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LEGGE 28 luglio 1984, n. 398 - Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.
LEGGE
28 luglio 1984
, n.
398
Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'
articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 255.
- (Determinazione della pena). -
Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.
Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva.
Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale
.
Art. 2.
L'
articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 271.
- (Decorrenza della custodia cautelare). -
La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato è stato fermato o arrestato; si considera in stato di custodia cautelare anche l'imputato sottoposto alla misura dell'arresto domiciliare.
Se l'imputato è in custodia cautelare per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.
Se nei confronti di un imputato sono emessi più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all'ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al più grave dei reati contestati.
Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale è conseguita la custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorché sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, può essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.
I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza
.
Art. 3.
L'
articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 272.
- (Durata della custodia cautelare). -
L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata depositata in cancelleria o non è stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non è stato emesso decreto di citazione a giudizio:
1)
trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni;
2)
tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente;
3)
sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4);
4)
nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio:
a)
un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;
b)
un anno se la legge prevede una pena minore.
Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinché si proceda con l'istruzione formale.
L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1)
trenta giorni nei casi di cui al n. 1) del primo comma;
2)
tre mesi nei casi di cui al n. 2) del primo comma;
3)
sei mesi nei casi di cui al n. 3) del primo comma;
4)
un anno nei casi di cui al n. 4), lettera b), del primo comma;
5)
un anno e sei mesi nei casi di cui al n. 4), lettera a), del primo comma.
L'imputato deve essere altresì scarcerato:
1)
se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;
2)
se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al n. 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al n. 4) del primo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;
3)
se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
La durata complessiva della custodia cautelare non può tuttavia superare, relativamente ai reati indicati nel primo comma:
cinque mesi per quelli di cui al n. 1);
un anno per quelli di cui al n. 2);
due anni per quelli di cui al n. 3);
quattro anni per quelli di cui alla lettera b) del n. 4);
sei anni per quelli di cui alla lettera a) dello stesso numero.
I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentirne la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.
La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.
Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.
Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli
articoli 416-bis e 630 del codice penale
e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura
.
Art. 4.
Dopo l'
articolo 272-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 272-ter.
- (Custodia cautelare dei minori). -
I termini di custodia cautelare previsti dall' sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16
.
Art. 5.
L'
articolo 432-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 432-bis.
- (Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare). -
Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra più imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessità del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento.
La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata
.
Art. 6.
Nell'
articolo 275 del codice di procedura penale, le parole:
"nel quinto comma dell'articolo 272"
, sono sostituite dalle seguenti:
"negli
articoli 272 e 272-ter
.
Art. 7.
I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati fino a un terzo, per la sola fase istruttoria, dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli
articoli 416-bis e 630 del codice penale
e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato.
Art. 8.
Nell'
articolo 277 del codice di procedura penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
"La libertà provvisoria, tuttavia, non può essere concessa a chi è imputato:
a) di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo;
b) di uno dei delitti previsti dagli
articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422 e 575 del codice penale
e dall'articolo 75,
primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685
;
c) di uno dei delitti previsti dagli
articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale
, sempre che, quando la violenza o minaccia è commessa con armi, si tratti di armi che rientrino nella previsione dell'
articolo 1, primo comma, e dell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110
.
Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali o che non sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.
Anche nei casi di cui al secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione"
.
Il
terzo e il quarto comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale
sono abrogati.
Art. 9.
L'
articolo 277-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 277-bis.
- (Facoltà di non emettere o revocare l'ordine o il mandato di cattura e di concedere la libertà provvisoria nei confronti di minori o in casi particolari). -
Il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e in deroga all', con decreto motivato, può disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura, di revocare l'ordine o il mandato di cattura o di concedere la libertà provvisoria quando si tratta di imputati minori degli anni diciotto al momento della commissione del fatto, ovvero quando ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato, ovvero che, tenuto anche conto della custodia cautelare già sofferta, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena.
La libertà provvisoria può inoltre essere concessa, all'atto della chiusura dell'istruttoria, quando l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entità del fatto e all'entità della sanzione che si ritiene possa essere irrogata con la sentenza di condanna, considerata la custodia cautelare già sofferta
.
Art. 10.
Il
primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine previsto dalla legge e, quando un termine non è previsto, senza ritardo. Gli imputati in Stato di custodia cautelare hanno la precedenza sugli altri e debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato, del quale il giudice dà atto con decreto. Il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione dall'amministrazione carceraria, che deve provvedervi senza ritardo, della cessazione dell'impedimento, o comunque accerta la cessazione stessa
.
Art. 11.
Nel
codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni:
"carcerazione preventiva"
, e: "custodia preventiva", sono sostituite dalla seguente:
"custodia cautelare"
.
Art. 12.
Il
terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere oppure, quando ne ricorrono le condizioni, applica la misura prevista dai primi due commi dell'articolo 254-bis. Se per il reato non è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà
.
Art. 13.
Dopo l'
articolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 254-bis.
- (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con il mandato o l'ordine di cattura). -
Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, quando esso è facoltativo, il giudice o il pubblico ministero può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza se ritiene che tale misura sia idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.
Nello stesso modo possono provvedere nei confronti dell'imputato di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria, quando risulta evidente che non sussistono le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254.
La misura di cui al primo e al secondo comma va disposta, salvo che vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254, quando imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni ovvero che è minore degli anni 18.
La misura di cui ai commi precedenti è revocata con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o anche d'ufficio, dal giudice indicato nel primo comma dell'articolo 254-ter quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'anno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere
.
Art. 14.
Dopo l'
articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 254-ter.
- (Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento successivo). -
Nel corso dell'istruzione sommaria il pubblico ministero può disporre, se ricorrono le condizioni rispettivamente previste nel
primo o nel secondo o nel terzo comma dell'articolo precedente
, che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza. Il pubblico ministero, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritiene di accoglierla, trasmette gli atti con le sue richieste al giudice istruttore affinché decida. In ogni altro stato e grado del procedimento la suddetta misura può essere concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.
Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente
.
Art. 15.
Dopo l'
articolo 254-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 254-quater.
- (Contenuto e modalità della misura disposta in luogo della custodia in carcere). -
Il giudice con il provvedimento con il quale dispone la misura prevista dagli
articoli 254-bis e 254-ter
può imporre in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
Se l'imputato non ha persone che possono provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa.
Le prescrizioni previste dai commi precedenti possono essere date, modificate o revocate anche nel corso dell'esecuzione della misura.
I provvedimenti con i quali si applica o si revoca la misura disposta in luogo della custodia in carcere, ovvero si modificano le prescrizioni imposte sono immediatamente comunicati all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nei provvedimenti stessi.
Il giudice o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza da parte dell'imputato dell'esecuzione della misura e delle prescrizioni imposte
.
Art. 16.
Dopo l'
articolo 254-quater del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 254-quinquies.
- (Facoltà di impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare). -
Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze, emesse nell'istruzione, che decidono sulla misura arresto domiciliare ai sensi del primo comma dell'articolo 254-ter. Il pubblico ministero e l'imputato possono, altresì, appellare contro le ordinanze, che decidono sulla revoca della misura, emesse nel corso dell'istruzione.
Sull'appello decide in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi del primo comma dell'articolo 263-ter.
Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 272-bis
.
Art. 17.
Nell'
articolo 257 del codice di procedura penale le parole:
"nell'ultimo capoverso dell'articolo 246"
, sono sostituite dalle seguenti:
"nel penultimo capoverso dell'articolo 246
.
Art. 18.
I
commi primo e secondo dell'articolo 263 del codice di procedura penale
sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.
Se il giudice non accoglie la richiesta o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nella istruzione dal giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'articolo 254-bis o del
terzo e quarto comma dell'articolo 246
; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".
Art. 19.
L'
articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 263-bis.
- (Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto). -
Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto. La richiesta può altresì riguardare la mancata applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis.
La richiesta deve essere proposta con le forme previste dagli
articoli 197 e 198
, o dall'articolo 80 quando si tratta di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione l'imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorità, il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non è prevista la richiesta di riesame, può essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge.
La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento
.
Art. 20.
Il
terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando la immediata liberazione dell'imputato. Nello stesso modo il tribunale decide sulla richiesta di applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis, proposta dall'imputato
.
Art. 21.
Gli imputati che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano sottoposti alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 282 e al secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale, imposte ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale nel testo in atto sino all'entrata in vigore della presente legge, sono ad ogni effetto in libertà provvisoria; il giudice può revocare o modificare le prescrizioni suddette. Conservano efficacia i provvedimenti con i quali è già stata applicata la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; si applicano l'ultimo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale e l'ultimo comma dell'articolo 254-quater dello stesso codice.
Alle richieste di riesame già proposte dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme precedentemente in vigore, se più favorevoli all'imputato.
Art. 22.
Sono abrogati gli
articoli 247 e 259 del codice di procedura penale
; il
terzo ed il quarto comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale l'ultimo comma dell'articolo 266
, e il dello stesso codice.
Art. 23.
L'
articolo 392-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 392-bis.
- (Termini per l'attività del pubblico ministero). -
Se entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero non richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero non richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale, il procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo
.
Art. 24.
Nel
primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale le parole:
"e con la facoltà preveduta dall'articolo 259"
sono soppresse.
Art. 25.
L'
articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente:
Art. 10.
-
Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.
Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le Regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro
.
Art. 26.
L'
articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:
"Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è sempre obbligatoria la cattura"
.
Art. 27.
Sono abrogati gli
articoli 18 e 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532
.
Art. 28.
Sono abrogati l', e ogni altra disposizione, in atto precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, recante divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.
Art. 29.
L', convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.
Art. 30.
Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli
articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29
si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella gazzetta ufficiale e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore.
Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non può comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 luglio 1984
PERTINI
CRAXI
-
MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI