LegendaDocumento apertoDocumento originaleVersione di un documentoModifica/creazione diuna nuova versione
1.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 316- bis del codice penale, introdotto dall'art. 3 della legge n. 86/1990 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), come modificato dall'art. 1 della presente legge:
"Art. 316- bis (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la resclusione da sei mesi a quattro anni".
2.
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 321 del codice penale, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 86/1990, poi modificato dall'art. 2 della legge qui pubblicata:
Art. 321 (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319- bis , nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".
3.
Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 322 del codice penale, come sostituito dall'art. 12 dellal legge n. 86/1990, poi modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata:
"Art. 322 (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319".
4.
Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 357 del codice penale, come sostituito dall'art. 17 della legge n. 86/1990, poi modificato dall'art. 4 della legge qui pubblicata:
"Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2324):
Presentato dai senatori ONORATO e COVI il 21 giugno 1990.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente,
il 3 luglio 1990, con parere della commissione 1a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 7, 8 maggio 1991.
Assegnato nuovamente alla 2a commissione, in sede deliberante,
il 15 maggio 1991.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, e approvato
il 23 maggio 1991.
Camera dei deputati (atto n. 5707):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa,
il 18 giugno 1991, con pareri delle commissioni I e XI.
Esaminato dalla II commissione il 9, 17 luglio 1991 e approvato
il 22 gennaio 1992.
LEGGE 7 febbraio 1992, n. 181 - Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.
LEGGE
7 febbraio 1992
, n.
181
Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Nell'
articolo 316- bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole
"ente pubblico"
sono inserite le seguenti:
"o dalle Comunità europee"
.
Art. 2.
1.
Nell'
articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 11 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole sono inserite le seguenti:
.
Art. 3.
1.
Nell'articolo 322 del codice penale, come sostituito dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86,
al secondo comma, dopo la parola
"doveri,"
sono inserite le seguenti:
"il colpevole"
.
Art. 4.
1.
All'articolo 357 del codice penale, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al
primo comma, la parola
"giurisdizionale"
è sostituita dalla seguente:
"giudiziaria"
;
b)
il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI