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DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. 369 - Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione.
DECRETO-LEGGE
17 settembre 1993
, n.
369
Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione
;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Possesso ingiustificato di valori
1.
a)
le parole:
"coloro nei cui confronti sono svolte indagini"
sono sostituite dalle seguenti:
"coloro nei cui confronti pende procedimento penale"
;
b)
le parole:
"ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale"
sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale"
;
c)
le parole:
"sono puniti con la reclusione da due a quattro anni"
sono sostituite dalle seguenti:
"sono puniti con la reclusione da due a cinque anni"
.
Art. 2.
Nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli imputati di uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, i beni o le altre utilità sono confiscati.
Art. 3.
Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
1.
L'
articolo 32-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:
Art. 32-quater
(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). -
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
.
Art. 4.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 settembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO