Dopo l'
art. 419 del codice penale è inserito il seguente:
.Art. 419-bis
- (Attentato a impianti di pubblica utilità). -
Chiunque compie atti diretti a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena è della reclusione da tre a otto anni