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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 982):
Presentato dal sen. PINTO il 17 febbraio 1993.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 febbraio 1993, con parere della commissione 1a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 3 e 31 marzo 1993.
Assegnato nuovamente alla 2a commissione, in sede deliberante, il 6 aprile 1993.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, e approvato il 22 aprile 1993.
Camera dei deputati (atto n. 2569):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 13 maggio 1993, con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione il 9 giugno, 13 e 15 luglio 1993 e approvato il 22 settembre 1993.
LEGGE 5 ottobre 1993, n. 402 - Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.
LEGGE
5 ottobre 1993
, n.
402
Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
articolo 135 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 135
(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). -
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO