L'
articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
.Art. 416-ter.
- (Scambio elettorale politico-mafioso). -
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma