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1. Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 52 (Difesa legittima). - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente ariticolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolunità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.".
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 614 del codice penale:
"Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.".
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1899):
Presentato dal sen. Gubetti ed altri il 20 dicembre 2002.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 marzo 2003 con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 10 febbraio 2004; il 4, 16, 23 marzo 2004; il 1°, 7, 20, 21, 22 aprile 2004.
Relazione presentata il 27 aprile 2004 (atto n. 1899-A relatore sen. Caruso).
Esaminato in aula il 4 giugno 2004; il 6, 19 ottobre 2004; il 2 novembre 2004; il 9, 16, 17 febbraio 2005; il 18, 19 maggio 2005 ed approvato il 6 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5982):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 luglio 2005 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 21 luglio 2005; il 22 settembre 2005; il 4, 18, 19, 27 ottobre 2005.
Esaminato in aula il 28 novembre 2005; il 23 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.
LEGGE 13 febbraio 2006, n. 59 - Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.
LEGGE
13 febbraio 2006
, n.
59
Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2, e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate, o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Diritto all'autotutela in un privato domicilio
1.
All'
articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli