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ERRATA CORRIGE - Comunicato relativo al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante: "Nuovo codice della strada". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992).
Comunicato relativo al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante: "Nuovo codice della strada". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992).
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
all'
art. 7, comma 1, lettera c), dove è scritto:
" .. strade o tratti strade,"
, si legga:
" .. strade o tratti di strade,"
;
all'
art. 47, comma 2, alla lettera d), per le categorie indicate con le cifre "0", "01", "02", "03" e "04", al posto della cifra
(zero) si intende indicata la lettera
;
all'
art. 62, al comma 3, al terzo rigo, dove è scritto:
" .. carico unitario medico trasmesso .."
, si legga:
" .. carico unitario medio trasmesso .."
; ed al
comma 6 dello stesso articolo, al terzo rigo, dove è scritto:
"nel caso in cui la sistanza assiale .."
, si legga:
" .. nel caso in cui la distanza assiale .."
;
all'
art. 65, comma 1, dove è scritto:
"veicoli a trazione animale .."
, si legga:
" i veicoli a trazione animale"
e al
comma 2, dove è scritto:
"2. I veicoli di cui al comma i .."
, si legga:
"2. I veicoli di cui al comma 1
;
all'
art. 69, comma 1, dove è scritto:
" .. il numero, il codice, le caratteristiche ..;"
, si legga:
" .. il numero, il colore, le caratteristiche .."
;
all'
art. 80, comma 13, all'ultimo periodo, dove è scritto:
"Pino alla avvenuta annotazione .."
, si legga:
"Fino alla avvenuta annotazione .."
;
all'
art. 95, comma 5, dove è scritto:
" .. l'intestatario dava richiedere una nuova immatricolazione"
, si legga:
" .. l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione"
;
all'
art. 97, comma 2, ed all'art. 101, comma 1
, terzo rigo, dove è scritto:
" .. riservate allo stato."
, si legga:
" .. riservate allo Stato."
;
all'
art. 103, comma 1, dove è scritto:
"1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo devono comunicare .."
, si legga:
"1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare .."
;
all'
art. 105, comma 1, infine, dove è scritto:
" .. non possono superare la lunghezza di 15,50 m."
, si legga:
" .. non possono super- are la lunghezza di 16,50 m."
;
all'
art. 106, comma 2, tra le lettere f) ed h) è inserita la seguente:
g)
ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
;
all'
art. 166, comma 1, dove è scritto:
"1. Sui veicoli a trazione il trasporto di cose .."
, si legga:
"1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose .."
;
all'
art. 167, comma 5, dove è scritto:
" .. o con un autoarticolato la cui complessiva a pieno carico risulti superiore .."
, si legga:
" .. o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore .."
;
all'
art. 208, comma 2, dove è scritto:
" .. attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale ( CIS),"
, si legga:
" .. attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS)"
;
all'
art. 235, comma 8, dove è scritto:
"8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al Capo IV del titolo I .."
, si legga:
"8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al Capo IV del titolo III
.