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PROTOCOLLO - PROTOCOLLO CONTRO LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO ILLECITO DI ARMI DA FUOCO E DI LORO PARTI, ELEMENTI E MUNIZIONI, ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA
PROTOCOLLO CONTRO LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO ILLECITO DI ARMI DA FUOCO E DI LORO PARTI, ELEMENTI E MUNIZIONI, ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA
(Traduzione non ufficiale)
Preambolo
Gli Stati Parti del presente Protocollo,
Consapevoli dell'urgenza di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, essendo queste attività pregiudizievoli per la sicurezza di ciascun Stato, di ciascuna regione e del mondo nell'insieme, e che costituiscono una minaccia per il benessere dei popoli, per la loro promozione sociale ed economica e per il loro diritto a vivere in pace,
Convinti dunque della necessità che tutti gli Stati prendano tutti i provvedimenti appropriati a tal fine, ivi comprese le attività di cooperazione internazionale ed altre misure a livello regionale e mondiale,
Ricordando la Risoluzione 53/111 dell'Assemblea generale del 9 dicembre 1998 in cui l'Assemblea ha deciso di creare un comitato intergovernativo speciale, a composizione non limitata, incaricato di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso di elaborare, in modo particolare, uno strumento internazionale volto a lottare contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
Tenendo presente il principio della parità dei diritti dei popoli e del diritto di questi ultimi di disporre di loro stessi, come sancito nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale inerenti alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite.
Convinti che il fatto di allegare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata uno strumento internazionale contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armì da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni aiuterà a prevenire e combattere questo tipo di criminalità:
Hanno convenuto quanto segue:
I.
Norme generali
Articolo 1
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata
1.
II presente Protocollo completa la . Esso è interpretato congiuntamente alla Convenzione.
2.
Le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo, salvo disposizione contraria del presente Protocollo.
3.
I reati determinati in conformità all'articolo 5 del presente Protocollo sono considerati reati stabiliti in conformità alla Convenzione.
Articolo 2
Oggetto
II presente Protocollo ha come oggetto quello di promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati Parti, al fine di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni.
Articolo 3
Terminologia
Ai fini del presente Protocollo:
a)
l'espressione "arma da fuoco" significa ogni arma a canna portatile destinata allo sparo di piombini, di una pallottola o di un proiettile per mezzo di un esplosivo, o che è progettata a tal fine o che può agevolmente essere trasformata a tal fine, escluse le armi da fuoco antiche o le loro riproduzioni. Le armi da fuoco antiche e le loro riproduzioni sono definite in conformità alla legislazione interna. Ciò nonostante, le armi da fuoco antiche non includono in alcun caso le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899;
b)
l'espressione "parti ed elementi" significa ogni elemento, o elemento di sostituzione specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, la carcassa o il coperchio di culatta, la guida o il tamburo, la culatta mobile o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da un tiro di arma da fuoco;
c)
il termine "munizioni" significa l'insieme della cartuccia o dei suoi elementi, compresi i bossoli, i detonatori, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma da fuoco, fermo restando che tali elementi sono anch'essi sottoposti ad autorizzazione nello Stato Patte considerato;
d)
l'espressione "fabbricazione illecita" significa la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti ed elementi, o di munizioni:
i)
effettuato con parti ed elementi che sono stati oggetto di un traffico illecito;
ii)
senza licenza né autorizzazione di un'autorità competente dello Stato Parte in cui la fabbricazione o l'assemblaggio ha luogo; oppure
iii)
senza aver contrassegnato le armi da fuoco al momento della loro fabbricazione in conformità all'articolo 8 del presente Protocollo;
Sono rilasciate licenze o autorizzazioni per la fabbricazione di parti e di elementi, in conformità alla legislazione interna;
e)
l'espressione " traffico illecito" significa l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato Parte se uno degli Stati Parti autorizzati non lo autorizza conformemente alle disposizioni del presente Protocollo o se le armi da fuoco non sono marcate conformemente all'articolo 8 del presente Protocollo;
f)
il termine "pedinamento" significa il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, se possibile, delle loro parti, elementi e munizioni dal fabbricante all'acquirente, al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati parti ad individuare ed analizzare la fabbricazione .ed il traffico illecito e ad effettuare investigazioni
Articolo 4
Portata d'applicazione
1.
Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione della fabbricazione e del traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni ed alle inchieste e azioni giudiziarie relative ai reati determinati in conformità all'articolo 5 di detto Protocollo, quando questì reati sono di natura transnazionale ed un gruppo criminale organizzato vi è implicato.
2.
Il presente Protocollo non si applica alle transazioni fra Stati o ai trasferimenti di uno Stato qualora la sua applicazione dovesse pregiudicare il diritto di uno Stato Parte di adottare nell'interesse della sicurezza nazionale, misure compatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite.
Articolo 5
Incriminazione
1.
Ciascuno Stato Parte adotta i provvedimenti legislativi e gli altri provvedimenti necessari per conferire il carattere di reato, quando gli atti siano stati commessi intenzionalmente:
a)
alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, di loro elementi e munizioni;
b)
al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni:
c)
alla contraffazione o illecita obliterazione, rimozione o alterazione in modo illegale del marchio (o dei marchi che devono comparire su un'arma da fuoco in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo).
2.
Ciascuno Stato Parte può altresì' adottare le misure legislative ed altre necessarie per determinare in quanto reati i seguenti comportamenti:
a)
fatti salvi i concetti basilari del suo ordinamento giuridico, il tentativo di commettere un reato determinato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo o di rendersene complice; e
b)
il fatto di organizzare, dirigere, aiutare, facilitare, incoraggiare, favoreggiare per mezzo di un aiuto o di consigli, la perpetrazione di un reato stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 6
Confisca, sequestro e uso
1.
Fatto salvo l'articolo 12 della Convenzione le Parti, per quanto possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, adottano le misure necessarie per la confisca di armi da fuoco, delle loro parti , elementi e munizioni, che sono stati oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito.
2.
Gli Stati Parte adottano, nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie ad impedire che armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di una fabbricazione e di traffici illeciti cadano in mano a persone non autorizzate, confiscando e distruggendo tali armi, le loro pasti, elementi e munizioni salvo se un'altra misura per disporne è stata ufficialmente autorizzata, ed a condizione che tali armi siano state contrassegnate e che le metodologie per disporre di tali armi e munizioni siano state registrate.
II.
Prevenzione
Articolo 7
Conservazione delle informazioni
Ciascun Stato Parte garantisce la conservazione per almeno dieci anni delle informazioni relative alle armi da fuoco e, se del caso e ove possibile, alle loro parti, elementi e munizioni necessarie per seguire le tracce e individuare tali armi nonché ove opportuno e possibile, le loro parti , elementi e munizioni che sono oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito, nonché per prevenire e individuare tali attività . Le informazioni in oggetto sono le seguenti:
a)
i marchi appropriati richiesti in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo;
b)
nel caso di transazioni internazionali relative ad armi da fuoco, le parti, gli elementi e le munizioni di queste ultime, le date di rilascio e di scadenza delle licenze o autorizzazioni richieste, il paese di esportazione, il paese d'importazione, i paesi di transito, se del caso, ed il destinatario finale nonché la descrizione e la quantità degli articoli.
Articolo 8
Marcatura delle armi da fioco
1.
In vista dell'identificazione e per seguire le tracce di ciascuna arma da fuoco, gli Stati parte:
a)
al momento della fabbricazione di ciascuna arma da fuoco, sia esigono un'unica marcatura indicante il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione ed il numero di serie, sia conservano ogni altra marcatura, unica e di facile uso che comporta simboli geometrici semplici abbinati ad un codice numerico e/o alfa-numerico, il duale consente a tutti gli Stati d'identificare facilmente il paese di fabbricazione;
b)
esigono una marcatura appropriata semplice su ciascuna arma da fuoco importata, che consenta d'identificare il paese importatore e, se possibile, l'anno d'importazione rendendo possibile il pedinamento dell'arma da fuoco ad opera delle autorità competenti di questo paese, nonché un marchio unico, se detto marchio non figura sull'arma da fuoco. Non occorre applicare alle importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili, le condizioni enunciate nel presente capoverso.
c)
garantiscono, all'atto del trasferimento di un'arma da fuoco proveniente dalle scorte dello Stato, in vista di un uso civile permanente, ad effettuare un' unica marcatura adeguata che consenta a tutti gli Stati Parte di identificare il paese che effettua il trasferimento.
3.
Gli Stati Parti incoraggiano l'industria delle armi da fuoco ad elaborare misure per impedire che i marchi siano rimossi o alterati.
Articolo 9
Neutralizzazione delle armi da fuoco
Uno Stato Parte il quale; secondo la sua legislazione interna, non considera un'arma da fuoco neutralizzata come arma da fuoco, prende i provvedimenti necessari, ivi compresa la determinazione di reati specifici, se del caso, per impedire l'illecita riattivazione delle armi da fuoco neutralizzate, in conformità ai principi generali di neutralizzazione in appresso:
a)
rendere definitivamente inutilizzabili ed impossibili da rimuovere, sostituire o modificare in vista di qualsiasi riattivazione, tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco neutralizzata;
b)
prendere provvedimenti per, se del caso far verificare le misure di neutralizzazione da un'autorità competente, al fine di garantire che le modifiche apportate ad un'arma da fuoco la rendano definitivamente inutilizzabile;
c)
prevedere, nell'ambito della verifica da parte dell'autorità competente, il rilascio di un certificato o di un documento attestante la neutralizzazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine di un marchio chiaramente visibile sull'arma da fuoco
Articolo 10
Obblighi generali concernenti i sistemi di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione ed il transito.
1.
Ciascuno Stato Parte stabilisce o mantiene un sistema efficace di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione e l'importazione nonché di misure sul transito internazionale, per il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2.
Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d' esportazione per invii di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato parte si accerta che:
a)
Gli Stati importatori abbiano rilasciato licenze o autorizzazioni d'importazione;
b)
Gli Stati di transito abbiano almeno notificato per iscritto , prima dell'invio, che essi non si oppongono al transito, e ciò senza pregiudizio di accordi o di intese bilaterali e multilaterali a favore degli Stati senza litorale.
3.
La licenza o l'autorizzazione di esportazione e d'importazione e la relativa documentazione di accompagnamento contengano informazioni le quali, come minimo, includono il luogo e la data del rilascio, la data di scadenza, il paese di esportazione, il paese d'importazione, il destinatario finale, la designazione delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni e la loro quantità, nonché, in caso di transito, i paesi di transito. Le informazioni riportate nella licenza d'importazione devono essere fornite in anticipo agli Stati di transito.
4.
Lo Stato Parte importatore informa lo Stato Parte esportatore, a sua richiesta, della ricezione degli invii di armi da fuoco, di loro parti ed elementi o di munizioni.
5.
Ciascuno Stato Parte prende, nell'ambito dei propri mezzi, misure affidabili per fare in modo che le procedure di concessione di licenze o di autorizzazioni siano sicure e che l'autenticità delle licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata o convalidata.
6.
Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione temporanea e per il transito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, per fini legali verificabili come la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione o la riparazione.
Articolo 11
Misura di sicurezza e di prevenzione
Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o dirottamenti, nonché la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato Parte prende adeguati provvedimenti
a)
per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell'importazione dell'esportazione e del transito attraverso il suo territorio;
b)
per accrescere l'efficacia dei controlli delle importazioni, delle esportazioni e del transito, ivi compresi, se del caso, dei controlli alle frontiere, nonché l'efficacia della cooperazione transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali.
Articolo 12
Informazioni
1.
Fatti salvi gli
articoli 27 e 28 della Convenzione
, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordìnamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti in ogni caso di specie, concernenti in particolare ì fabbricanti, i negozianti, gli importatori, gli esportatori e, ogni qualvolta ciò è possibile, i trasportatori autorizzati di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2.
Fatti salvi gli
articoli 27 e 28 della Convenzione
, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti, concernenti in modo particolare:
a)
i gruppi criminali organizzati i quali notoriamente partecipano o sono sospettati di partecipare alla fabbricazione o al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
b)
i mezzi di dissimulazìone utilizzati nella fabbricazione o nel traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni ed i mezzi per rilevarli;
c)
le metodologie ed i mezzi, i punti di spedizìone e di destinazione e gli itinerari solitamente utilizzatì dai gruppi criminali organizzati che si dedicano al traffco illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
c) i dati di esperienza a carattere legislativo, nonché le prassi e le misure volte a prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffco illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
3.
Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, a seconda di come convenga, informazioni scientifiche e tecnologiche pertinenti, utili ai servizi di individuazione e di repressione, al fine di rafforzare reciprocamente la loro capacità di prevenire e scoprire la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, di svolgere indagini e d'intraprendere azioni giudiziarie contro le persone coinvolte in queste attività illecite.
4.
Gli Stati Parte cooperano fra di loro per seguire le tracce delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni che siano state eventualmente oggetto di una fabbricazione o di traffci illeciti, e rispondono con sollecitudine, nel lìmite dei loro mezzi, alle richieste di assistenza in questo settore.
5.
Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico o di altri accordi internazionali, ogni Stato Parte che riceve informazioni da un altro Stato Porte in applicazione del presente articolo, ivi comprese informazioni esclusive concernenti transazioni commerciali, garantisce la loro riservatezza e rispetta tutte le loro limitazioni d'uso se è richiesto in tal senso dallo Stato Parte che le fornisce. Se tale riservatezza non può essere garantita, lo Stato Parte che ha fornito le informazioni ne è avvisato prima che queste ultime siano divulgate.
Articolo 13
Cooperazione
1.
Gli Stati Parte cooperano a livello bilaterale, regionale ed internazionale per prevenire , combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2.
Fatto salvo il paragrafo 13 dell'articolo 18 della Convenzione, ciascun Stato Parte designa un organismo nazionale o un unico punto di contatto incaricato di provvedere al collegamento con altri Stati Parte per le questioni relative al presente Protocollo.
3.
Gli Stati Parte si adoperano per ottenere l'appoggio e la cooperazione di fabbricanti, negozianti, importatori, esportatori, agenti venditori e trasportatori commerciali di armi da fuoco, nonché di loro parti, elementi emunizioni, al fine di prevenire e individuare le attività illecite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 14
Formazione professionale ed assistenza tecnica
1.
Gli Stati Parte cooperano fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti, a seconda di come convenga, in modo da poter ottenere, su richiesta, la formazione e l'assistenza tecnica necessarie per migliorare la loro capacità di prevenire, combattere e sradicare la abbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ivi compresa un'assistenza tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli
articoli 29 e 30 della Convenzione
.
Articolo 15
Agenti venditori e intermediazione
1.
Al fine di prevenire e di combattere la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora fatto, prevedono d'istituire un sistema di regolamentazione delle attività di coloro che praticano l'intermediazione.
Questo sistema potrebbe includere una o più misure, come:
a)
l'esigenza di una registrazione per gli agenti venditori che operano sul loro territorio;
b)
l'esigenza di una licenza odi un'autorizzazione d'inter-mediazione; oppure
c)
l'esigenza d'indicare, sulle licenze o autorizzazioni d'importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento, il nome e la localizzazione degli agenti venditori che partecipano alla transazione.
2.
Gli Stati Parte che hanno istituito un sistema di autorizzazioni per quanto riguarda l'inter-mediazione, come enunciato al paragrafo 1 del presente articolo, sono incoraggiati a fornire informazioni sugli agenti venditori e sulla mediazione quando scambiano informazioni ai sensi dell'articolo 12 del presente Protocollo, ed a conservare le informazioni relative agli agenti venditori ed all'inter-mediazione conformemente all'articolo 7 del presente Protocollo.
III.
Disposizioni finali
Articolo 16
Soluzione delle controversie
1.
Gli Stati Parte fanno ogni forzo per risolvere per via negoziale le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo
2.
Ogni controversia fra due o più Stati Parte, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo , che non può essere risolta per via negoziale in tempi ragionevoli è, su richiesta di uno di questi Stati Parte, sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non addivengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi fra di loro può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia presentando un ricorso conformemente allo Statuto della Corte.
3.
Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, ogni Stato Parte può dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha emanato siffatta riserva.
4.
Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in forza del paragrafo 3 del presente articolo può ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 17
Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
1.
Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua adozione da parte dell'Assemblea Generale e fino al 12 dicembre 2002.
2.
Il presente Protocollo è altresì aperto alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, purché almeno uno Stato membro di una siffatta organizzazione abbia firmato il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3.
Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare i suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In questo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, la suddetta organizzazione dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresì il depositario di ogni modifica rilevante della postata della sua competenza.
4.
II presente Protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato o di ogni organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro fa parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A1 momento della sua adesione, un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara: la portata della sua competenza relativamente alle questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresì il depositario di ogni modifica rilevante della portata dalla sua competenza.
Articolo 18
Entrata in vigore
1.
Il entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo inteso che non entrerà in vigore prima che la Convenzione stessa sia entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato come éssendo uno strumento aggiuntivo a quelli già depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
2.
Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il'deposito del quarantesimo strumento pertinente, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento rilevante da parte di detto Stato o di detta organizzazione, o alla data in cui esso entra in vigore in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, se quest'ultima data è posteriore.
Articolo 19
Emendamento
1.
Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica in tal caso la proposta di emendamento agli Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, in vista dell'esame della proposta e dell'adozione di una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo, riuniti nella Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per raggiungere un consenso su qualsiasi emendamento. Se tutti gli sforzi in tal senso si sono esauriti senza sia intervenuto un accordo occorrerà, come estrema risorsa, affinché l'emendamento possa essere adottato, un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti.
2.
Le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono, per esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei settori di loro competenza, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri Parti del presente Protocollo. Esse non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio, e viceversa.
3.
Un emendamento adottato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte.
4.
Un emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito ad opera di detto Stato Parte presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di detto emendamento.
5.
Un emendamento entrato in vigore ha valenza obbligatoria nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso ad esserne vincolati. Gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti gli emendamenti precedenti da essi ratificati, accettati o approvati.
Articolo 20
Denuncia
1.
Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.
2.
Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri hanno denunciato quest'ultimo.
Articolo 21
Depositario e lingue
1.
II Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario del presente Protocollo.
2.
L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.