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1.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 244 del codice penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 244 (Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra). - Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene è punito con l'ergastolo.
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni".
- Il testo dell'art. 288 del codice penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 288 (Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perchè militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
La pena è aumentata sa fra gli arruolati sono militari in servizio o persone tuttora soggette agli abblighi del servizio militare".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1017):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.
Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, IV e V.
Esaminato dalla III commissione il 22 settembre 1994.
Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1994.
Senato della Repubblica (atto n. 991):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1a, 2a e 4a.
Esaminato dalla 3a commissione il 21 dicembre 1994.
Relazione scritta annunciata il 14 febbraio 1995 (atto n. 991/A - relatore sen. CASTELLANI).
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 22 febbraio 1995.
Camera dei deputati (atto n. 1017/B):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 marzo 1995, con pareri delle commissioni I, II, IV e V.
Esaminato dalla III commissione il 28 marzo 1995.
Relazione scritta annunciata il 29 marzo 1995 (atto n. 1017/C - relatore on. BERTOTTI).
Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1995.
LEGGE 12 maggio 1995, n. 210 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.
LEGGE
12 maggio 1995
, n.
210
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
Art. 2.
1.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della convenzione stessa.
Art. 3.
1.
Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia nè cittadino nè stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sette anni.
2.
Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non sia nè cittadino nè stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso nè essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.
Art. 4.
1.
Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'articolo 3 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.
Art. 5.
1.
Non è punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.
Art. 6.
1.
È punito secondo la legge italiana:
a)
il cittadino che commette all'estero un reato previsto dagli
articoli 3 e 4
, salvo che ne venga concessa o accettata l'estradizione;
b)
lo straniero che commette all'estero un reato previsto dagli
articoli 3 e 4
esclusivamente nel caso in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o accettata l'estradizione.
Art. 7.
1.
L'articolo 244 del codice penale è così modificato:
a)
nel
primo comma le parole:
"cinque a dodici anni"
sono sostituite dalle seguenti:
"sei a diciotto anni"
;
b)
nel le parole: "due a otto anni" e "tre a dieci anni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tre a dodici anni" e "cinque a quindici anni".
2.
Nel
primo comma dell'articolo 288 del codice penale le parole:
"tre a sei anni"
sono sostituite dalle seguenti:
"quattro a quindici anni"
.
Art. 8.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO