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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6259):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 2 gennaio 1992.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 gennaio 1992.
Esaminato dalla II commissione il 28 gennaio 1992.
Esaminato in aula l'11 febbraio 1992 e approvato il 12 febbraio 1992.
Senato della Repubblica (atto n. 3234):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 febbraio 1992 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a e 10a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), il sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 febbraio 1992.
Esaminato dalla 2a commissione il 13 febbraio 1992.
Esaminato in aula e approvato il 13 febbraio 1992.
LEGGE 18 febbraio 1992, n. 172 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.
LEGGE
18 febbraio 1992
, n.
172
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1
del 2 gennaio 1992.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
1.
Il , recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.
Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei princìpi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.
3.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI