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1.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati):
"Art. 9. - Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette.
Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1 gennaio di ogni anno.
In sede di prima applicazione, per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.
Il decreto del Ministro delle finanze è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
- Si riporta il testo dell'art. 62-bis del codice penale:
"Art. 62-bis (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 [c.p. 114, 133]".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 338 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:
"Art. 338 (Obbligo del pagamento dei diritti doganali). - Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.
A tale pagamento è obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.".
- Il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, recante: "Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri", all'art. 1, recava: "Competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" e all'art. 2, recava: "Invio dei processi verbali".
3.
Note all'art. 3:
- Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, reca: "Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti".
- La legge 6 febbraio 1992, n. 66, reca: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti".
- Si riporta il testo dell'art. 364 del codice di procedura penale:
"Art. 364 (Nomina e assistenza del difensore). - 1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell' art. 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominare uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'art. 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.
6. Quando procede nel modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso. 7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.".
- La legge 22 marzo 1995, n. 85, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse".
4.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, così come modificato dal presente articolo:
"Art. 33-bis (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, comma 1, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-ter, 419, 420, comma 3, 426, 428, 429, comma 2, 430, 431, comma 2, 432, comma 3, 433, comma 3, 434, comma 2, 440, 449, comma 2, 452, comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513-bis, 564, 578, comma 1, da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonchè dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonchè dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
i-bis) delitti previsti dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
l) delitto previsto dall'art. 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; n) delitto previsto dall'art. 29, comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'art. 25, comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dall'art. 10 della legge l8 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.".
- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale, così come modificato dal presente articolo:
"Art. 51 (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1, lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, dispone che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.".
- Si riporta il testo dell'art. 407 del codice di procedura penale così come modificato dal presente articolo:
"Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico, delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.
3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.".
5.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", così come modificato dal presente articolo:
"Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). - 1. Fermo quanto stabilito dall'art. 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonchè per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'art. 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del codice penale, 291-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.
2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.".
6.
Note all'art. 7:
- Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, è già citato in nota all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 5, così come modificato dal presente articolo, della legge 18 gennaio 1994, n. 50, recante "Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati":
"Art. 5. - 1. Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, e successive modjficazioni o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal Ministro delle finanze o per sua delega, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.
2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi.
3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.
4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso amministrativo.
4-bis. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento milioni di lire.".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6333-bis):
Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 5 luglio 2000, degli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 6333, di iniziativa del Ministro delle finanze (Visco).
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, X e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 25 luglio 2000.
Esaminato in aula l'11 dicembre 2000 e approvato il 17 gennaio 2001 in un testo unificato con i numeri 6419 (Fini ed altri); 6613 (Martinat); 6845 (Casini ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 4957):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 gennaio 2001, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X e Giunta affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla II commissione il 7, 8 e 14 febbraio 2001.
Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001.
LEGGE 19 marzo 2001, n. 92 - Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.
LEGGE
19 marzo 2001
, n.
92
Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
a)
dopo l'
articolo 291 sono inseriti i seguenti:
Art. 291-bis.
- (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri). -
1.
Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
2.
I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.
Art. 291-ter.
- (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri). -
1.
Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a)
nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b)
nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c)
il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d)
nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e)
nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
3.
La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle
lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo
, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Art. 291-quater.
- (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
1.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle
lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter
, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5.
Le pene previste dagli
articoli 291-bis, 291-ter
e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti
;
b)
l'
articolo 301-bis è sostituito dal seguente:
Art. 301-bis.
- (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). -
1.
I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2.
Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3.
Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro rottamazione mediante distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di rottamazione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la rottamazione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.
4.
L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla rottamazione dei beni mobili di cui ai
commi 1 e 3
, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5.
Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla rottamazione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
6.
I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.
8.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo
.
Art. 2.
(Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati)
1.
Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila.
2.
Della facoltà di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato.
3.
Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso.
4.
Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
5.
Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali può avere luogo la definizione in via amministrativa, è trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autorità giudiziaria competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto.
6.
L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorità giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale.
7.
Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto.
8.
Sono abrogati gli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375
.
Art. 3.
Custodia di tabacchi lavorati sequestrati
1.
Salvo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria ordina la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale. La competente autorità giudiziaria può autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali ed esteri.
2.
Sono abrogate le disposizioni di cui all', convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Art. 4.
(Modifiche al codice penale)
1.
Dopo l'
articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 337-bis
(Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto). -
Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.
Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività
.
Art. 5.
Art. 6.
(Modifiche all'ordinamento penitenziario)
Art. 7.
1.
L'
articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 6.
-
1.
Al fine di combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali, l'Amministrazione finanziaria e i produttori di tabacchi lavorati che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione finanziaria per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, anche in caso di cessione della utilizzazione di marchi, devono vigilare sulla effettiva immissione al consumo della merce nel Paese dichiarato come destinatario finale. A tale fine i produttori devono adottare un sistema di identificazione dei prodotti che consenta di individuare, relativamente ai tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato fin dal pacchetto di sigarette, la data, il luogo di produzione, il macchinario, il turno di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione, nonchè il primo acquirente dei prodotti. I produttori devono comunicare tali sistemi di identificazione all'Amministrazione finanziaria entro trenta giorni dalla definizione o modifica degli stessi.
2.
Per attuare le finalità di cui al comma 1, la contabilizzazione e l'ispezione di tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, di produzione nazionale o estera sottoposti a sequestro, sono disciplinate secondo le seguenti modalità:
a)
per ogni sequestro da 2.000 chilogrammi o più, i prodotti sono contabilizzati, entro trenta giorni dalla data del sequestro, per marca e tipo di prodotto, codice di identificazione, quantità e luogo del sequestro e ogni altra informazione o documentazione disponibile, ritenuta utile per identificare il primo acquirente;
b)
le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate ai produttori interessati entro quindici giorni dalla avvenuta operazione di contabilizzazione;
c)
con riferimento a sequestri pari o superiori a 2.000 chilogrammi, i produttori nazionali o esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), devono provvedere ad una ispezione della merce sequestrata. Con riferimento a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, verrà effettuata una ispezione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni caso, ogni sei mesi;
d)
lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera c) è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi ed agli impianti di produzione, al fine di stabilire la data e il luogo di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonchè ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalità di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Scopo dell'ispezione è anche stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi;
e) le informazioni di cui alla lettera d) devono essere comunicate dai produttori all'Amministrazione finanziaria entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata.
3.
Il Ministero delle finanze predispone, di intesa con i produttori, un rapporto semestrale in cui sono raccolte tutte le informazioni di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 2
.
4.
In base ai rapporti di cui al comma 3, il Ministero delle finanze ed i produttori nazionali ed esteri devono studiare, di volta in volta, le azioni più efficaci per l'eliminazione del contrabbando di tabacchi lavorati introdotti nel territorio dello Stato.
5.
Qualora i produttori nazionali ed esteri non abbiano applicato gli appositi sistemi di identificazione dei prodotti di cui al comma 1, ovvero abbiano violato gli obblighi di cui al
comma 2, lettere c) ed e)
, l'Amministrazione finanziaria, entro quindici giorni dalla notizia, dà comunicazione ai produttori della rilevata violazione.
6.
I produttori che commettono le violazioni di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire trecento milioni a lire un miliardo. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di aumentare quest'ultimo importo da due a cinque volte, quando l'autorità demandata all'applicazione della sanzione ha motivo di ritenere che, in considerazione della capacità patrimoniale e del volume d'affari del produttore, la misura massima risulti inefficace
.
2.
Il sistema di identificazione dei prodotti, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere definito dai produttori di tabacchi lavorati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
L'
articolo 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 3.
-
1.
Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la competente autorità dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi.
2.
Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.
3.
Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva
.
5.
Al
comma 1 dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, dopo le parole: sono inserite le seguenti:
"e successive modificazioni,"
e le
parole:
"con decreto del Ministro delle finanze"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal Ministro delle finanze o per sua delega"
.
6.
All'
articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
4-bis.
L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti ai
commi 1, 2 e 3
, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento milioni di lire
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino;