Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la .
LEGGE
12 maggio 1995
, n. 210
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGAla seguente legge
Art. 1.
1.
Art. 2.
1.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della convenzione stessa.
Art. 3.
1.
Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia nè cittadino nè stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sette anni.
2.
Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non sia nè cittadino nè stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso nè essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.
Art. 4.
1.
Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'articolo 3 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.
Art. 5.
1.
Non è punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.
Art. 6.
1.
È punito secondo la legge italiana:
a)
Art. 7.
1.
L'articolo 244 del codice penale è così modificato:
a)
nel ;
b)
nel le parole: "due a otto anni" e "tre a dieci anni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tre a dodici anni" e "cinque a quindici anni".
2.
Nel
primo comma dell'articolo 288 del codice penale le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
."tre a sei anni"
"quattro a quindici anni"
Art. 8.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO