L'
articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
.Art. 255.
- (Determinazione della pena). -
Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.
Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva.
Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale