli istituti pubblici che possono legittimamente utilizzarle.
Art. 29.
Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti
Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il comando generale della guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.
Indipendentemente dalle ispezioni previste dal precedente comma, i militari della guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.
Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.
Art. 30.
Eccedenze di produzione
Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.
Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.
Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Capo II
Della Fabbricazione
Art. 31.
Quote di fabbricazione
Il Ministro per la sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.
I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al primo comma possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Art. 32.
Autorizzazione alla fabbricazione
Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel primo comma, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.
La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
a)
le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;
b)
la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;
c)
le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;
d)
la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;
e)
le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.
L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.
Art. 33.
Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione
Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.
Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.
Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello Stato di previsione delle entrate statali.
Art. 34.
Controllo sui cicli di lavorazione
Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della guardia di finanza per il controllo della entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.
La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità previa intesa con il comando generale della guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.
Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.
Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.
Art. 35.
Controllo sulle materie prime
Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
Il Ministro per la sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.
Capo III
DELL'IMPIEGO
Art. 36.
Autorizzazione all'impiego
Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal penultimo comma dell'articolo 32, in quanto applicabili.
Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.
Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.
Le spese relative agli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello Stato di previsione delle entrate statali.
Capo IV
DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO
Art. 37.
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.
Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello Stato di previsione delle entrate statali.
La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
1)
le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
2)
le generalità della persona responsabile del funzionamento dello esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
3)
l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
4)
le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.
Il Ministro per la sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo I
DELLA VENDITA, DELL'ACQUISTO E DELLA SOMMINISTRAZIONE
Art. 38.
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui allo articolo 12, deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari o direttori di farmacie, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità.
In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Il contravventore a tale disposizione è punito con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.
I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.
È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 12.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
L'invio delle specialità medicinali di cui al quarto comma è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.
Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a tre milioni.
Art. 39.
Buoni acquisto
Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.
Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.
Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.
La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Art. 40.
Confezioni per la vendita
Il Ministro per la sanità, sentito l'istituto superiore di sanità, al momento della autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.
Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.
Art. 41.
Modalità di consegna
La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
1)
personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
2)
a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
3)
a mezzo pacco postale assicurato;
4)
mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 12 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza.
La comunicazione, di cui al precedente comma, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza;la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.
Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.
Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
Art. 42.
Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi
I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere ed i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare preparazioni, comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12 nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.
Art. 43.
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte le lettere la dose prescritta e la indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.
Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.
Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: "copia per documentazione".
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
Le prescrizioni a persone assistite a regime mutuo-previdenziale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'ente mutualistico".
Art. 44.
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
Il contravventore alla disposizione del comma precedente è punito con l'ammenda fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Art. 45.
Obblighi del farmacista
La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dallo articolo 12 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.
Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma secondo dello articolo 43 e nella quantità e forma prescritta.
Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.
Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.
Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
Capo II
DISCIPLINA PER I CASI DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 46.
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 12, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.
La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente;le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura: "spedita il giorno...".
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.
Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Art. 47.
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 12 di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome della azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.
La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente;le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico provinciale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno...".
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dalla autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Art. 48.
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli
articoli 46 e 47
, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.
Capo III
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE
Art. 49.
Istituti di ricerca scientifica assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dalla autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.
L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro per la sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.
Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.
Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:
a)
gli estremi dell'atto di autorizzazione;
b)
la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
c)
la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.
I contravventori alle disposizioni del precedente comma sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO
Art. 50.
Disposizioni generali
L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.
Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.
Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione;ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.
Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.
Le norme della presente legge si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro per la sanità, a paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.
Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui al precedente articolo 41.
Le disposizioni dei commi precedenti, ad esclusione del primo, si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12.
Capo I
DELL'IMPORTAZIONE
Art. 51.
Domanda per il permesso di importazione
Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.
Art. 52.
Importazione
Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.
L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.
L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della guardia di finanza.
La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, all'ufficio di cui all'articolo 7 al competente comando della guardia di finanza ed all'importatore.
Art. 53.
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel penultimo comma del precedente articolo e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.
L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data ed il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, l'ufficio di cui all'articolo 7 ed il comando della guardia di finanza competente.
Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al precedente comma.
Art. 54.
Prelevamento dei campioni
Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.
Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II E III previste dal precedente articolo 12 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nei commi seguenti.
Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministro della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca;di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero;di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella i sopra indicata.
I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.
Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.
All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della guardia di finanza.
Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.
Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.
Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.
Art. 55.
Analisi dei campioni
L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dallo istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.
I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.
Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.
Capo II
DELL'ESPORTAZIONE
Art. 56.
Domanda per il permesso di esportazione
Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro per la sanità.
La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per la sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.
Art. 57.
Esportazione
Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e all'ufficio di cui all'articolo 7.
Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.
Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nei precedenti commi.
La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per la sanità.
Capo III
DEL TRANSITO
Art. 58.
Domanda per il permesso di transito
Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.
La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a)
dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione;
b)
dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di provenienza.
I documenti previsti alle
lettere a) e b) del precedente comma
possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.
Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Art. 59.
Transito
Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.
La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.
Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.
La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.
Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.
TITOLO VI
DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA
Art. 60.
Registro di entrata e uscita
Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dal precedente articolo 12 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.
Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.
Art. 61.
Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui allo articolo 12, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.
Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.
La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.
Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.
Art. 62.
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.
Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12 debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
Art. 63.
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e dalla data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.
Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.
Art. 64.
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee.
Nel registro di carico e scarico previsto dai precedenti
articoli 42, 46 e 47
devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nello articolo 95, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e di scarico.
Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.
Art. 65.
Obbligo di trasmissione di dati
Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 devono trasmettere al Ministero della sanità, all'ufficio di cui all'articolo 7 e al medico provinciale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a)
i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b)
la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;
c)
la quantità e qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;
d)
la quantità e qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
Art. 66.
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.
Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.
Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte e non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dal precedente articolo ovvero fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda da lire centomila ad un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Art. 67.
Perdita, smarrimento o sottrazione
In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.
Per le farmacie la comunicazione di cui al precedente comma deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Art. 68.
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire trecentomila a lire cinque milioni.
TITOLO VII
PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA IV, V E NELLA VI TABELLA.
Art. 69.
Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano allo ingrosso sostanze indicate nella tabella vi di cui all'articolo 12 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio nonché alla destinazione specifica delle sostanze.
Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.
Art. 70.
Prescrizioni relative alla vendita
Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della farmacopea ufficiale.
Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.
Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12.
TITOLO VIII
DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE
Capo I
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 71.
Attività illecite
Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli
articoli 72 e 80
, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire tre milioni a lire cento milioni.
Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, di cui all'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 72.
Altre attività illecite
Chiunque, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 80, senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, per uso personale non terapeutico di terzi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire centomila a lire otto milioni.
Se taluno dei fatti previsti dal primo comma riguarda modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire centomila a lire sei milioni.
Art. 73.
Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie, a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12, è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
Alla stessa pena è assoggettato chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente, o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce, o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al primo comma.
Le pene previste nei precedenti commi sono aumentate dalla metà ai due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.
Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna dell'esercente importa la chiusura dell'esercizio stesso per un periodo da uno a tre anni.
La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare del prefetto territorialmente competente o dal Ministro per la sanità, ove si tratti di esercizi aperti o condotti in base a provvedimenti di quest'ultimo, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
Art. 74.
Aggravanti specifiche
Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:
1)
nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di età minore o comunque destinate a persona di età minore per uso non terapeutico;
2)
se il fatto è commesso da tre o più persone, in concorso tra loro o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere;
3)
nei casi previsti dai
numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 112 del codice penale
;
4)
per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
5)
se il fatto è Stato commesso da persona armata o travisata.
Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.
Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità, ha fatto uso di armi.
Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 112 del codice penale.
Le aggravanti previste dal presente articolo, eccettuata quella indicata nel secondo comma, si applicano anche al delitto previsto dall'articolo 72.
Art. 75.
Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli
articoli 71, 72 e 73
, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non può essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione. La associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.
Art. 76.
Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Chiunque induce una persona all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, classificate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12, o svolge attività di proselitismo, sia pubblicamente che in privato, per l'uso illecito di dette sostanze, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona di età minore.
La pena è raddoppiata:
1)
se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2)
se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 73, favorisce l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella prima parte del presente articolo ovvero se dallo uso trae comunque profitto.
Se il fatto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dello articolo 12, si applicano le pene previste dai precedenti commi, diminuite da un terzo alla metà.
Art. 77.
Prescrizioni abusive
Le pene previste dai precedenti
articoli 71, primo e ultimo comma
, e 72 si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
Art. 78.
Divieto della propaganda pubblicitaria
La propaganda pubblicitaria di qualsiasi preparazione o sostanza comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12 è vietata.
Il contravventore è punito con le sanzioni previste dall'articolo 201, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
Art. 79.
Pene accessorie
Con la sentenza di condanna il giudice può disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il divieto di espatrio, nonché, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, il ritiro, per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
La condanna comporta la confisca delle sostanze nonché dei mezzi comunque usati per commettere il reato.
Art. 80.
Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope
Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto.
Del pari non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale.
Tuttavia, nel caso indicato dal primo comma, le quantità di sostanze eccedenti le immediate necessità curative debbono essere sequestrate e confiscate.
Sono sempre soggette a sequestro ed a confisca le sostanze, nel caso indicato nel secondo comma.
Il sequestro può essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorità sanitarie locali. La confisca è disposta con decreto del Ministro per la sanità.
Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel titolo XI.
Art. 81.
Misure di sicurezza nei confronti dello straniero
Lo straniero, condannato per uno dei reati previsti dagli
articoli 71, 72, 73, 75 e 76, secondo e terzo comma
, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato.
Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.
Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 luglio 1931, n. 773
.
Capo II
DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE
Art. 82.
Obbligo di testimoniare
In deroga agli
articoli 348 e 465 del codice di procedura penale
, coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 80, hanno il dovere di deporre come testimoni nei processi relativi ai fatti che comunque possono portare all'individuazione delle persone o delle organizzazioni criminose che illecitamente producono, fabbricano, importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 83.
Mandato di cattura
Per i delitti previsti dagli
articoli 71, 73, 75 e 76, secondo e terzo comma
, è obbligatorio il mandato di cattura.
Art. 84.
Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Chiunque si trovi in Stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.
A tal fine il Ministro per la grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'articolo 92.
Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
TITOLO IX
INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
Art. 85.
Comitato di studio, programmazione e ricerca
Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, deve istituire un comitato di studio, di programmazione e di ricerca al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie, in grado di attuare una responsabile educazione sanitaria e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 86.
Corsi di studio per insegnanti
Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato di cui al precedente articolo, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 87.
Lezioni per genitori
Il consiglio di istituto, nelle scuole medie inferiori e nelle scuole secondarie superiori, in collaborazione con il collegio dei docenti, organizza lezioni e conferenze per i genitori degli alunni sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e sull'azione educativa e sanitaria intesa a difendere i giovani dall'uso delle stesse sostanze.
Art. 88.
Informazione, istruzione ed educazione dei giovani
Presso gli istituti di istruzione secondaria superiore il consiglio di istituto, previa autorizzazione del consiglio distrettuale scolastico competente, organizza lezioni, colloqui e studi diretti alla informazione ed educazione sanitaria dei giovani e sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado possono essere promosse le attività di cui al precedente comma soltanto nei casi in cui si verificano particolari esigenze di intervento, previo accordo con i consigli di classe e il collegio dei docenti.
Art. 89.
Lezioni per giovani durante il servizio militare
Il Ministero della difesa organizza presso le accademie militari e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali cicli di lezioni per l'informazione ed educazione sanitaria dei giovani e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La stessa materia deve essere introdotta nelle lezioni di istruzione civica e sanitaria impartite ai giovani che prestano il servizio di leva.
Per le lezioni di cui al comma precedente i comandi militari devono usare personale insegnante specializzato nella materia.
TITOLO X
CENTRI MEDICI E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 90.
Organi regionali e locali. Finalità del loro intervento
La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali presidii ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici.
In esecuzione delle attribuzioni previste dallo articolo 2 le regioni organizzano, dirigono e coordinano sul loro territorio le attività curative di cui al precedente comma delegando tali servizi alle province e ai comuni. Ugualmente le regioni devono operare per il reinserimento sociale di coloro che, essendo dediti all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione o di riabilitazione.
Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, ai fini sopra indicati in ogni regione sono costituiti i seguenti organi:
1)
un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti di cui al primo comma, nonché di raccolta dei dati statistici;
2)
uno o più centri medici e di assistenza sociale, costituiti secondo le necessità locali, aventi come loro finalità:
a)
di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici;
b)
di determinare le più idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli sull'attività dei presidii sanitari;
c)
di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti, interessando in via prioritaria, quando è possibile, la famiglia.
L'istituzione del comitato regionale e dei centri innanzi indicati, può essere inquadrata dalle regioni in organi di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalità più ampie e ricomprendenti la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi d'intervento.
Art. 91.
Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze
Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze è presieduto dall'assessore regionale alla sanità ed è composto da medici psichiatri, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, nominati dal consiglio regionale. Il consiglio regionale stabilisce il numero dei componenti, le modalità per la nomina e sostituzione degli stessi ed approva il regolamento relativo al funzionamento del comitato regionale.
I componenti del comitato, nella loro prima riunione, eleggono un vice presidente.
Il comitato regionale, nelle materie di sua competenza, deve essere sentito in relazione alle deliberazioni degli organi della regione e può, anche d'ufficio, formulare pareri, proporre interventi e compiere le opportune indagini conoscitive ed ispezioni.
Fanno parte del comitato un funzionario del Ministero della sanità, un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla presente legge, una ispettrice di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella regione e i presidenti delle sezioni specializzate indicate nell'articolo 101.
Il comitato può richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.
Ai componenti del comitato non può essere attribuita alcuna indennità o gettone di presenza.
Art. 92.
Centri medici e di assistenza sociale
Il consiglio regionale, sentiti le amministrazioni provinciali, i comuni e gli organismi socio-sanitari di zona e richiesto il parere del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze formula un piano d'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo, secondo le necessità, l'istituzione di uno o più centri medici e di assistenza sociale.
Il piano, che deve essere periodicamente aggiornato, è attuato dalla giunta regionale. La giunta provvede alla costituzione dei centri, segnala al consiglio la necessità di istituirne altri o di sopprimere quelli superflui.
I centri sono composti da medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori aventi specifica competenza.
Qualora sia rivolta direttamente ad un centro richiesta di intervento da parte di chi intende volontariamente assoggettarsi al trattamento di cura e di riabilitazione oppure, trattandosi di minorenne, o di incapace di intendere e di volere, da parte degli stessi o di chi esercita su di loro la potestà, ovvero da parte di autorità di polizia, il centro compie gli interventi immediati necessari e indirizza colui che è bisognoso di assistenza medica al presidio sanitario locale, o, se necessario, al medico ritenuto più idoneo, predisponendo ed attuando i necessari collegamenti e operando, con la maggiore sollecitudine, gli opportuni interventi sociali.
Per l'acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42.
L'intervento del personale dei centri deve essere improntato a criteri non autoritari né costrittivi, ma di assistenza professionale specialistica. I componenti dei centri sono tenuti al rispetto pieno della personalità degli assistiti e debbono serbare il segreto professionale in ordine agli specifici interventi terapeutici ed assistenziali operanti autonomamente o in collaborazione con i presidi sanitari locali e con i singoli medici che ne hanno sollecitato l'ausilio.
Art. 93.
Assistenti volontari
I direttori dei centri medici e di assistenza sociale possono autorizzare persone idonee all'assistenza e alla educazione a frequentare i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
L'attività prevista nel comma precedente non può essere retribuita.
Art. 94.
Enti ausiliari
Il consiglio regionale, sentito il parere del comitato previsto dagli
articoli 90 e 91
, può concedere l'esercizio di singole attività fra quelle attribuite ai centri medici e di assistenza sociale di cui all'articolo 90 ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che abbiano come loro specifica finalità l'assistenza sanitaria, sociale e la riabilitazione di ogni categoria di persone in Stato di necessità, senza scopo di lucro.
Il consiglio regionale, accertata l'idoneità dei richiedenti e ottenuta ogni garanzia sui metodi usati per il raggiungimento degli obiettivi, autorizza la stipulazione con dette associazioni, enti ed istituzioni di apposite convenzioni contenenti i reciproci diritti e doveri, anche di carattere economico-finanziario.
Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanità, sentito il consiglio di cui all'articolo 10.
L'attività che associazioni, enti ed istituzioni esplichino in esecuzione delle convenzioni di cui al secondo comma, è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione nella materia.
TITOLO XI
INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI
Art. 95.
Cura volontaria e anonimato
Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi sanitari locali. È riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui allo articolo 90 i quali provvedono secondo le disposizioni dello articolo 92.
Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà o la tutela.
Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i centri e le case di cura, gli ambulatori, i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
I sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui all'articolo 90.
Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti dall'articolo 90 una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.
Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità ed ogni dato che valga alla loro identificazione.
Art. 96.
Obblighi di segnalazione
L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione ad uno dei centri di cui all'articolo 90. L'esercente la professione medica, prima di procedere alla segnalazione, deve interpellare l'interessato se intende sottoporsi a cura conservando o meno l'anonimato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.
Ove la persona non si sottoponga a cura volontaria o la interrompa, l'esercente la professione medica ha lo obbligo di farne immediata segnalazione al più vicino dei centri previsti dall'articolo 90 allegando la scheda sanitaria di cui al precedente articolo.
Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per tutti i casi in cui vengano a conoscenza di persone che facciano uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope devono farne segnalazione al più vicino dei centri di cui all'articolo 90 e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno inoltre l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il giudice che, nel corso di un procedimento penale, dichiara di non doversi procedere nei casi indicati dallo articolo 80, trasmette copia del provvedimento al centro previsto dall'articolo 90 del luogo di residenza dell'imputato prosciolto, per gli adempimenti di competenza.
Il giudice che pronuncia sentenza di condanna per un reato commesso da persona dedita all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora ordini la sospensione condizionale della pena inflitta, dispone la trasmissione della sentenza al centro di cui all'articolo 90 per gli adempimenti di competenza.
Art. 97.
Interventi nei centri medici e di assistenza sociale in difetto di cura volontaria
Il centro medico e di assistenza sociale che riceve la segnalazione di cui al precedente articolo 96 qualora accerti che la persona segnalata non si è sottoposta volontariamente al trattamento terapeutico e riabilitativo la invita a provvedervi, indicando le modalità più opportune.
In caso di rifiuto il centro deve segnalare il fatto al pretore ai soli fini degli
articoli 99 e 100
. Uguale segnalazione deve essere effettuata quando l'interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha ancora bisogno qualora l'interruzione pregiudichi le cure in corso.
L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e di far presenziare lo stesso agli accertamenti necessari.
Per ogni soggetto esaminato il centro deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio- psicologico.
Art. 98.
Interventi del pretore in relazione ai fatti di cui allo articolo 80
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei fatti previsti dall'articolo 80 ne fanno rapporto al pretore.
Il pretore, assunte le necessarie informazioni, incarica un perito avente specifica competenza al fine di accertare se sussistano le condizioni di non punibilità previste dai primi due commi del predetto articolo e perché esprima il suo parere sui trattamenti sanitari e assistenziali da applicarsi eventualmente alla persona interessata. L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprietà tossiche delle sostanze detenute dal soggetto, in relazione alla personalità fisiopsichica del detentore.
Il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità, dichiara di non doversi procedere.
In caso contrario trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente.
Art. 99.
Provvedimenti d'urgenza del pretore
Il pretore che riceve le segnalazioni di cui agli
articoli 96 e 97
, nonché nella ipotesi prevista dal terzo comma del precedente articolo, sentito l'interessato e assunte, se necessario, le opportune informazioni, qualora ne accerti la necessità e l'urgenza, adotta, con decreto motivato, i provvedimenti indicati nell'articolo 100 e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al tribunale competente. Allo stesso modo il pretore provvede quando riceve segnalazione dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.
Il decreto deve essere comunicato all'interessato ed è immediatamente esecutivo.
Il tribunale può modificare o revocare il decreto del pretore.
Art. 100.
Interventi del tribunale
La persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, ma che rifiuta di assoggettarsi al trattamento necessario, deve essere segnalata dall'autorità di polizia o dal centro medico e di assistenza sociale competente all'autorità giudiziaria.
La stessa segnalazione può essere fatta dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.
L'autorità giudiziaria, premessi gli opportuni accertamenti e sentito in ogni caso l'interessato e il competente centro medico e di assistenza sociale, qualora ravvisi la necessità del trattamento medico ed assistenziale, dispone con suo decreto il ricovero ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici, se assolutamente necessario, o le opportune cure ambulatoriali o domiciliari. In ogni caso l'autorità giudiziaria affida la persona da assistere al centro di cui all'articolo 90, il quale compie gli interventi occorrenti e ne riferisce almeno ogni tre mesi all'autorità giudiziaria medesima.
L'affidamento è disposto per la durata presumibile della cura e dell'assistenza volta al reinserimento sociale.
Disposto il trattamento medico ambulatoriale, se l'interessato interrompe le cure e rifiuta di riprenderle, l'autorità giudiziaria può disporre il ricovero in idoneo istituto ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici.
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti possono in ogni tempo essere modificati. Essi debbono essere revocati non appena si possa presumere che il soggetto interessato non abbisogni più di cure e di assistenza.
Art. 101.
Competenza e forma del procedimento
Nel caso in cui i provvedimenti indicati nell'articolo precedente debbono essere adottati nei confronti di una persona minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo nel quale risiede il minore. Negli altri casi i provvedimenti sono adottati da una sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui risiede la persona da assistere.
La sezione specializzata è composta da un consigliere di corte di appello che la presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti designati, su proposta del presidente della corte d'appello, udito il parere del comitato regionale di cui allo articolo 90, dal consiglio superiore della magistratura.
I provvedimenti sono adottati con decreto motivato, nelle forme stabilite per i provvedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice di procedura civile. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma l'esecuzione può essere sospesa dal giudice competente per il reclamo, il quale adotta in tal caso i provvedimenti temporanei che si rendano necessari.
I decreti sono soggetti a reclamo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Sul reclamo decidono, secondo l'ordine delle rispettive competenze, la sezione di corte di appello per minorenni o una sezione civile specializzata della corte d'appello composta da un consigliere di corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato d'appello e da due esperti designati nelle forme e con le modalità indicate nel secondo comma.
Le decisioni della sezione civile specializzata del tribunale e della sezione civile specializzata della corte d'appello sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal presidente.
Contro i decreti pronunciati in grado di appello è proponibile ricorso alla corte di cassazione per violazione di legge.
L'interessato può farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici.
Nel procedimento deve intervenire obbligatoriamente il pubblico ministero.
Art. 102
Esecuzione dei provvedimenti
Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dagli
articoli 99, 100 e 101
, con il provvedimento stesso o, se necessario, anche con decreto successivo, il giudice determina le modalità di esecuzione.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 103.
Norme finanziarie
Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.
La regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente istituito, può stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino:
a)
la misura del concorso finanziario una tantum in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;
b)
la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entità degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.
Negli stati di previsione della spesa dei ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente, lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.
Il Ministro per la sanità provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello per il tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del Ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge e del consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'articolo 10.
In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanità, in caso di carenza degli organi regionali nell'attività di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.
Il Ministero della sanità provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse alla applicazione della presente legge.
All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974. All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 2.400 milioni mediante riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 104.
Dati e notizie statistiche
I centri medici e di assistenza sociale e i prefetti, sentiti le autorità locali di pubblica sicurezza e i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, trasmettono al comitato regionale di cui agli
articoli 90 e 91
i dati statistici semestrali relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati ed alle segnalazioni pervenute.
Il comitato regionale elabora i dati e li trasmette al Ministero della sanità ed all'ufficio di cui allo articolo 7.
Il Ministro per la sanità determina con suo decreto le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche per adempiere agli obblighi nascenti dalle convenzioni internazionali.
Art. 105.
Notizia dei procedimenti penali
L'autorità giudiziaria dà notizia, in ogni fase e grado del giudizio, al Ministero della sanità dei procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme della presente legge ed invia allo stesso Ministero, se richiesta, copia delle sentenze emesse a definizione dei procedimenti stessi.
Art. 106.
Norma di interpretazione
Quando nella presente legge ricorrono le espressioni: "sostanze stupefacenti" e: "sostanze psicotrope", esse devono intendersi relative anche alle preparazioni che le comprendono e loro derivati, di cui alle tabelle previste dall'articolo 12.
Art. 107.
Norma transitoria
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le imprese già autorizzati a coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, devono trasmettere al Ministero della sanità l'indicazione di cui al quarto comma dell'articolo 15 della presente legge.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascun consiglio regionale provvede all'istituzione provvisoria dei centri medici e di assistenza sociale indicati dall'articolo 90, avvalendosi dei servizi sanitari e sociali aventi sede nei comuni e nelle province nonché degli assistenti sociali che esercitano le loro funzioni negli istituti di prevenzione e di pena, nei centri di servizio sociale previsti dall'ordinamento penitenziario e negli uffici distrettuali di servizio sociale presso i tribunali per i minorenni e negli istituti mutualistici e previdenziali.
Qualora i consigli regionali non provvedano nel termine sopra indicato, il Ministro per la sanità istituisce con proprio decreto, in via provvisoria, i centri regionali medici e di assistenza sociale, seguendo i criteri fissati nel precedente comma.
Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno istituiti i centri medici e di assistenza sociale, per iniziativa dei consigli regionali o del Ministro per la sanità, la cura medica mediante ricovero o ambulatoriale e l'assistenza previste dai titoli x e xi eventualmente disposte dal giudice sono prestate da reparti ospedalieri specializzati prescelti in ogni regione dall'assessore regionale della sanità di concerto con i presidenti delle province della stessa regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici.
In attesa della istituzione e del funzionamento dei centri medici e di assistenza sociale previsti dal titolo X della presente legge il divieto di cui all'articolo 44 non si applica ai centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province.
Fino a quando non sarà provveduto all'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101, le relative funzioni sono esercitate da una sezione civile del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto e da una sezione civile della corte di appello.
Art. 108.
Norma finale
Sono abrogati la , ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli
articoli 446, 447 e 729 del codice penale
e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.
Il Ministro per la sanità è autorizzato ad emanare con proprio decreto, sentito l'istituto superiore di sanità, le tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da valere fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11 della presente legge.
Anteriormente alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica del decreto previsto nel comma precedente, rimane in vigore l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente di cui allo articolo 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 dicembre 1975
Leone
MORO
-
GULLOTTI
-
REALE
-
GUI
-
VISENTINI
-
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE