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ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1993, N. 139.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14
MAGGIO 1993, N. 139.
All'
articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2.
Per l'attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 nonchè per l'istituzione di residenze collettive o case alloggio, destinate a coloro di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
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All'articolo 5, comma 1, capoverso 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico"
.
.