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- CONVENZIONE SULLA BASE DELL'ARTICOLO K.3, PARAGRAFO 2, LETTERA C) DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
CONVENZIONE
SULLA BASE DELL'ARTICOLO K.3,
PARAGRAFO 2, LETTERA C)
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE
NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione Europea,
FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione Europea del 26 maggio 1997,
CONSIDERANDO che gli Stati membri ritengono il miglioramento della cooperazione giudiziaria nella lotta contro la corruzione una questione di Interesse comune che rientra nella cooperazione istituita dal titolo VI del trattato;
CONSIDERANDO che il Consiglio, con l'atto del 27 settembre 1996, ha stabilito un protocollo che riguarda in particolare la lotta contro gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari e che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;
CONSIDERANDO che, ai fini del miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri, occorre andare oltre il suddetto Protocollo e stabilire una convenzione che riguardi tutti gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri in genere;
INTENZIONATE ad assicurare un'applicazione coerente ed efficace della presente convenzione in tutto il territorio dell'Unione europea;
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini della presente convenzione si intende per:
a)
"funzionario": qualsiasi funzionario sia "comunitario" che "nazionale" ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro;
b)
"funzionario comunitario":
- qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;
- qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso le Comunità europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunità europee;
Sono assimilati ai funzionari comunitari i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee cui non si applica lo statuto delle Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti;
c)
"funzionario nazionale": il "funzionario" o il "pubblico ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persone in questione ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro.
Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno.
ARTICOLO 2
Corruzione passiva
1.
Ai fini della presente convenzione vi è corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sè o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.
2.
Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.
ARTICOLO 3
Corruzione attiva
1.
Ai fini della presente convenzione vi è corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinchè questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio.
2.
Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.
ARTICOLO 4
Assimilazione
1.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinchè ai sensi del diritto penale nazionale le descrizioni agli illeciti di cui agli
articoli 2 e 3
, commessi da ministri del governo, dai membri eletti del Parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dei membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei loro confronti, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei loro confronti.
2.
Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 1 può non applicarsi a tali norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunità europee sono essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli
articoli 2 e 3
.
3.
1
paragrafi 1 e 2
fanno salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione degli organi giudiziari competenti.
4.
La presente convenzione si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dello statuto della Corte di giustizia, nonchè dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunità.
ARTICOLO 5
Sanzioni
1.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli
articoli 2 e 3
, nonchè la complicità e l'istigazione relativa a tali condotte siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.
2.
Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, gli organi giudiziari nazionali possono prendere in considerazione, secondo i principi del loro diritto interno, qualsiasi sanzione disciplinare già inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.
ARTICOLO 6
Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese
1.
Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che esercitino poteri decisionali o di controllo in seno ad un'impresa possano rispondere penalmente, secondo i principi stabiliti dal diritto nazionale, per gli atti di corruzione di cui all'articolo 3, commessi da persona soggetta alla loro autorità e per conto dell'impresa.
ARTICOLO 7
Competenza
1.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza sugli illeciti che ha stabilito in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli
articoli 2, 3 e 4
nei casi in cui:
a)
l'illecito è commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,
b)
l'autore dell'illecito è un suo cittadino o un suo funzionario,
c)
l'illecito è commesso nei confronti di una delle persone di cui all'articolo 1, o di uno dei membri delle istituzioni delle Comunità europee di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che è al contempo suo cittadino,
d)
l'autore dell'illecito è un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunità europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, e che ha sede nello Stato membro interessato.
2.
Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o più norme di competenza di cui al
paragrafo 1, lettere b), c) e d)
.
ARTICOLO 8
Estradizione ed azione penale
1.
Ciascuno Stato membro che, secondo la propria legislazione, non estrada i propri cittadini, prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti che ha stabilito in virtù degli obblighi derivanti degli
articoli 2, 3 e 4
, qualora siano stati commessi da suoi cittadini fuori dei proprio territorio.
2.
Ciascuno Stato membro sottopone, qualora uno dei propri cittadini sia presunto colpevole di aver commesso in un altro Stato membro un illecito stabilito in virtù degli obblighi derivanti dagli
articoli 2, 3 o 4
e non estradi tale persona verso tale altro Stato membro unicamente a cagione della nazionalità, la questione alle proprie autorità competenti ai fini dell'azione penale, se ne ricorrono i presupposti. Per consentire lo svolgimento dell'azione penale i fascicoli, i documenti informativi e gli atti e oggetti prodotti riguardanti l'illecito sono inoltrati secondo le modalità previste all'articolo 6 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente è informato dell'azione penale avviate e del suo esito.
3.
Ai fini del presente articolo, l'espressione cittadino" di uno Stato membro è interpretata in conformità di qualsiasi dichiarazione fatta da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di estradizione e del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.
ARTICOLO 9
Cooperazione
1.
Se una procedura relativa a un illecito stabilito in virtù degli obblighi scaturenti dagli
articoli 2, 3 e 4
riguarda almeno due Stati membri, questi cooperano fattivamente all'inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione della pena comminata, per esempio per mezzo dell'assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento dei procedimenti o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate in un altro Stato membro.
2.
Qualora più Stati membri abbiano la competenza giurisdizionale per un illecito e ciascuno di essi abbia la possibilità di definire un procedimento relativo ad un illecito sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di essi debba perseguire l'autore o gli autori con l'obiettivo di concentrare, se possibile, le azioni in un unico Stato membro.
ARTICOLO 10
Ne bis in idem
1.
Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale nazionale, il principio ne bis in idem, in virtù del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purchè la pena eventualmente comminata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.
2.
All'atto della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo in uno o più dei casi seguenti:
a)
quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul proprio territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza è stata pronunciata;
b)
quando i fatti oggetto della sentenze straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;
c)
quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un funzionario di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.
3.
Se in uno Stato membro è avviato un nuovo procedimento penale contro una persone che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un altro Stato membro, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest'ultimo Stato membro per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che sono state inflitte.
4.
Le eccezioni che possono costituire oggetto di una dichiarazione ai sensi dei paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi farti, richiesto l'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione delle persona in questione.
5.
Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.
ARTICOLO 11
Disposizioni interne
Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi da questa derivanti.
ARTICOLO 12
Corte di giustizia
1.
Qualsiasi controversia tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che essi non abbiano potuto risolvere bilateralmente deve essere esaminata, in una prima fase, in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione. Se non si è potuto trovare una soluzione entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee da una delle parti della controversia.
2.
Qualsiasi controversia tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee riguardante l'articolo 1 ad eccezione della lettera c), o gli
articoli 2, 3 e 4
, nella misura in cui riguarda una questione di diritto comunitario o gli interessi finanziari della Comunità, o coinvolge membri o funzionari delle istituzioni comunitari o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, che non si è potuto risolvere mediante negoziati, può essere sottoposta alla Corte di giustizia da una delle parti della controversia.
3.
Qualsiasi autorità giudiziaria di uno Stato membro ha facoltà di chiedere alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione riguardante l'interpretazione degli articoli 1-4 e 12-16 sollevata in un giudizio dinanzi ad essa che coinvolge membri o funzionari delle Comunità europee o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, che agiscano nell'esercizio delle loro finzioni, quando ritenga che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza.
4.
La competenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 3 è soggetta all'accettazione da parte dello Stato membro interessato, in una dichiarazione a tal fine fatta al momento della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo.
5.
Uno Stato membro che fa la dichiarazione di cui al paragrafo 4 può limitare la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale ai propri organi giudiziari contro le cui decisioni non si può proporre impugnazione a norma del diritto nazionale.
6.
Si applicano lo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento interno. Secondo tale statuto, qualsiasi Stato membro, o la Commissione, sia che abbia fatto sia che non abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 4, ha il diritto di presentare memorie o osservazioni iscritte alla Corte di giustizia nelle cause che le vengono sottoposte a norma dal paragrafo 3.
ARTICOLO 13
Entrata in vigore
1.
La presente convenzione è sottoposta all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2.
Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3.
La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea che procede per ultimo a detta formalità.
4.
Fino al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Stato membro può, all'atto della notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo, dichiarate che la convenzione, ad eccezione dell'articolo 12, si applica nei propri confronti nei rapporti con gli Stati membri che avranno fatto la medesima dichiarazione. La presente convenzione diventa applicabile nei confronti dello Stato membro che ha fatto tale dichiarazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di novanta giorni dalla data del deposito di tale dichiarazione.
5.
Uno stato membro che non abbia formulato alcuna dichiarazione di cui al paragrafo 4 può applicare la convenzione con altri Stati membri contraenti sulla base di accordi bilaterali.
ARTICOLO 14
Adesione di nuovi Stati membri
1.
La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2.
Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
3.
Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
4.
La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.
5.
Qualora la presente convenzione non sia ancora entrate in vigore al momento del deposito dello strumento d'adesione, si applica agli Stati aderenti l'articolo 13, paragrafo 4.
ARTICOLO 15
Riserve
1.
Non è ammessa alcuna riserva ad eccezione di quelle previste dagli
articoli 7, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2
.
2.
Lo Stato membro che abbia formulato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte dei depositario.
ARTICOLO 16
Depositario
1.
Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
2.
Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonchè qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le foro firme in calce alla presente convenzione.
Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecentonovantasette , in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le foro firme in calce alla presente convenzione.
Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecentonovantasette , in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.