Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1 luglio 1931.
VITTORIO EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale;
Sentito il parere della Commissione parlamentare, à termini dell'art. 2 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Art. 2.
Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.
Art. 3.
La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1930
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI
- ROCCO
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Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 ottobre 1930Atti del Governo, registro 301, foglio n. 58 - Mancini.N.B. - Il testo del Codice Penale verrà pubblicato nella Raccolta ufficiale.