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LEGGE 24 aprile 1962, n. 191 - Modificazioni degli articoli 164 e 175 del Codice penale.
LEGGE
24 aprile 1962
, n.
191
Modificazioni degli
articoli 164 e 175 del Codice penale
.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'
articolo 164 del Codice penale (Limite entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena) è sostituito dal seguente:
La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:
1)
a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se intervenuta riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza;
2)
allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabile le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.
Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata già ordinata la sospensione della esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilità di adempiervi
.
Art. 2.
L'
articolo 175 del Codice penale (Non menzione della condanna nel certificato del casellario) è sostituito dal seguente:
Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente è revocato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI
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BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO