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1.
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 62 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato".
2.
Nota all'art. 5:
Il testo vigente dell'art. 34 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 34 (Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dell'esercizio di essa). - La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza della potestà dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza della potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori".
3.
Nota all'art. 6:
Il testo vigente dell'art. 167 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 167 (Estinzione del reato). - Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene".
4.
Nota all'art. 7:
L'ultimo comma dell'art. 175 del codice penale, concernente la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, stabilita che le disposizioni del medesimo articolo non fossero applicabili quando alla condanna conseguissero pene accessorie.
5.
Nota all'art. 8:
L'art. 69 del codice penale militare di pace disponeva che la sospensione condizionale della pena si estendesse, tra le pene militari accessorie, solo a quelle della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1707):
Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 19 ottobre 1987.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 novembre 1987, con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 31 maggio 1988 e 1› giugno 1988.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 29 giugno 1988.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, l'8 luglio 1988 e approvato il 20 luglio 1988.
Senato della Repubblica (atto n. 1239):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 7 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1a e 4a.
Esaminato dalla 2a commissione il 19 e 20 ottobre 1988;
20 dicembre 1988; 18 gennaio 1989 e approvato, con
modificazioni, il 2 febbraio 1989.
Camera dei deputati (atto n. 1707- B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 15 febbraio 1989, con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione il 5 e 26 aprile 1989; 2 e 3 maggio 1989; 2 agosto 1989; 15 novembre 1989 e approvato, con modificazione, il 13 dicembre 1989.
Senato della Repubblica (atto n. 1239- B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 19 dicembre 1989, con parere della commissione 1a.
Esaminato dalla 2a commissione e approvato il 23 gennaio 1990.
LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19 - Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.
LEGGE
7 febbraio 1990
, n.
19
Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 59 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 59 (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte). Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il
primo comma dell'articolo 59 del codice penale è sostituito dai seguenti:
Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa
.
Art. 2
1.
Il
numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:
4)
l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
.
Art. 3.
1.
L'
articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 118
(Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). -
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono
.
Art. 4.
1.
L'
articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 166
(Effetti della sospensione). -
La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sè sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, nè d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, nè per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa
.
Art. 5
1.
All'
articolo 34 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori"
.
Art. 6
1.
Il
secondo comma dell'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:
"In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene"
.
Art. 7
Art. 8
Art. 9.
1.
Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.
2.
La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.
3.
Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.
Art. 10.
1.
Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.
2.
I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.
3.
La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione.
4.
Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.
5.
Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI