L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374
All'articolo 1:
; il
comma 1 è sostituito dal seguente:
; dopo il 1.
comma 1 è inserito il seguente:
; i sono soppressi; il "1.bis. Dopo l'
articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:
Art. 270-ter.
(Assistenza agli associati).
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270- bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
comma 5 è sostituito dal seguente:
;
dopo il "5. All'
articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole:
è aggiunta la seguente:
"delitti contro la personalità dello Stato"
"italiano."
comma 5 sono aggiunti i seguenti:
.
L' è soppresso.
All'articolo 3. al 5-bis.
le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".
5-ter.
Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, dei codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza è prestata".
5-quater.
All' sono soppresse
comma 1, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
; al "dall'articolo 270-quater
"dall'articolo 270-ter
comma 2, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
.
All'articolo 4: al "ai delitti con finalità di terrorismo internazionale"
"ai delitti con finalità di terrorismo"
comma 1, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
, le "operazioni di polizia previamente autorizzate"
"operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5
parole:
sono soppresse, le "anche internazionale"
parole:
sono soppresse, la e, ; al , e ; al "per cui procedono"
comma 6, primo periodo, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
e "quando richiesto"
"se necessario o se richiesto"
sono aggiunte, in fine, le parole:
; il ", nonchè il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati"
secondo periodo è sostituito dal seguente:
; al "Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo or-gano nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonchè dei risultati della stessa"
comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
.
All'articolo 5. al "Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4
comma 1, all'alinea, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
; al comma 1, capoverso e "norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato"
sono soppresse le parole:
; al comma 1, capoverso "a fini di prevenzione"
Art. 226, comma 1, dopo la parola.
sono inserite le seguenti:
e "telematica,"
"nonchè all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale
le parole:
ovunque ricorrano, sono soppresse; al comma 1, capoverso "di procedura penale",
Art. 226, il comma 2 è sostituito dal seguente.
; al comma 1, capoverso 2.
Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni
Art. 226, comma 5, sono aggiunte, infine, le parole:
; al ", fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine nè costituire oggetto di deposizione nè essere altrimenti divulgate"
comma 3, le parole:
sono sostituite dalle seguenti.
; dopo il
articolo 226, come modificato"
comma 3 sono aggiunti i seguenti:
.
All'articolo 6. al .
All'articolo 8: al 3-bis.
Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
3-ter.
Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni
comma 1, all'alinea, le parole: sono sostituite dalle seguenti:
; il è soppresso.
L'
articolo 9 è sostituito dal seguente:
".
2. All'Art. 9.
- (Notificazioni). -
1.
All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al
comma 2, le parole:
sono soppresse;"e negli altri casi di assoluta urgenza"
b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis.
L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
2-ter.
Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2
articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole:
sono soppresse. 3. È abrogato . 4. "o della polizia giudiziaria"
Dopo il comma 2 dell'articolo 677 dei codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
.
All'articolo 10: al 2-bis.
Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161"
comma 1, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
, e "al capitolo 1249"
"all'unità previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249)"
dopo le parole: "anche tra" la parola:
è soppressa.
Dopo l'"gli"
articolo 10 è inserito il seguente.
.Art. 10-bis.
1.
All'articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
3-quater.
Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter".
2.
All'articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
1-ter.
Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale dei capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
3.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.
4.
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144