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LEGGE 5 agosto 1981, n. 442 - Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.
LEGGE
5 agosto 1981
, n.
442
Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli
articoli 544, 587 e 592 del codice penale
sono abrogati.
Art. 2.
L'
articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 578
- (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale). -
La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall' articolo 61 del codice penale
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI
DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA