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ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2005, N. 144
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2005, N. 144
All'
articolo 1, comma 1, lettera a), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis.
Le disposizioni di cui al si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonchè agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
.
al
comma 1, dopo le parole:
"decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"
le parole:
"e successive modificazioni,"
sono soppresse e le
parole da:
"il questore"
fino a:
"sicurezza"
sono sostituite dalle seguenti:
"il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della Repubblica"
;
al
comma 5, dopo le parole:
"attentati stessi"
sono inserite le seguenti:
"ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo"
e dopo le
parole:
"può essere concessa"
sono inserite le seguenti:
"con le stesse modalità di cui al comma 1
.
al
comma 1, le parole:
"13, comma 2"
sono sostituite dalle seguenti:
e le
parole:
"il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno,"
sono sostituite dalle seguenti:
"il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto può disporre"
;
al
comma 3, dopo le parole:
"di cui all'articolo 2"
sono inserite le seguenti:
"del presente decreto"
;
al
comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento"
;
dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
4-bis.
Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642
;
al
comma 7, la parola:
"soppresso"
è sostituita dalla seguente:
"abrogato"
.
al
comma 1, la parola:
"disposizioni"
è sostituita dalla seguente:
"norme"
e la
parola:
"approvate"
dalle seguenti:
"di cui al"
;
il
comma 2 è sostituito dal seguente:
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
.
al
comma 1, le parole:
"degli accessi e dei servizi"
sono sostituite dalle seguenti:
"degli accessi, nonchè, qualora disponibili, dei servizi"
;
al
comma 2, le parole:
"dell'attivazione del servizio"
sono sostituite dalle seguenti:
"al momento dell'attivazione del servizio"
;
al
comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f)
dopo il è inserito il seguente:
"4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati"
;
al
comma 4, dopo le parole:
"Ministri interessati,"
sono inserite le seguenti:
"sentito il Garante per la protezione dei dati personali,"
e le
parole:
"di cui al comma 3, lettere a) e c),"
sono sostituite dalle seguenti:
.
il
comma 1 è sostituito dal seguente:
1.
A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale
;
al
comma 2, la parola:
"trenta"
è sostituita dalla seguente:
"sessanta"
;
al
comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonchè le attribuzioni degli enti locali in materia"
;
al
comma 5, le parole:
"di cui al comma 3"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al comma 4
.
Dopo l'
articolo 7 è inserito il seguente:
Art. 7-bis
(Sicurezza telematica).
1.
Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli
articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801
, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'
articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374
, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati
.
al
comma 1, le parole:
"approvato con"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al"
;
al
comma 4, dopo le parole:
"nulla osta"
sono inserite le seguenti:
;
al
comma 5, capoverso "Art. 2-bis", dopo le parole:
"fornisce istruzioni"
sono inserite le seguenti:
"in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica"
.
All'
articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2.
Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, può altresì disporre che l'attività di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attività stessa è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione
.
Dopo l'
articolo 9 è inserito il seguente:
Art. 9-bis
(Prevenzione antiterroristica negli aeroporti).
1.
Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', come rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuità territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse
.
al
comma 1, capoverso 2-bis, le parole:
"il prelievo di materiale biologico dal cavo orale"
sono sostituite dalle seguenti:
"il prelievo di capelli o saliva"
;
al
comma 2, dopo le parole:
"o di un interprete"
sono aggiunte le seguenti:
", ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente"
;
al
comma 4, nella rubrica dell'articolo 497-bis ivi richiamato, le parole:
"Uso, detenzione"
sono sostituite dalla seguente:
"Possesso"
;
dopo il
comma 4 sono aggiunti i seguenti:
4-bis.
Il , è sostituito dal seguente:
"Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro".
4-ter.
Al , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349".
4-quater.
Le disposizioni di cui al si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191
.
al
capoverso "270-quater", le parole:
"270-quater"
sono sostituite dalle seguenti:
e le
parole:
"atti di violenza con finalità di terrorismo"
sono sostituite dalle seguenti:
"atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo"
;
al
capoverso "270-quinquies", le parole:
"270-quinquies"
sono sostituite dalle seguenti:
e le
parole:
"atti di violenza con finalità di terrorismo"
sono sostituite dalle seguenti:
"atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo"
;
dopo il
capoverso 270-quinquies è aggiunto il seguente:
Art. 270-sexies
(Condotte con finalità di terrorismo).
1.
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonchè le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia
;
dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis.
All'articolo 414 del codice penale, dopo il è aggiunto il seguente:
"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà"".
L' è soppresso.
al , capoverso 4, l'ultimo periodo è soppresso;
al
comma 5, alinea, le parole:
"del regio decreto"
sono sostituite dalle seguenti:
"dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto"
;
dopo il
comma 5 è inserito il seguente:
5-bis.
Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio
;
al
comma 6, dopo le parole: sono inserite le seguenti:
"del presente articolo"
.
il
comma 2 è sostituito dal seguente:
2.
Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonchè i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona
;
il è soppresso;
dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis.
Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Dopo l'
articolo 18 sono inseriti i seguenti:
Art. 18-bis
(Impiego della forza pubblica).
1.
Al , dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152".
Art. 18-ter
(Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali). -
1.
Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumità e ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.
2.
Al fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9,8 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero