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LEGGE 23 dicembre 1982, n. 936 - Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
LEGGE
23 dicembre 1982
, n.
936
Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
Nell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al terzo comma, le
parole:
"possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato"
sono sostituite dalle seguenti:
"possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni società fiduciaria"
.
Art. 2.
All'
articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come riformulato dall'articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Ai fini dei procedimenti amministrativi concernenti le licenze, concessioni ed iscrizioni di cui al primo comma, nonché della stipulazione ed approvazione dei contratti di appalto indicati nell'articolo 10-quinquies e delle autorizzazioni dei subappalti e cottimi di opere riguardanti la pubblica amministrazione, previste allo articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la certificazione di volta in volta occorrente circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui allo articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dei provvedimenti indicati nel secondo comma nonché negli
articoli 10-ter e 10-quater
, è rilasciata, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente, dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti vengono perfezionati.
Il rilascio alla amministrazione o all'ente pubblico richiedente della attestazione circa la sussistenza o meno della decadenza o della revoca di diritto, stabilite nel terzo comma, è effettuato dalla stessa prefettura, previa esibizione dello stato di famiglia e del certificato di residenza dell'interessato, di data non anteriore a tre mesi"
.
Art. 3.
All'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il
secondo comma è sostituito dai seguenti:
"Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione sono tenute a comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia, anche per estratto, dei provvedimenti emanati, rispettivamente, in base al
secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
, nonché dei provvedimenti di sospensione di cui al secondo comma del precedente articolo 10 e dei provvedimenti di cui ai successivi
articoli 10-ter e 10-quater
. Nell'atto di comunicazione va annotato se il provvedimento sia divenuto definitivo.
I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui allo articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.
I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.
Ad informazione ricevuta le prefetture provvedono a comunicare tempestivamente i provvedimenti dai quali scaturiscono le decadenze, le sospensioni o le revoche di diritto, previste negli
articoli 10, 10-ter e 10-quater
della presente legge, agli organi ed enti individuati nel decreto di cui al primo comma e che abbiano sede nelle rispettive province.
Ai fini dell'applicazione delle norme sullo albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel
terzo e quarto comma
.
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alla prefettura deve intendersi sostituito l'ufficio del commissario del Governo; per la regione della Valle d'Aosta, agli adempimenti di cui al precedente comma provvede direttamente la questura.
Art. 4.
A modifica e integrazione del disposto di cui all', come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nell'articolo 21 predetto, in corso alla data del 29 settembre 1982, la autorizzazione deve essere richiesta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente, la quale si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se l'autorizzazione non viene richiesta o viene negata, la prosecuzione dei rapporti di subappalto e di cottimo è punita con le pene stabilite nel primo comma del richiamato articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, sopracitata, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 5.
All'
articolo 417 del codice penale le parole:
"per il delitto preveduto dall'articolo precedente"
, sono sostituite dalle seguenti:
"per i delitti preveduti dai due articoli precedenti
.
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI
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DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA