Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.
LEGGE
9 agosto 1993
, n. 328
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Art. 2.
1.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione medesima.
Art. 3.
1.
L'
ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:
."Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto"
Art. 4.
1.
L'
articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
.Art. 648-bis.
- (Riciclaggio). -
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648
Art. 5.
1.
L'
articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
.Art. 648-ter.
- (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli , impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al .
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648
Art. 6.
1.
All'
articolo 724 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
.5-bis.
L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato
Art. 7.
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
.1-bis.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna
Art. 8.
1.
All'
articolo 733 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
.1-bis.
Salvo quanto previsto nell'articolo 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato
Art. 9.
1.
Dopo l'
articolo 735 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
.Art. 735-bis.
- (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro). -
1.
Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2
Art. 10.
1.
Il
comma 3 dell'articolo 737 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
.3.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo
Art. 11.
1.
Dopo l'
articolo 737 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
.Art. 737-bis.
- (Indagini e sequestro a fini di confisca). -
1.
Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.
2.
A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724.
3.
L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
a)
se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
b)
se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
4.
Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725.
5.
6.
Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha ordinato il sequestro
Art. 12.
1.
All'
articolo 745 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
.2-bis.
Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonchè di richiedere il loro sequestro
Art. 13.
1.
La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della convenzione è rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), con riguardo al reato politico, e medesima. Il Ministro di grazia e giustizia può rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal .
Art. 14.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.,
Data a Roma, addì 9 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO