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Legge 31 luglio 1984, n. 400 - Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore.
Legge
31 luglio 1984
, n.
400
Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'
articolo 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
"Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:
falsità prevista dall'articolo 491 del codice penale, quando il fatto non concerne un testamento olografo;
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 572 del codice penale ;
rissa aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 588 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale ;
furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale ;
ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale
.
Art. 2.
Il
secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Della recidiva e delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale"
.
Art. 3.
L'
articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 512.
- (Appello contro sentenze del pretore). -
Contro le sentenze del pretore possono appellare alla corte di appello:
1)
l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2)
l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
3)
il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione
.
Art. 4.
Il
numero 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
2)
l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
.
Art. 5.
Il
terzo comma dell'articolo 63 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo"
.
Art. 6.
Il
quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Il termine è di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento"
.
Art. 7.
Nell'
ultimo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale, le parole:
"procuratore della Repubblica"
sono sostituite dalle seguenti:
"procuratore generale presso la corte d'appello"
.
Art. 8.
L'
ultimo comma dell'articolo 31 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, è sostituito dal seguente:
"Il pretore trasmette al procuratore generale, il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, la copia delle sentenze e l'elenco delle condanne pronunciate per decreto contro le quali non sia stata fatta opposizione. Nell'elenco, oltre il nome e il cognome del condannato, sono indicati il titolo della imputazione e la pena inflitta"
.
Art. 9.
Art. 10.
Il
primo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è sostituito dal seguente:
"La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:
1)
al pretore quando si tratti di reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;
2)
al tribunale in ogni altro caso
.
Art. 11.
L'
articolo 399 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 399.
- (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore). -
Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere.
L'imputato può appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.
Sull'appello decide la sezione istruttoria.
Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabile o dalla sezione istruttoria in grado di appello
.
Art. 12.
La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 1984
PERTINI
CRAXI
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MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI