L'
articolo 164 del Codice penale (Limite entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena) è sostituito dal seguente:
.La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:
1)
a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se intervenuta riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza;
2)
allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabile le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.
Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata già ordinata la sospensione della esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilità di adempiervi