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LEGGE 12 agosto 1982, n. 532 - Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva.
LEGGE
12 agosto 1982
, n.
532
Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DELLE MISURE DISPOSTE IN LUOGO DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA.
Art. 1.
Dopo l'
ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice può proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame"
.
Art. 2.
Il
terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Se non deve ordinare la liberazione il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere. Quando il mandato di cattura non è obbligatorio, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà o applicare una delle misure previste nel terzo comma dello stesso articolo.
Qualora sia incompetente, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con il decreto di convalida che l'imputato rimanga in stato di arresto e ne dà immediata notizia all'autorità competente per il procedimento, la quale, entro tre giorni dal ricevimento della notizia stessa, con decreto motivato adotta le disposizioni previste nel comma precedente. Se il decreto non è pronunciato nel termine stabilito la convalida cessa di avere efficacia"
.
Dopo l'
ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"Contro il decreto di convalida dell'arresto e contro quello previsto dal quarto comma l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli
.
Art. 3.
L'
articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 247
- Casi nei quali può ordinarsi la custodia nell'abitazione o in altro luogo designato dal giudice. -
Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con decreto motivato che, in luogo di essere custodita in carcere, la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, salvo che vi ostino gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254.
L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre con decreto motivato che la persona arrestata sia custodita in carcere.
Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli
.
Art. 4.
Il
secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
"Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto del pericolo di fuga dell'imputato o del pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, nonché della pericolosità dell'imputato, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettività.
Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dello articolo 284.
Le misure previste nel comma precedente possono essere revocate con decreto motivato, quando sopravvengono modificazioni degli elementi indicati nel secondo comma; devono essere revocate quando l'imputato viola taluno degli obblighi impostigli"
.
Art. 5.
Il
primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Se imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, e non vi ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo è obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza
.
Dopo l'
ultimo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"Contro il provvedimento previsto nel comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli
.
Art. 6.
L'
articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 263
- Impugnabilità delle ordinanze del giudice. -
Il pubblico Ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge nonché, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice.
Se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure previste dallo articolo 254, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza può essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.
Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore
.
Art. 7.
L'
articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 263-bis
- riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto. -
Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico Ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto o del provvedimento di cui alla seconda parte del terzo comma dell'articolo 254 ovvero del decreto di revoca di una misura disposta in luogo della carcerazione preventiva, emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio.
La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli
articoli 197 e 198
, o dall'articolo 80 quando si tratti di imputato detenuto, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.
Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto ovvero avverso il decreto di revoca delle misure disposte in luogo della carcerazione preventiva, per i quali non è prevista richiesta di riesame, può essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge.
La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento
.
Art. 8.
Dopo l'
articolo 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
Art. 263-ter
- provvedimenti del giudice competente per il riesame. -
Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.
L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.
Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.
Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto della imputazione.
Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.
Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia
.
Art. 9.
Dopo l'
articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 263-quater
- Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame. -
Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza
.
Art. 10.
Nel
secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole
"sommaria enunciazione"
sono sostituite dalle altre:
"specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 252
.
Art. 11.
Nell'
articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:
"Quando sia disposta la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica provvedono a darne immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel mandato stesso"
.
Art. 12.
Il
primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
La durata della custodia preventiva decorre per ogni effetto dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254
.
Art. 13.
Il
terzo e il quarto comma dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale
sono sostituiti dai seguenti:
"Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per Cassazione"
.
Art. 14.
Al
primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole
"stato di custodia preventiva"
, sono inserite le altre:
"anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza"
.
Dopo il
secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza.
Alla misura prevista nel comma precedente si applicano gli
articoli 278, 279, 280, 281, 292, primo e secondo comma, 375, terzo comma, e 503, ultimo comma
.
Art. 15.
Dopo il
secondo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"L'ordinanza con la quale si dispone l'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 è immediatamente comunicata all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel provvedimento"
.
Art. 16.
L'
articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 281
- Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria. -
Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.
Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
.
Art. 17.
Dopo il
secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-ter
.
Art. 18.
Nell'
articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, recante norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale, dopo le parole
"libertà provvisoria"
, sono aggiunte le altre:
"o sull'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale
.
Art. 19.
Nell'
articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, come modificato dall'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"l'attestazione della autenticità della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale
.
Art. 20.
Nell'
articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, dopo le parole , sono inserite le altre
.
Capo II
DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO
Art. 21.
Dopo l'
articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 224-bis
- Convalida del sequestro. -
Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.
Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.
Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate
.
Art. 22.
L'
ultima parte del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale è sostituito dalla seguente:
"Se trattasi di reato per il quale egli non è competente, deve trasmettere gli atti del procedimento ed ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Procede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovino nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge autorizza il mandato di cattura, può provvisoriamente emettere mandato d'arresto"
.
Art. 23.
Dopo l'
articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
Art. 343-bis
- Riesame del decreto di sequestro. -
Avverso il decreto di sequestro previsto dallo articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al giudice competente richiesta di riesame, anche nel merito.
Competente a decidere sulla richiesta di riesame è il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro.
Il termine per la presentazione della richiesta di riesame è di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dall'articolo 263-ter.
La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.
Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza
.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24.
Dopo l'
articolo 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 392-bis
- Termini per l'attività del pubblico ministero. -
Entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale
.
Art. 25.
I procedimenti di cui agli
articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale
sono attribuiti ad una o più sezioni penali del tribunale, la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta, la composizione è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.
Art. 26.
Per i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie il cui ufficio ha sede nella provincia di Caserta, la competenza prevista dagli
articoli 263 e 343-bis del codice di procedura penale
appartiene al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Art. 27.
I presidenti dei tribunali ai quali sono attribuiti i procedimenti di cui all'
articolo 263, secondo comma, 263-bis, e 263-ter del codice di procedura penale
devono trasmettere all'Istituto centrale di statistica, ai fini della pubblicazione annuale, complete informazioni statistiche relative all'applicazione delle procedure di riesame previste dalla presente legge.
Art. 28.
Il
primo e il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con Regio decreto 28 maggio 1931, numero 602
, sono sostituiti dai seguenti:
"La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa è altresì disposta con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale.
L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.
La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale
.
Art. 29.
Il
terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale"
.
Art. 30.
Il
secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:
"La libertà provvisoria non può essere altresì concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-ter del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura"
.
Art. 31.
La misura prevista nel primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale non può essere disposta a favore di chi sia imputato di taluno dei reati per i quali l'
articolo 1, primo e secondo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152
, o l'
articolo 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625
, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, non consentono la concessione della libertà provvisoria, sempreché per il reato sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.
Art. 32.
Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.
Art. 33.
In ordine alle impugnazioni già proposte alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti. Tuttavia per i ricorsi avverso ordini o mandati di cattura o di arresto ovvero contro decreti di convalida di arresto, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la corte di cassazione decide anche nel merito, nei casi in cui dalla legge stessa sia consentito il riesame del provvedimento e l'imputato ne faccia richiesta con dichiarazione presentata alla cancelleria della corte entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano il
secondo ed il terzo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale
.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 agosto 1982
PERTINI
SPADOLINI
-
DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA