LegendaDocumento apertoDocumento originaleVersione di un documentoModifica/creazione diuna nuova versione
DECRETO-LEGGE 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato.
DECRETO-LEGGE
7 aprile 2000
, n.
82
Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione
;
Viste le disposizioni del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato;
Rilevato che le profonde modifiche al sistema processuale penale introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di rito abbreviato hanno trasferito su quest'ultimo una rilevante serie di incombenze in precedenza riservate alla sola sede dibattimentale, così dilatandone i tempi e rendendo inadeguato l'attuale meccanismo normativo di determinazione dei termini massimi di custodia cautelare nella parte incidente su tale fase processuale;
Ritenuto coerente con la nuova fisionomia del giudizio abbreviato riservare ad esso una specifica fascia, in sede di determinazione dei termini di custodia cautelare, parallela a quella prevista per il giudizio che avvenga con il rito ordinario, ferma restando la durata complessiva dei predetti termini, al solo fine di riequilibrare tempi e scansioni della custodia stessa ed evitare scarcerazioni per decorrenza dei termini incongrue ed ingiustificate in relazione allo svolgimento in concreto dei relativi processi;
Ritenuto che tale situazione straordinaria, che emerge come conseguenza di una recente modifica legislativa, non può che essere fronteggiata con apposito intervento legislativo urgente ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;
Ritenuta, altresì la necessità e l'urgenza di rettificare nel comma 4 dell'articolo 13 della predetta legge 16 dicembre 1999, n. 479, un richiamo erroneo in materia di autenticazione della procura speciale rilasciata al difensore, al fine di rimuovere incertezze interpretative tali da determinare conseguenze negative per un numero rilevante di parti private costituite nel processo penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1.
a)
nella
lettera a) le parole:
"dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli artticoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:"
;
b)
dopo la
lettera b) è inserita la seguente:
b-bis)
dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
1)
tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2)
sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
3)
nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
.
Art. 2.
1.
a)
nel
comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
c-bis)
nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle
lettere a) e b)
e durante la pendenza dei termini previsti dall'
articolo 544, commi 2 e 3
.
;
b)
il
comma 2 è sostituito dal seguente:
2.
I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
;
c)
nel
comma 5, le parole:
"Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1"
sono sostituite dalle seguenti:
"Le disposizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1
, anche se riferite al giudizio abbreviato,"
.
Art. 3.
1.
Nel
comma 4 dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole:
"di cui al comma 2"
sono sostituite dalla seguenti:
"di cui al comma 3
.
Art. 4.
1.
Le disposizioni contenute negli
articoli 1 e 2
si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia.
2.
Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti dall'articolo, comma 1, lettera b), decorrono dalla data dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima ordinanza.
Art. 5.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto