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1.
Nota all'art. 13:
- Si trascrive il testo degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, come modificati dal presente articolo:
"Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinchè non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609- bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni".
"Art. 393 (Richiesta). - 1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
c) le circostanze che, a norma dell'art. 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.
2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.
2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'art. 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.
4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello".
La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1994, n. 12 - prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima parte di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase della udienza preliminare.
2.
Nota all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell'art. 398 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:
"Art. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".
3.
Nota all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell'art. 472 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:
"Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). - 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.
3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.
4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni".
4.
Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 36 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), così come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali). - 1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonchè per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonchè dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2576):
Presentato dall'on. AMICI ed altri il 23 maggio 1995.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 giugno 1995, con pareri delle commissioni I e XII.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 20, 27, 29 giugno 1995; 5, 6 luglio 1995.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede redigente, il 25 luglio 1995.
Esaminato dalla II commissione, in sede redigente, il 25 luglio 1995; 1›, 3 agosto 1995; 12, 20, 21, 26, 28 settembre 1995.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il 28 settembre 1995 (relatore on. MUSSOLINI).
Esaminato in aula ed approvato il 28 settembre 1995.
Senato della Repubblica (atto n. 2154):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 ottobre 1995, con pareri delle commissioni 1a, 5a e 12a.
Esaminato dalla 2a commissione il 22, 23, 28, 29 novembre 1995; 11, 12, 13 dicembre 1995.
Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 14 dicembre 1995.
Camera dei deputati (atto n. 2576/ B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 19 dicembre 1995, con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 19 dicembre 1995.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede referente, il 20 dicembre 1995.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 20 dicembre 1995.
Esaminato in aula il 21, 22 dicembre 1995 e approvato, con modificazioni, il 7 febbraio 1996.
Senato della Repubblica (atto n. 2154/ B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 febbraio 1996, con parere della commissione 1a.
Esaminato dalla 2a commissione il 13 febbraio 1996.
Esaminato in aula ed approvato il 14 febbraio 1996.
LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66 - Norme contro la violenza sessuale.
LEGGE
15 febbraio 1996
, n.
66
Norme contro la violenza sessuale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il e gli
articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale
sono abrogati.
Art. 2.
1.
Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.
Art. 3.
1.
Dopo l'
articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 609-bis
(Violenza sessuale). -
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1)
abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2)
traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi
.
Art. 4.
1.
Dopo l'
articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 609-ter
(Circostanze aggravanti). -
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609- bis sono commessi:
1)
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2)
con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3)
da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4)
su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5)
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci
.
Art. 5.
1.
Dopo l'
articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 609-quater
(Atti sessuali con minorenne). -
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1)
non ha compiuto gli anni quattordici;
2)
non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci
.
Art. 6.
1.
Dopo l'
articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 690-quinquies
(Corruzione di minorenne). -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
.
Art. 7.
1.
Dopo l'
articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 609-sexies
(Ignoranza dell'età della persona offesa). -
Quando i delitti previsti negli sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonchè nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa
.
Art. 8.
1.
Dopo l'
articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 609-septies
(Querela di parte). -
I delitti previsti dagli sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1)
se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2)
se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3)
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4)
se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5)
se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma
.
Art. 9.
1.
Dopo l'
articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 609-octies
(Violenza sessuale di gruppo). -
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai
numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112
.
Art. 10.
1.
Dopo l'
articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 609-nonies
(Pene accessorie ed altri effetti penali). -
La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli comporta:
1)
la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
2)
l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3)
la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa
.
Art. 11.
1.
Dopo l'
articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:
Art. 609-decies
(Comunicazione al tribunale per i minorenni). -
Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento
.
Art. 12.
1.
Dopo il
titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente:
Titolo II bis
-DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Art. 734-bis
(Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). -
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli , divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi
.
Art. 13.
1.
All'
articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis.
Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale
il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1
.
2.
All'
articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis.
Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti
.
Art. 14.
1.
All'
articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis.
La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis
.
2.
All'
articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis.
Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale
, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti
.
Art. 15.
1.
All'
articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis.
Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale
si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto
.
Art. 16.
1.
L'imputato per i delitti di cui agli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale
è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.
Art. 17.
1.
Al
comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole:
"Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonchè per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti:
"Per i reati di cui agli
articoli 527 e 628 del codice penale
, nonchè per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 febbraio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI