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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 432):
Presentato dall'on. TRANTINO il 28 aprile 1992.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 giugno 1992, con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 12 gennaio 1993; 4 febbraio 1993; 31 marzo 1993.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 1993.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 13 luglio 1993, in un testo unificato con gli atti numeri 1522 (APUZZO), 1739 (APUZZO) e 2096 (PECORARO SCANIO e APUZZO).
Senato della Repubblica (atto n. 1417):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 22 luglio 1993, con parere della commissione 1a.
Esaminato dalla 2a commissione il 3, 4 agosto 1993; 5, 6 ottobre 1993 e approvato, con modificazioni, il 7 ottobre 1993.
Camera dei deputati (atto n. 432-1522-1739-2096/B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 20 ottobre 1993, con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione il 27 ottobre 1993 e approvato l'11 novembre 1993.
LEGGE 22 novembre 1993, n. 473 - Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.
LEGGE
22 novembre 1993
, n.
473
Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 727
(Maltrattamento di animali). -
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO