In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine "sordomuto" è sostituito con l'espressione "sordo".
LEGGE
20 febbraio 2006
, n. 95
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPromulgala seguente legge:
Art. 1.
1.
2.
Il
secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:
."Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio"
3.
Al
primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole:
sono sostituite dalle seguenti:
."L'accertamento del sordomutismo"
"L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli